Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

  • Andrea Mennilli

    Pescara
    28/05/2019 18:40

    Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

    Tizio, non imprenditore, risulta debitore nei confronti di diversi soggetti ed in particolare: Agente della Riscossione (per posizione di seguito dettagliate), banche per mutuo ipotecario e finanziamenti chirografari, società finanziarie per finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, Comune di XY per tributi locali non iscritti a ruolo, nonché verso il coniuge/figlio per assegno di mantenimento in forza di sentenza di divorzio.
    L'intero patrimonio è costituito da: abitazione principale su cui insiste ipoteca volontaria nei confronti dell'istituto di credito (il valore di mercato dell'immobile è pari al valore di estinzione del mutuo ipotecario), da terreni non ipotecati (valore 10.000), da autovettura (valore 10.000) e da reddito di lavoro dipendente e autonomo di euro 4.500 mese (di cui il 90% per lavoro dipendente).
    Il debitore intende avanzare una proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 rivolta esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che vanta crediti per tributi rappresentati da IVA, imposte erariali (a seguito di avviso di accertamento), tributi locali e contravvenzioni da codice della strada che intende soddisfare nelle seguenti misure:
    - Iva ed accessori al 100% nel rispetto dell'art 7, comma 1, 3° periodo, L.3/2012;
    - Tributi erariali ex art 2753, 1 comma (IRPEF, IRAP, addizionali) al 22% con conseguente falcidia per incapienza e degradazione in chirografo;
    - Tributi erariali ex art. 2753, 2 comma (tributi locali) 0%;
    - Contravvenzioni codice della strada 0%.
    - Aggi in chirografo e privilegiati degradati a chirografo 0%.
    Si precisa, altresì che ad oggi non risulta alcuna procedura esecutiva attivata.

    Restano esclusi dall'accordo tutti gli altri creditori (banche, società finanziarie, Comune di XY ed il coniuge per assegno di mantenimento) che verranno soddisfatti integralmente, nel rispetto dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere ad oggi tutti regolarmente onorati.

    L' Agenzia delle Entrate Riscossione verrà soddisfatta con le risorse residue rivenienti dal reddito di lavoro dipendente ed autonomo mediante pagamento di una somma pari a circa 600 mese per una durata di 8 anni come da dettaglio che segue:
    Il debitore dispone di in reddito di lavoro dipendente ed autonomo di circa 4.500 euro netti mensili utilizzato come segue:
    - Assegno di mantenimento euro 1200 mensili
    - Rata rimborso mutuo ipotecario euro 1.000 mensili
    - Rate rimborso finanziamenti chirografari euro 500
    - Rate rimborso finanziamenti garantiti da cessione del quinto euro 600
    - Spese sostentamento personale euro 600
    - Somme destinate ad esecuzione accordo Agenzia Riscossione euro 600

    Alla luce di quanto sopra si chiede il Vostro parere sui seguenti punti:
    1. E' possibile presentare la proposta di accordo solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, considerato che:
    a) tra gli stessi creditori per i quali l'agente della riscossione agisce, ve ne sono alcuni (anch'essi creditori privilegiati) che rimarranno totalmente insoddisfatti (0%)?
    b) i creditori esclusi dall'accordo (che ricomprendono anche i chirografari – non rilevando l'ipotecario garantito dal privilegio speciale sull'immobile) continuano ad essere soddisfatti integralmente e regolarmente per l'intero con l'unico reddito disponibile?
    2. Ai fini del giudizio sulla verifica della convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria che dovrà essere contenuto nell'attestazione di fattibilità chiede quanto segue:
    c) l'attivo disponibile/realizzabile nell'ipotesi liquidatoria da cosa dovrà considerarsi costituito (oltre naturalmente ai terreni e all'autovettura)?
    d) in particolare il dubbio sorge su come ed in quale misura concorrerà il reddito di lavoro dipendente ed autonomo (per l'intero 4.500 mensili, ovvero al netto delle somme destinate ai soggetti esclusi dall'accordo o anche nei limiti di pignorabilità nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare attivata da parte dell'Agente della Riscossione) e per quale periodo minimo dovrà essere computato (4 anni come pare evincersi dal dettato dell'art.14-quinquies co.4 L. 3/2012 – ovvero per 8 anni cosi da renderlo omogeneo con la durata dell'accordo proposto ai sensi dell'art.7)?

