Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Debitore socio accomandatario

  • Stefano Croni

    Trento
    15/02/2018 12:52

    Debitore socio accomandatario

    Sono stato nominato gestore della crisi in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 co.1 L.3/2012. Il debitore ha un'esposizione in buona parte verso l'agente della riscossione, l'Erario e l'INPS, e tale esposizione è maturata in forza dello svolgimento di un'attività imprenditoriale in qualità di socio accomandatario di una s.a.s. (si tratta di debiti per contributi IVS e debiti per irpef e addizionali). Nella bozza della proposta di accordo allegata all'istanza di nomina dell'o.c.c., il debitore non fa alcun riferimento alla ristrutturazione dei debiti della s.a.s., ma solo alla sua esposizione debitoria personale.
    Attesa la responsabilità illimitata del debitore socio accomandatario ex art. 2313 c.c., mi domandavo se nella proposta di accordo definitiva si dovranno mappare anche tutti gli eventuali debiti della s.a.s., e se la proposta di accordo debba anche prevedere la ristrutturazione di tali debiti.
    Vi ringrazio per il prezioso aiuto,
    Stefano Croni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/02/2018 20:39

      RE: Debitore socio accomandatario

      Quanto alla possibilità del socio illimitatamente responsabile di presentare un accordo di composizione della crisi si sono avute in passato prese di posizioni contrastanti; ad esempio, Trib. Milano 18/8/2016 ha negato che il socio illimitatamente responsabile ne potesse fruire in quanto soggetto fallibile responsabile anche di tutti i debiti della società, il che renderebbe incongrua la sistemazione della situazione debitoria dei soli propri debiti senza considerare quelli sociali; al contrario Trib. Prato 16/11/2016 ha superato il problema della fallibilità affermando che in ogni caso, in ipotesi di fallimento, il curatore potrà acquisire l'attivo nel frattempo conservato a tutela dei creditori.
      A noi sembra più convincente questa seconda tesi, sia perché più aderente alle finalità della disciplina del sovraindebitamento, tesa a consentire a figure che ne erano prima escluse di raggiungere l'obiettivo dell'esdebitazione, sia perché il socio potrebbe trovarsi in
      una situazione da sovraindebitamento indipendentemente dalla situazione patrimoniale ed economica della società di cui è responsabile illimitatamente, che potrebbe essere florida e non di insolvenza per cui non può essere dichiarato il suo fallimento cui seguirebbe quello del socio, sia perché la normativa stessa prevede un raccordo, che può assumere la veste di una consecuzione tra accordo e fallimento. Pensiamo al comma quinto dell'art. 12, legge n. 3/2012 che, prevedendo che in caso di dichiarazione di fallimento la procedura di accordo di composizione della crisi si risolva di diritto, fa capire che un soggetto che usufruisca del sovraindebitamento possa poi essere anche dichiarato fallito; inoltre, la previsione che in caso di fallimento gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti ad azione revocatoria ex art 67 l.f., lascia intuire una consecuzione di procedure che possono succedersi nel tempo, con una gerarchia per la quale la procedura minore deve cedere il passo a quella maggiore, quando se ne verificano i presupposti.
      Premessa necessaria per affrontare il problema da lei posto di quali debiti deve coinvolgere l'accordo, solo quelli personali o anche quelli sociali? A nostro avviso, se si ammette la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di accedere alla procedura di accordo, si deve anche riconoscere chei suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, per cui l'accordo non può essere diretto alla sistemazione soltanto della sua situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli personali. Ci rendiamo conto delle difficoltà che tale conclusione crea, ma l'alternativa è che, come dice il tribunale di Milano, sarebbe di escludere la possibilità a tale categoria di accedere alle procedure da sovraindebitamento.
      Zucchetti Sg srl
      • Federica Fabbri

        Santarcangelo di Romagna (RN)
        05/03/2019 12:25

        RE: RE: Debitore socio accomandatario

        Ricollegandomi a questa discussione, chiedo se sia corretto che solo uno dei soci illimitatamente responsabili di una sas presenti istanza di ammissione alla liquidazione del patrimonio, per i propri debiti e per quelli della società. Una volta chiusa la procedura relativa al socio, non si riesce a capire cosa ne sarà della società i cui creditori insoddisfatti potrebbero rivalersi sugli altri soci.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2019 20:22

          RE: RE: RE: Debitore socio accomandatario

          Se si ammette, come noi abbiamo fatto nella risposta precedente, che il socio illimitatamente responsabile possa presentare istanza di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 l. n. 3 del 2012 (successivamente alla precedente risposta in tal senso anche Trib. Rimini, 12/03/2018), bisogna anche ammettere che lo stesso socio possa chiedere la liquidazione del patrimonio. Ma attenzione, del patrimonio proprio per pagare i proprio debiti, che comprendono sia quelli personali che quelli sociali, ma non può il singolo socio chiedere la liquidazione del patrimonio sociale, del quale non può disporre, essendo necessario a tal fine una delibera dei soci a maggioranza in quanto si coinvolgerebbe società (ove non abbia i requisiti di fallibilità).
          Una volta chiusa la procedura, quindi, il socio coinvolto potrà essere esdebitato e la società rimane con i debiti residui così come l'altro socio illimitatamente resposnabile continuerà a rispondere dei suoi debiti personali e di quelli sociali residuati.
          Zucchetti Sg srl