Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

  • Anna Ranza

    PIACENZA
    27/11/2018 09:26

    Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

    Buongiorno, sono gestore della crisi per un accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio.
    Ho due quesiti:
    1)Se i beni del sovraindebitato ( parte magazzino per cui si rende necessaria la continuazione dell'attivita D'azienda per la vendita degli stessi, e parte immobili )sono superiori all'importo del Debito complessivo è previsto il pagamento integrale di tutti i debiti siano essi ipotecari, privilegiati o chirografari? Oppure si può prevedere la falcidia di quelli chirografari?
    2)devo inserire per forza tutti i beni nell'accordo o posso liberamente decidere se tenere una parte dei beni "liberi" ?
    Grazie mille in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2018 19:52

      RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

      Il debitore sovraindebitato nel proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai propri creditori ha una ampia libertà in quanto la disciplina di cui alla legge n. 3 del 2012 richiede sostanzialmente solo che siano soddisfatti per intero i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc 8art. 7, co. 1) e i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegi, con la possibilità, in questo caso, di una soddisfazione non integrale allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC (art. 7, co. 2) (non prendiamo qui in considerazioni gli aspetti tributari).
      Il livello di soddisfacimento dei creditori chirografari è lasciato alla libertà del debitore, che ben potrebbe proporre a costoro un pagamento non integrale pur disponendo di beni la cui liquidazione consentirebbe un pagamento più elevato. Tuttavia l'accordo richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti e, posto che i creditori prelatizi dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta (salvo che rinuncino, in tutto o in parte, al diritto di prelazione), è chiaro che le adesioni dei chirografari sono determinanti. E, poiché tra i documenti da allegare il secondo comma dell'art. 9 richiede anche l'elenco di "tutti i beni del debitore", diventa improbabile che il creditori chirografari accettino un pagamento parziale sapendo che il debitore dispone di beni che non vuole liquidare e che, se liquidati, consentirebbero il loro pagamento integrale.
      Inoltre, ammesso anche che si raggiunga la soglia di consensi richiesta, rimane la omologazione. in questa sede, ciascun creditore che non ha aderito all'accordo può sollevare contestazioni circa la convenienza dell'accordo e, in tal caso, il giudice può omologarlo solo "se ritiene che il credito (di colui che ha sollevato la contestazione) possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo" (art. 12, co. 2). Poiché la liquidazione in alternativa è quella di cui all'art. 14ter, che coinvolge necessariamente l'intero patrimonio del debitore, è chiaro che il tribunale, in caso di contestazioni sulla convenienza, può omologare l'accordo solo se ritiene che il credito (di colui che ha sollevato la contestazione) possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.
      In una situazione come quella da lei indicata sarebbe opportuno, pertanto, includere nel piano non l'intero patrimonio immobiliare del debitore, che sarebbe eccessivo rispetto al fabbisogno, ma tutti quei beni la cui liquidazione, unitamente agli altri flussi, consentirà presumibilmente il pagamento integrale dei chirografari.
      Zucchetti SG srl
      • Anna Ranza

        PIACENZA
        27/11/2018 20:35

        RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

        Ringrazio per l'esaustiva risposta. A questo punto ne approfitto per formulare altri 3 quesiti:
        1) in un accordo misto liquidatorio è possibile inserire la vendita di alcuni beni anche se non sono in possesso di nessuna proposta irrevocabile d'acquisto. In questo caso come dovrei comportarmi? Devo nominare un liquidatore o posso svolgere tale funzione io stessa?
        2) per i debiti con Equitalia è possibile prevedere una clausola connessa all'eventuale adesione alla pace fiscale?
        3) il compenso del gestore della crisi è in preduduzione e prevede un importo sull'attivo e uno sul passivo e può essere calcolato anche utilizzando la piattaforma Fallco. Vedo inoltre che sono previsti un importo minimo, medio o massimo, con quale criterio si sceglie tale tipo di compenso?
        Infine chiedo se il compenso può essere inserito direttamente nell'accordo coi creditori o se necessita di una autorizzazione del Giudice Delegato.
        Vi ringrazio anticipatamente.
        Cordiali saluti,
        Anna Ranza
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2018 16:04

          RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

          Sul punto1), il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio ad un gestore, per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato e questi, da scegliere tra i soggetti che hanno le caratteristiche per svolgere le funzioni di curatore fallimentare, viene nominato dal giudice (art. 7, co. 2, l. n. 3 del 2012); se, invece che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, ed anche questi deve avere le caratteristiche di cui all'art. 28 l.fall. In mancanza della prima previsione e della non ricorrenza della seconda, la liquidazione dei beni avviene secondo le modalità indicate nel piano approvato dai creditori, modalità che è bene che siano quelle competitive di ogni procedura che si rivolge a più interessati.
          Sul punto 2) rimettiamo la questione alla nostra sezione tributaria.
          Sul 3), per la determinazione del compenso tra minimo e massimo, si tiene conto- come chiarisce l'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014 n.202- "dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione".
          Una volta liquidato, il compenso costuisce una spesa prededucibile, per cui già nel piano, nella specifica della destinazione del ricavato, si può ipotizzare una presumibile somma destinata allo scopo, che va a detrazione di quella residua per i creditori.
          Zucchetti SG srl
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            15/12/2018 09:48

            RE: RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

            Né la lettera né la ratio dell'istituto di cui si sta parlando ci pare ponga limitazioni all'inserimento di una clausola come quella prospettata al punto 2 del quesito.
        • Marcello Carone

          TARANTO
          27/03/2019 19:12

          RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

          Nel mio caso il debitore intende offrire il ricavato della vendita di uno dei degli immobili di sua proprietà tra l'altro tutti oggetto di pignoramento. Pertanto presumo che la proposta non possa prescindere dalla nomina di un liquidatore ex art. 13 comma 1) che prenderà in carico solo il bene offerto alla massa creditoria. Ritengo inoltre che nella suddetta casistica non sia consentito al debitore presentare all'OCC una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile oggetto di pignoramento. Sarà compito del liquidatore decidere il da farsi. Attendo conferma.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            28/03/2019 20:14

            RE: RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

            Si, la nomina del liquidatore diventa obbligatoria dato che il primo comma dell'art. 13 l. n. 3del 2012, correttamente da lei richiamato, precede che "Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate".
            In sostanza, il debitore, che non viene spossessato dei suoi beni provvede direttamente alla liquidazione del patrimonio e al soddisfacimento dei creditori, ma quando questa viene realizzata mediante l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, o se previsto dall'accordo, il giudice nomina, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, un liquidatore.
            Inoltre, come detto nella risposta precedente, nei casi in cui la nomina del liquidatore non sia obbligatoria, il patrimonio del debitore può essere affidato a un gestore.
            Zucchetti SG srl
            • Marcello Carone

              TARANTO
              01/04/2019 21:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

              Nel caso di accordo misto liquidatorio, tenuto conto della nomina di un liquidatore per il bene da offrire ai creditori oggetto di pignoramento , non riesco a comprendere come far collimare l'esigenza della normativa di proporre ai creditori una proposta di accordo con tempi certi e importi definiti con l'aleatorietà di un programma di liquidazione di un bene che preventivamente non sono in grado di sapere a quale importo sarà venduto ed entro quale data. In sostanza come fa il debitore nella proposta mista liquidatoria a convincere i chirografi se mi mancano gli elementi essenziali di cui sopra?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                02/04/2019 18:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di ristrutturazione del debito misto-liquidatorio

                Il piano deve sì prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, ma come in tutte le procedure in cui vi sono componenti liquidatorie- pensi ad un concordato con cessione dei beni o anche in continuità con beni non funzionali da liquidare- il pagamento è condizionato dalla liquidazione dei beni e, quindi il rischio sia del tempo che dell'entità del pagamento, è riversato sui creditori. L'importante è esporre la situazione effettiva evidenziando le prospettive di vendita, e poi saranno i creditori a scegliere che decisione prendere.
                Zucchetti SG srl