    Ringraziando in anticipo per la collaborazione porgo distinti saluti.
    • FRANCESCO CALLOCCHIA

      PESCARA
      29/05/2019 13:05

      RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

      Mi permetto qualche considerazione di tipo prettamente personale in ordine al caso sottoposto all'attenzione, seguendo lo stesso ordine numerico assegnato ai singoli pareri richiesti.
      1) A mio avviso non esiste alcun problema nell'avanzare una proposta di accordo rivolta ESCLUSIVAMENTE nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito per brevità AdER) (quest'ultima chiaramente ed inevitabilmente poi coinvolta ASSIEME a tutti quegli Enti creditori per i quali agisce) per i seguenti motivi:
      - innanzitutto perchè l'art. 8 comma 1 della Legge regolatrice prevede espressamente che "La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti ATTRAVERSO QUALSIASI FORMA...";
      - ed inoltre perchè mi sembra anche di intuire che per le diverse posizioni debitorie pendenti nei confronti dei rispettivi creditori esclusi, le obbligazioni dovute risultano ad oggi tutte regolarmente onorate.
      Sempre al riguardo, le modalità di soddisfazione prospettate dal ricorrente mi sembrano correttamente individuate; si prevede giustamente una soddisfazione che verrà a realizzarsi:
      - dapprima rispettando quanto statuito nell'art. 7 comma 1 terzo periodo secondo cui "In ogni caso con riguardo ai tributi dell'UE, all'Iva ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."(indipendentemente dalle perplessità ed obiezioni che potrebbero avanzarsi circa la disparità costituzionale che si verifica con l'imprenditore "fallibile" in tema di concordato preventivo, dopo l'intervenuta modifica dell'art. 182-ter L.F., in vigore dal 1° Gennaio 2017);
      - quindi ulteriormente rispettando una parità di trattamento nell'ambito della individuata graduazione delle cause di prelazione (esattamente come risulta doveroso in ASSENZA di risorse conferite da terzi, che al contrario potrebbero essere destinate come ritenuto opportuno fra i creditori magari suddivisi in classi diverse)
      2) A mio avviso più problematica è l'esatta individuazione dell'alternativa liquidatoria CONCRETAMENTE da utilizzare quale termine di comparazione per esprimersi circa la probabile convenienza della proposta di accordo. Se non erro la normativa prevede espressamente che l'alternativa liquidatoria è rappresentata dalla stessa procedura di liquidazione di tutto il patrimonio. Tanto premesso, è pur vero che l'espressione di un giudizio non può rivelarsi asettica e non tenere affatto in considerazione dei singoli elementi e delle specifiche circostanze della questione in analisi. Nel caso di specie, in assenza di una concretizzazione dell'accordo, e con la presunzione di un debitore che continui ad onorare le obbligazioni dovute nei confronti dei creditori esclusi, l'AdER per il recupero del suo credito non potrebbe fare altro che promuovere l'attivazione di una procedura esecutiva mobiliare, quest'ultima inevitabilmente fruibile entro i limiti di pignorabilità sanciti per legge (l'eventuale promozione di un'esecuzione immobiliare, oltre che a rendersi preclusa in quanto l'immobile rappresenta abitazione principale, si rivelerebbe comunque infruttuosa in quanto incapiente per una sua stessa soddisfazione).
      Infine mi permetto un'ultima osservazione. Se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, indipendentemente dal giudizio che l'Occ vorrà rilasciare circa la probabile convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria (che dovrà in ogni caso rivelarsi oggettivo, fondato e ragionevole), il raggiungimento dell'accordo è comunque rimesso alla manifestazione del consenso necessario da parte dei creditori coinvolti nella proposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2019 20:23

      RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

      L'accordo del debitore consiste in un patto tra il debitore ed i propri creditori, il quale viene
      raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di
      soddisfazione dei crediti contenente le seguenti previsioni:
      - il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. ;
      - la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
      - l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
      - l'indicazione delle modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
      - la previsione di un eventuale affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la
      liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
      professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale sarà poi nominato dal giudice;
      - la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi
      pendenti.
      l'art. 7 l. n. 3 del 2012 consente, altresì che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, secondo una attestazione fatta dall'OCC. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento; ecc.
      Da questo sintetico quadro del contenuto della proposta del debitore, se ne deduce, a nostro avviso, che il questi può anche offrire una dilazione o una percentuale soltanto ad alcuni creditori o anche ad uno solo, ma deve anche indicare cosa viene offerto agli altri, altrimenti gli altri vanno pagati secondo i rapporti in corso oppure, se si tratta di crediti scaduti vanno pagati per intero. Nell'offerta ai creditori può anche essere proposto pagamento zero, perché, come giustamente dice il dott. Callocchia, l'art. 8 comma 1 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma...", purchè si rispettino i principi accennati (ad es. l'attestazione di capienza per i creditori privilegiati, solo dilazione per i tributi dell'UE, l'Iva ed alle ritenute operate e non versate, ecc.) e purchè si rispetti il principio della graduazione secondo l'ordine delle preferenze e la disparità di trattamento tra creditori nella stessa posizione sia concretizzata nella formazione di classi.
      Come si vede, libertà sì, ma abbastanza limitata nel rispetto dei principi cardini della concorsualità e delle norme specifiche sul sovraindebitamente, fermo restando che comunque si organizzi la proposta poi i creditori aderiranno o meno all'accorso a seconda della loro convenienza.
      Conveniamo pienamente su quanto detto dal dott. Callocchia circa la procedura di liquidazione quale termine di comparazione per esprimersi circa la probabile convenienza della proposta di accordo essendo questa l'unica procedura alternativa per soggetti non fallibili in stato di forte indebitamento.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Mennilli

        Pescara
        30/05/2019 13:05

        RE: RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

        Ringrazio, innanzitutto, per la celerità della risposta e per l'intervento del Dott. Callocchia.
        Prendo atto delle precisazioni relative alla prima parte del quesito prospettato relative alle modalità di presentazione dell'accordo.
        Con riferimento al primo punto del quesito ed in particolare alla Vs precisazione che il debitore "può anche offrire una dilazione o una percentuale soltanto ad alcuni creditori o anche ad uno solo, ma deve anche indicare cosa viene offerto agli altri, altrimenti gli altri vanno pagati secondo i rapporti in corso oppure, se si tratta di crediti scaduti vanno pagati per intero" deduco che:
        - l'accordo può essere limitato ai soli creditori correnti (che vantano crediti scaduti) in quanto la disciplina delle procedure da sovraindebitamento non contiene alcun richiamo all'art. 55 l.fall. e alla regola per cui tutti i debiti anteriori s'intendono scaduti alla data dell'apertura della procedura; pertanto nei loro confronti il debitore può continuare a pagare le rate alle rispettive scadenze impegnando buona parte del proprio reddito anche se a scapito di quelli aventi un privilegio; così facendo la quantificazione delle somme residuali da destinare all'agente della riscossione (pari nel caso prospettato ad euro 600 mensili sarebbe la risultante di quanto residuerebbe dopo aver "accantonato" dal reddito le somme necessarie a pagare le rate dei finanziamenti in regolare ammortamento);
        - i creditori che vantano crediti scaduti (nel caso di specie tutti di natura privilegiata ex art 2753 co1 e co 2 ed in chirografo solo per aggi di riscossione) a cui l'accordo sarà rivolto verranno suddivisi in classi e soddisfatti: per l'intero (Agenzia Entrate per IVA), in parte (Agenzia Entrate 22%), incapienti (per tributi locali e aggi riscossione 0%).

