Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

procedura di liquidazione - domanda di partecipazione "tardiva" e prescrizione del credito

  • Moira Cervato

    Vicenza
    19/02/2019 09:54

    procedura di liquidazione - domanda di partecipazione "tardiva" e prescrizione del credito

    Procedura di liquidazione patrimonio del debitore: è stata comunicata una "tardiva" se così si può chiamare nell'ambito della procedura OCC di liquidazione.
    Trattasi di crediti derivanti da fidejussioni bancarie che il sovraindebitato aveva rilasciato a favore di uno dei figli nonché di una Società di famiglia; l'ultimo documento in cui il sovraindebitato, insieme al debitore principale, si dichiarava debitore è stato sottoscritto, in data 15/10/1999 con riconoscimento del debito verso la banca.
    Poiché i debitori principali erano altri soggetti, il creditore ha azionato il suo credito nei confronti di uno solo dei debitori principali anche partecipando alle varie esecuzioni a suo carico.
    Ma nei confronti di garante fidejussore non è intervenuta neppure l'escussione della fidejussione o almeno la banca non ha prodotto la documentazione che attesti che avesse escusso la fidejussione, messo in mora il garante, etc…
    Ritengo che non sia invocabile il termine ex art. 1957 C.C. perché, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. (Tribunale Reggio Emilia, 18/10/2012).
    Inoltre, in tema di prescrizione, la Cass. (sentenza n. 5720/2004) ha ritenuto che, considerato che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sorge alla scadenza dell'obbligazione garantita (e non per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia), il termine di prescrizione del diritto del creditore di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata deve essere calcolato dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile
    La sentenza in esame si riferiva al termine di prescrizione del diritto, da parte della banca, di avvalersi della fideiussione prestata per l'apertura di credito in conto corrente. La S. C. ha, infatti, stabilito che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, dalla chiusura del conto corrente.
    Nel caso di specie della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, dove sono stata nominata liquidatore, sarei propensa a non ammettere il credito della banca perché ritengo il credito estinto per prescrizione, per sopravvenuto decorso del termine decennale dalla data di formazione del titolo giudiziale.
    Secondo un consolidato orientamento (Corte di Cassazione, 17.07.2014, n. 16408, Cass. 17 aprile 1983, n. 2449; Cass. 11 settembre 1997; Cass. 20 novembre 2002, n. 16380) "La dichiarazione di fallimento non sospende nè interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c.," e, questi effetti interruttivi della prescrizione, operano anche nei confronti degli altri condebitori solidali seppur rimasti estranei al giudizio.
    Pertanto, essendo la procedura di liquidazione a carico del garante fidejussore dichiarata aperta con decreto emesso in data 08/03/2018 – depositato in cancelleria in data 09/03/2018- non si sono prodotti gli effetti interruttivi del termine per l'esercizio dell'azione creditoria nei confronti del medesimo, in quanto non è intervenuta, tempestivamente, la domanda di partecipazione alla liquidazione da parte del creditore (se la procedura di liquidazione può essere equiparata ad una procedura fallimentare) e risulta quindi superato il termine decennale per l'interruzione del termine di prescrizione.
    Poichè, in data 20/05/2008 il creditore si inseriva nell'esecuzione immobiliare n. 70/2000 R.E., promossa da altri creditori, a carico di uno debitori principali, in data 20/05/2018 si sarebbe prescritto il credito per il decorso del decennio, ai sensi dell'Art. 2943 C.C secondo il quale la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo (nel caso di specie appunto in data 20/05/2008). Ancora, risulta invece abbondantemente prescritto il credito verso l'altro creditore principale, una Società di persone, in quanto il creditore nulla ha dimostrato in merito ad atti con il quali avrebbe interrotto la prescrizione del suo credito nei confronti della Società, fatta eccezione per la novazione del credito risalente al 15/10/1999. Peraltro, la Società risulta cancellata dal registro imprese a far data del 24/07/2007 (trattasi di società dove erano soci i figli del sovraindebitato, mentre il sovraindebitato non rivestiva alcuna carica societaria).
    Corretto il ragionamento?
    Grazie
    Distinti saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2019 20:36

      RE: procedura di liquidazione - domanda di partecipazione "tardiva" e prescrizione del credito


      E' pacifico che la dichiarazione di fallimento non sospende nè interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie essendo a ciò idonea soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare; principio che può estendersi anche alla liquidazione del patrimonio ex art. 14ter l. n. 3 del 2012 essendo anche in questa sede prevista per la partecipazione una domanda del creditore (art. 14 septies).
      Altrettanto pacifico è che, con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa- come lei dice essere nel caso- l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine (Adde, ai precedenti da lei citati, Trib. Arezzo 13/06/2018, n. 647; Cass.. 6520/1996; Cass. 2827/1994).
      La stessa giurisprudenza ha precisato che "Tuttavia, ciò non implica che non decorra il termine di prescrizione del diritto del creditore ad escutere la garanzia, atteso che la fideiussione - pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.- viene comunque meno in virtù del decorso del termine decennale decorrente dal momento in cui la garanzia può essere fatta valere, nonché in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale, alla quale è accessoria".
      Si tratta quindi di valutare quando la garanzia fideiussoria poteva essere azionata nei confronti del fideiussore; se la fideiussione, come è molto probabile, era a carattere solidale, il termine iniziale scattava quando si era verificato l'inadempimento, da valutare in base al tipo di obbligazione sottostante garantita. Ad ogni modo, questo dato è superato dal fatto che la banca è intervenuta in una esecuzione nei confronti del debitore principale, così interrompendo la prescrizione, di cui, a norma del primo comma dell'art. 1310 c.c., può avvalersi anche il coobbligato solidale fideiussore.
      Lei indica nel 20/05/2008 la data dell'intervento della banca in detta esecuzione e fa decorrere da quel giorno il termine prescrizionale, ma non tiene conto del secondo comma dell'art. 2945 c.c., per il quale se la prescrizione è interrotta da un atto giudiziario, "la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza"; principio che è stato così esteso dalla Cassazione ( Cass. 08/10/2018, n.24683) al giudizio esecutivo in cui la prescrizione, era stata interrotta da un atto di intervento: "Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio idonea, a mente dell'articolo 2943, secondo comma, del Cc, a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita". In sostanza è dalla data di distribuzione del ricavato in quel procedimento esecutivo o dalla cessazione dello stesso per altro motivo che, a nostro avviso, incomincia a decorrere il periodo decennale di prescrizione, per cui è da quella data che deve controllare se non decorsi dieci anni al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla liquidazione a norma dell'art. 14septies l. n. 3/2012 da parte della banca.
      E' poi una valutazione di fatto e di opportunità se scegliere, nonostante questa situazione, di egualmente eccepire la prescrizione in considerazione della complessità della questione e dei vari passaggi interpretativi che essa implica, se non altro per vedere le reazioni della banca.
      Da ritenere prescritto, invece, il credito per la fideiussione data a garanzia dei debiti della società, in quanto contro la stessa non è intervenuto alcun atto interruttivo, ma la medesima a partire dal 1999.
      Zucchetti SG srl