Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    18/02/2019 18:24

    liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

    Buonasera vorrei chiedere un Vs parere.
    Sono stata nominata liquidatore del patrimonio ex art 14 ter e seguenti.
    L'unico bene da liquidare è un immobile per il quale vi è una procedura esecutiva in corso. Il Giudice mi ha chiesto di valutare un eventuale subentro nella procedura. Il procedente è un fondiario pertanto dovrei o interrompere la procedura o sostituirmi ad esso. La sostituzione mi è improponibile perché non saprei come sostenere le spese di procedura (custode, delegato, pubblicià) invece, l'intervento non mi permetterebbe di far valere in sede di esecuzione i crediti prededucibili per la procedura di liquidazione, A a questo punto dovrei interrompere l'esecuzione e procedere ad una vendita competitiva (sostenedo spese a mio carico più limitate). Premetto che il tutto dovrebbe essere da me anticipato e che tali spese non sono state previste dall'OCC. Cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2019 20:27

      RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

      L'art. 14 quinquies l.n. 3 del 2012 dispone che il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione, "…. b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
      A parte l'erroneo riferimento alla omologazione, la norma è chiara nel non fare salve diverse disposizioni di legge, per cui il divieto colpisce tutte le azioni esecutive , comprese quelle fondiarie. da qui nasce la richiesta del giudice di valutare la possibilità del subentro, posto anche che la parte finale del comma 2 dell'art. 14 novies dispone che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi".
      Il fatto che il liquidatore "può" subentrare nelle esecuzioni pendenti dimostra che queste non sono improcedibili di per sè, ma sospese proprio in attesa delle determinazioni dell'organo della procedura, che potrebbe avvalersene come modalità di liquidazione di taluni cespiti ma anche non farlo e vendere i beni come se la procedura esecutiva non esistesse, facendone, in tal caso, dichiarare la improcedibilità.
      La scelta dell'una o l'altra strada dipende dalla situazione concreta nella cui valutazione gioca anche la valutazione dell'economia
      Zucchetti SG srl
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        01/09/2020 23:16

        RE: RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

        Buonasera,
        quindi con il subentro il liquidatore si sostituirebbe alla procedura esecutiva, continuando lui la vendita è corretto?
        se invece lascia proseguire la vendita alla procedura esecutiva, come fa ad acquisire l'attivo realizzato?
        grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/09/2020 19:15

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

          L'alternativa al subentro non è la prosecuzione della procedura esecutiva, ma la sospensione e poi blocco delle azioni esecutive, posto che, come ricordato nella risposta che precede, l'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 dispone che il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione, "…. b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
          Alla luce di questo divieto, che esiste anche nel fallimento (art. 51 l. fall., che però a differenza della norma speciale fa salve diverse disposizioni di legge) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio da liquidare, per cui tali azioni, ove iniziate vanno dichiarate improcedibili e i beni oggetto dell'esecuzione vengono acquisiti all'attivo e venduti dal liquidatore.
          La legge, tuttavia, consente al liquidatore (come al curatore nel fallimento, art. 107, co. 6 l. fall.) di evitare la dichiarazione di improcedibilità e sostituirsi al creditore procedente e portare a termine l'esecuzione nell'interesse della massa.
          La scelta tra le due strade possibili (improcedibilità o sostituzione) compete al liquidatore in relazione alla situazione concreta e all'interesse dei creditori; in sostanza la sostituzione è prevista per sfruttare le spese già sostenute nella esecuzione senza farne di nuove, per cui ove la procedura esecutiva è già in stato avanzato, sono state fatte le stime, si sono già manifestati interessi di possibili acquirenti, ecc.) sarebbe un peccato non utilizzare quanto è stato già fatto e le occasioni che si prospettano per ricominciare daccapo; diversa è invece la situazione di una esecuzione appena iniziata, che conviene abbandonare e vendere i beni insieme agli altri nella procedura di liquidazione.
          Zucchetti SG srl
    • Maddalena Cottica

      sondrio
      24/03/2021 16:55

      RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

      BUONGIORNO SI CHIEDE SE PER IL SUBENTRO NELL' ESECUZIONE VADA CHIESTA AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO O VADA SOLO INFORMATO IL GIUDICE DELEGATO DELL'ESECUZIONE
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/03/2021 19:54

        RE: RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

        La fine del secondo comma dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi". La formula così asettica farebbe pensare che il liquidatore possa agire da solo, in quanto si tratterebbe di una forma di liquidazione dei beni, secondo una modalità che dovrebbe già essere inserita nel programma di liquidazione; tuttavia, considerato che tutte le azioni giudiziarie la cui legittimazione è attribuita al liquidatore (cfr. art.14 decies) sono autorizzate dal giudice delegato, è ipotizzabile che anche il subentro debba essere autorizzato dallo stesso giudice, per cui, per cautela, chiederemmo detta autorizzazione.
        Sicuramente è da escludere ogni interferenza in proposito del giudice dell'esecuzione, il quale prenderà atto del subentro quando il liquidatore parteciperà all'esecuzione al posto del precedente esecutante.
        Zucchetti Sg srl
        • Marcello Carone

          TARANTO
          25/10/2021 19:16

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

          nel caso la valutazione del liquidatore dovesse portare verso la improcedibilità della procedura esecutiva a quale Giudice va rivolta la declaratoria di improcedibilità anche alla luce del nuovo art. 14 decies??
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            25/10/2021 20:27

            RE: RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio e valutazione subentro procedura esecutiva pendente

            Posto che, come abbiamo detto nella risposta che precede, il comma secondo dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012 dispone che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi". Il primo problema che sorge è se il liquidatore per subentrare o meno nelle procedure esecutive in corso abbia bisogno di una autorizzazione del giudice; nella sinteticità della norma avevamo suggerito nella risposta che precede- che si riferiva a questa tematica- che per cautela era meglio chiedere l'autorizzazione al giudice, ossia al giudice della procedura di liquidazione del patrimonio al fine di essere autorizzato a subentrare o non nelle esecuzioni in corso.
            Ottenuta tale autorizzazione, nel suo caso a non proseguire, lei non deve fare altro che comunicare al giudice dell'esecuzione che il debitore esecutato è stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, allegando il provvedimento ammissivo col quale il giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive, e che lei, quale liquidatore non intende continuare l'esecuzione in sostituzione del creditore procedente. Il giudice dell'esecuzione, avuta questa notizia, dichiarerà la improcedibilità dell'esecuzione dal momento che il creditore non può proseguirla per il disposto dell'art. 14quinquies e lei che potrebbe sostituirsi non intende farlo. Di conseguenza il bene oggetto del pignoramento sarà liquidato nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimpnio.
            Zucchetti SG srl