        Chiedo, se possibile, una risposta più dettagliata in merito alla seconda parte del quesito in quanto restano dubbi su come procedere alla quantificazione delle somme che si renderebbero disponibili nell'ipotesi liquidatoria, sempre al fine di poter esprimere il giudizio sulla verifica della convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria che dovrà essere contenuto nell'attestazione di fattibilità.
        Soprassedendo su quanto ritraibile dalla vendita dei terreni e dell'autovettura a valori di mercato in quanto di semplice determinazione si chiede – come da precedente punto d) del quesito - in quale misura concorrerà nell'ipotesi liquidatoria il reddito di lavoro dipendente ed autonomo:
        i. per l'intero 4.500 mensili?
        ii. ovvero al netto delle somme destinate ai soggetti esclusi dall'accordo (per il pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti – ipotecari e chirografari relativi a debiti non scaduti, ma che verranno a scadere durante i tempi di esecuzione dell'accordo)?
        iii. o anche nei limiti di pignorabilità nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare attivata da parte dell'Agente della Riscossione (1/5 ovvero 1/7 di Euro 4.500)? in tale evenienza i termini di raffronto resterebbero omogenei?

        e per quale periodo minimo dovrà essere computato il reddito di lavoro nell'alternativa liquidatoria (4 anni come pare evincersi dal dettato dell'art.14-quinquies co.4 L. 3/2012 – ovvero per 8 anni cosi da renderlo omogeneo con la durata dell'accordo proposto ai sensi dell'art.7)?

        Ringrazio per la preziosa collaborazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2019 18:23

          RE: RE: RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

          Sul primo punto siamo d'accordo.
          Sul secondo, dovendosi prendere come termine di paragone la procedura di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012, bisogna anche seguire le regole dettate per questa procedura. Il comma quinto del citato articolo stabilisce che "Non sono compresi nella liquidazione: a- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c-…" Ovviamente nella fattispecie manca un provvedimento del giudice che fisso l'importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per cui in una valutazione prospettica comparativa di deve fare un conteggio approssimativo, ipotizzando quanto potrebbe essere destinato alle necessità proprie e della famiglia e il resto dello stipendio si fa entrare nella liquidazione.
          Zucchetti SG srl
          • Manfredo Piattella

