Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

i crediti ipotecari nel piano del consumatore

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    12/06/2019 15:22

    i crediti ipotecari nel piano del consumatore

    Buonasera, sono gestore della crisi da sovraindebitamento, il sovraindebitato ha sottosposto un piano che prevede il pagamento integrale del credito ipotecario (mutuo ipotecario) in 120 mesi e il pagamento del 25 % dei crediti chirografari in 84 mesi.. L'attuale piano di ammortamento del mutuo (ancora in corso), prevede un residuo anni pari a 36 mesi pertanto, al fine di contenere la rata entro la propria capacità reddituale, il sovraindebitato ha proposto un "allungamento" dell'ammortamento, da 36 mesi residui a 120 mesi.
    Un un dubbio sulla fattibilità di tale proposta.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/06/2019 20:31

      RE: i crediti ipotecari nel piano del consumatore

      L'art. 8, co. 4 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione". Questa norma non significa che il pagamento dei creditori prelatizi, tra cui è da comprendere quello ipotecario, debba avvenire entro un anno perché, come ha, anche di recente, ben chiarito Trib. Napoli Nord 21/09/2018, il termine di un anno va ancorato all'inizio del pagamento e non già all'esecuzione dell'intero pagamento, in quanto questa conclusione sarebbe più coerente con la finalità della norma che è appunto quella di eliminare la situazione di sovraindebitamento, che è qualcosa di più di un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio risolvibile in un anno. In sostanza il debitore sovraindebitato- che sia imprenditore o professionista, che voglia continuare l'attività diretta e a tempo indeterminato, con mantenimento della titolarità dei beni necessari alla continuità, beni quindi che restano esclusi dalla cessione finalizzata al soddisfacimento dei creditori- può avvalersi del termine di un anno di moratoria (dall'omologazione) proponendo la successiva dilazione nel pagamento dei crediti ipotecari.
      E' chiaro che se non ricorrono le indicate caratteristiche soggettive ed oggettive, il debiore non può avvalersi della moratoria di cui al citato art. 8 comma 4 e si pone il problema se possa dilazionare il pagamento del proprio debito per una durata di dieci anni, come nel caso, riducendo evidentemente le rate periodiche di ammortamento concordate. In realtà, al di fuori della norma citata, non vi è altra previsione espressa che imponga un limite nella dilazione del pagamento dei crediti prelatizi al debitore che acceda all'accordo; tuttavia bisogna considerare che il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a una proposta di soddisfazione non integrale del credito prelatizio; orbene, a tenore dell'art. 7, comma 1, secondo periodo "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,.., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". In sostanza, per proporre una soddisfazione non integrale dei crediti ipotecari è necessario fornire, quanto meno, una attestazione sul valore dei beni ipotecati in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni stessi. Il resto è lasciato alla valutazione dei singoli uffici.; ad esempio in un caso simile al suo, in cui era prevista una dilazione fino a cinque anni di due crediti ipotecari il il Trib. Asti 18/11/2014 ha ritenuto ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi, ma ci risulta che altri uffici, ad esempio il Tribunale di Catania, consenta dilazioni anche più lunghe di 10 anni.
      Zucchetti SG srl