Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio - mutuo cointestato

  • Antonia Simona Terlizzi

    Udine
    20/02/2019 17:50

    liquidazione del patrimonio - mutuo cointestato

    Si richiede come debba essere trattato ai fini del computo dei debiti costituenti il passivo del debitore che intende presentare ricorso per la liquidazione del patrimonio, un mutuo ipotecario cointestato con il coniuge sull'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultimo (Proprietà 100% moglie - mutuo ipotecario 50% ciascun coniuge). Si precisa che alla data di presentazione del ricorso, le rate del mutuo risultano regolarmente onorate.
    Si chiede di precisare se alla data di apertura della procedura, la banca possa richiedere il pagamento integrale delle rate non scadute alla moglie, o se quest'ultima possa continuare nell'ordinario piano di ammortamento accollandosi l'intero ammontare delle rate.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2019 20:45

      RE: liquidazione del patrimonio - mutuo cointestato

      Il fatto che il mutuo sia cointestato comporta l'obbligazione solidale di entrambi i coniugi condebitori,; il fatto che il mutuo sia garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà esclusivo della moglie, che non accede ad una procedura di sovraindebitamento, comporta che nei confronti del marito il credito debba essere considerato in chirografo e ipotecario nei confronti della moglie.
      Fatta questa premessa di inquadramento, va detto che nella legge n. 3/2012 non sono presenti regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei crediti (art. 55, comma 2, l. fall.), sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113-bis l. fall.), sulla trasformazione in crediti pecuniari di quelli non pecuniari (art. 59 l. fall.), ecc., per cui è incerto se il trattamento dei creditori concorrenti possa essere disciplinato da regole simili a quelle fallimentari. Pur essendo la procedura di liquidazione del patrimonio costruita in gran parte sul fallimento, ci riesce difficile applicare in via analogica norme così specifiche della procedura fallimentare ad altre ove non siano state richiamate, per cui, sotto il profilo della scadenza dei crediti, riteniamo che la liquidazione del patrimonio rimanga regolata dai principi civilistici generali della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum.
      Questo per quanto riguarda il rapporto con il marito che accede alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel mentre non vi sono dubbi che il rapporto continui ad essere regolato dalle regole ordinarie nei confronti della moglie e che, probabilmente, la banca sarà favorevole a che questa continui nell'ordinario piano di ammortamento accollandosi l'intero ammontare delle rate, come proposto.
      Zucchetti SG srl