            Montesilvano (PE)
            31/05/2019 19:20

            RE: RE: RE: RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

            Mi inserisco nella discussione poiché ho ricevuto incarico dall'OCC e mi ritrovo ad esaminare una fattispecie analoga.
            Prendo atto e concordo con la soluzione cui siete pervenuti circa la problematica inerente le modalità dell'accordo nel caso specifico.
            In merito alla individuazione dell'alternativa liquidatoria concretamente utilizzabile nel giudizio di convenienza, essa non può che essere la liquidazione del patrimonio di cui all'art.14ter e ss della L.3/2012 in quanto, per "convenienza economica", s'intende l'utilità per i creditori rispetto ad alternative concretamente praticabili. Nel caso specifico, ovvero di soggetti non fallibili sovra indebitati, l'unica alternativa è rappresentata dalla liquidazione del patrimonio.
            Ritengo invece che il giudizio sulla convenienza economica vada rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è previsto che vi sia, come nel piano del consumatore, il giudizio dell'O.C.C. sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, proprio perché sono i diretti interessati a valutare tale aspetto. Per esempio sarebbe ammissibile una proposta di accordo meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (anche se in quest'evenienza, in caso di contestazioni, potrebbe non superare il giudizio di "cram down"). Non vi è infatti, rispetto al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio, la relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis.
            Volendo tuttavia esprimere un giudizio, quantomeno per finalità di disclosure, in ordine al periodo di computo del reddito di lavoro nell'alternativa liquidatoria, ritengo che detto periodo debba essere omogeneo con la durata dell'accordo proposto ai sensi dell'art.7) poiché il dettato normativo dell'art.14-quinquies c.4 L.3/2012 che testualmente recita: "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art.14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", si riferirebbe alla durata (minima) necessaria a includere il quantum dei beni sopravvenuti.
            Per quanto riguarda, infine, la problematica attinente la possibilità, nell'ipotesi liquidatoria, di considerare il concorso di parte del reddito da lavoro mensile (al netto cioè delle somme destinate ai soggetti esclusi dall'accordo anziché dell'intero),occorre fare una breve premessa.
            Il tenore letterale dell'art. 14-ter sembra ammettere tale ipotesi. Infatti il comma 3 consentirebbe al debitore di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, ma tale espressione, pur evidentemente ampia, non ricomprenderebbe i redditi del debitore. Infatti, essendo tali somme già liquide, perderebbe di senso anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori; tali operazioni sarebbero superflue per somme già liquide e trasferibili.
            Ma si potrebbe anche obiettare sostenendo che i redditi futuri sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l'art. 14-ter, co. 3, lett. b) esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni ecc. solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia. E il fatto che nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), fa pensare che si voglia, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione se si tratta di crediti liquidi), far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.
            Entrambe le tesi, però, appaiono inconciliabili tra loro.
            Ma nel caso in questione in cui il debitore offre ai creditori solo una parte dei propri redditi futuri da lavoro, volendo dare una lettura conforme alla ratio della procedura liquidatoria e finalizzata al perseguimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, occorre in primo luogo verificare se il reddito del debitore sia tale da consentire un soddisfacimento, pur parziale, dei creditori, senza pregiudizio per il mantenimento suo e della sua famiglia. Inoltre la finalità di liberazione dai debiti prescinde, in questa procedura, da una precisa quantificazione della percentuale di soddisfo dei creditori. Ciò si spiega con il fatto che, nella liquidazione del patrimonio, così come costruita dal legislatore, si tenta di arrivare alla esdebitazione del debitore, ma per ottenerla è comunque necessario assicurare una parte ragionevole dei crediti complessivi (anche se non è obbligatorio soddisfare una parte dei creditori chirografari).
            Inoltre, l'accantonamento del proprio reddito futuro, seppur parziale, rappresenta per i creditori un soddisfacimento (parziale) più agevole rispetto all'esperimento degli strumenti esecutivi, i quali non garantirebbero un soddisfacimento maggiore (né in minor tempo) di un adempimento volontario.
            Detta soluzione (destinazione parziale dei redditi futturi), oltre a considerare gli interessi giuridici coinvolti, favorirebbe una soddisfazione dei creditori più fruttuosa di quella prospettabile con l'esecuzione forzata, salvaguardando anche la situazione patrimoniale del debitore, il quale verrebbe esdebitato ed allo stesso tempo avrebbe la possibilità (anche economica) di potersi reinserire nel mondo produttivo.
            Rimane infine un problema di fondo. Nel caso specifico, ritengo che in ipotesi di liquidazione del patrimonio, poiché l'art.14ter c.1 impone di chiedere la liquidazione di "tutti i beni", si dovrà necessariamente prevedere la liquidazione dell'immobile garantito da ipoteca. Ne consegue che, nel giudizio di convenienza (che esulerebbe come già precisato da specifica attestazione salvo, al più, per ragioni di disclosure), si dovrà tener conto del ricavato della liquidazione dell'immobile, del soddisfo (totale e/o parziale) del creditore ipotecario (che in caso di incapienza potrebbe addirittura invocare, per il residuo, l'art.14duodecies c.2) e del conseguente impatto (positivo o negativo) sul reddito da lavoro futuro da destinare.
            • Manfredo Piattella

              Montesilvano (PE)
              12/06/2019 12:04

              RE: RE: RE: RE: RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

              Buongiorno, poichè, come dicevo, sto seguendo un caso analogo a quello del Dott. Mennilli, gradirei una vostra opinione in merito alla mia interpretazione di cui sopra.
              Ringraziandovi anticipatamente, saluto.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                13/06/2019 20:30

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Proposta di accordo ex art 7 L. 3/2012 - comparazione con ipotesi liquidatoria ex art 14 L. 3/2012.

                Non avevamo dato un seguito al suo intervento del 31.5 perché non ci era sembrato che contenesse una domanda cui dare risposta, avendolo interpretato come un contributo di approfondimento, preciso e circostanziato, all'argomento in discussione, al quale non vi era niente da aggiungere in quanto confermativo ed esplicativo dei principi da noi esposti. Non possiamo che confermare questa considerazione, nel senso che condividiamo le sue valutazioni.
                Zucchetti SG srl