Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

cessione del credito ex art. 58 TUB

  • Alessandro Civati

    Milano
    22/03/2019 11:40

    cessione del credito ex art. 58 TUB

    Buongiorno.
    Avrei bisogno di un parere in merito ad una fattispecie abbastanza singolare.
    Un debitore chiede ed ottiene l'omologazione di un accordo di composizione della crisi che prevede il pagamento di debiti chirografari in una certa percentuale. Fra questi debiti ve ne è uno nei confronti di una banca.
    Inizia l'esecuzione dei pagamenti, e ad un certo punto il debitore viene informato che il credito vantato dalla banca è stato ceduto ad un'altra banca, che chiede al debitore la restituzione dell'intera somma entro un breve termine.
    Nell'ambito di questa procedura di sovraindebitamento l'OCC è stato incaricato di eseguire i pagamenti (che avvengono mediante bonifici mensili da conto corrente intestato alla Procedura).
    Cosa deve fare ora l'OCC?
    Contattare il cessionario e chiedere gli estremi per disporre i pagamenti (un tempo destinati al soggetto cedente il credito), bloccando i bonifici diretti alla cedente?
    Va detto che l'OCC non ha ricevuto alcuna comunicazione, nè dalla cedente né dalla cessionaria. La cessionaria era (oppure è tuttora) o meno obbligata ad informare l'OCC, posto che la cessione del credito è avvenuta dopo l'avvio della procedura aperta ex L. 3/2012 e dopo l'omologazione dell'accordo proposto?
    A parte questo (lo chiedo per mia curiosità culturale) non sussiste una problematica di legittimità costituzionale dell'art. 58 TUB, che consente di sostituire la normale notifica della cessione ex art. 1264 c.c. con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale? E quale ruolo giocano le ulteriori regole stabilite dalla Banca d'Italia, che prevedono che "alla prima occasione utile" il cessionario debba informare il ceduto dell'avvenuta cessione? Cosa si intende per prima occasione utile, soprattutto in una fattispecie come questa, ove sono previsti pagamenti mensili, in virtù di un accordo omologato? sino a tale comunicazione a chi deve pagare il debitore?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2019 17:50

      RE: cessione del credito ex art. 58 TUB

      Se non si tratta di cessioni di credito collegate a vendita di azienda bancaria o di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione o comunque di cessione in blocco di crediti bancari, vigono le norme ordinarie del codice civile , sicchè per avere efficacia nei confronti del debitore ceduto è necessaria la notifica o l'accettazione, giusto il disposto dell'art. 1264 c.c..
      Ma presumiamo che si tratti proprio di una delle forme di cessioni indicate visto che lei ha richiamato l'art. 58 TUB, il cui secondo comma, allo scopo di facilitare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevede, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
      La norma non presenta, a nostro avviso, elementi di incostituzionalità proprio a causa del fine che la giustifica; qualche rilievo può essere fatto sul ruolo della Banca d'Italia, ma ormai questa è pacificamente considerata dalla legge come un legislatore di secondo grado, al quale, per la sua competenza tecnica, sono demandate determinate funzioni.
      La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce solo la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non modifica il contratto di cessione e la disciplina dello stesso per la parte diversa dalla comunicazione al debitore, per cui il credito, per effetto della cessione, anche se in blocco, viene ceduto nelle condizioni in cui si trova. Il debitore ceduto, pertanto, è tenuto al pagamento secondo le modalità dell'accordo omologato.
      E' opportuno che prenda contatti con la bamnca cessionaria, che probabilmente non ha verificato le condizioni in cui si trova il debiore ceduto.
      Zucchetti Sg srl