Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

  • Giovanna Stefanelli

    Ferrara
    05/06/2018 10:12

    Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

    Ai sensi dell'art. 14 sexies della Legge 3/2012, il liquidatore comunica ai creditori un termine entro cui presentare le domande. Ci si chiede se possano essere ammissibili domande di insinuazione presentate oltre tale termine, posto che l'art. 14 quinquies al comma 3 precisa che il decreto che apre la liquidazione deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. In tal caso, la liquidazione potrebbe essere equiparata ad una procedura esecutiva e quindi essere possibile presentare gli interventi (domande di insinuazione) fino al riparto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2018 19:09

      RE: Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. A nostro avviso l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma che non prevede le domande tardive, dato che nella l. n. 3/2012 manca la previsione di un termine entro il quale le istanze tardive possono essere fatte valere e non vi è alcun accenno alla figura dei creditori tardivi. La spiegazione di tanto si potrebbe trovare nella ampia autonomia lasciata al liquidatore, che è l'organo che fissa il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione e questa a discrezionalità gli consente di modulare il termine per la presentazione delle domande a seconda delle esigenze della procedura e, pensiamo anche di ammettere la presentazione di una domanda oltre il termine che aveva inizialmente fissato in presenza di valide giustificazioni.
      L'equiparazione del decreto di cui all'art. 14quinquies all'atto di pignoramento ha il significato di individuare gli effetti del decreto di ammissione, specie sul patrimonio del debiore, ma non di equiparare la procedura di liquidazione- che tra quelle previste dalla l. n. 3 del 2012 è quella che ha maggiori tratti di concorsualità con aspetti assimilabili al fallimento- ad un procedimento esecutivo.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanna Stefanelli

        Ferrara
        19/06/2018 16:04

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

        Ma se, come avete più volte rilevato nei vostri interventi, la Legge 3/2012 è estremamente lacunosa e per forza di cose risulta necessario rifarsi alla legge fallimentare, perché in questo caso dite che non sia possibile? Io non riesco a capire quale sia il motivo per cui il legislatore (di cui non ho una stima immensa) abbia previsto che in una procedura di liquidazione non possano essere presentate domande tardive, mentre in una procedura fallimentare sì.
        Se così comunque fosse, ovvero se non fosse possibile presentare domande oltre il termine fissato dal liquidatore, questi potrebbe nella comunicazione ai creditori fissare due termini, uno per la presentazione delle domande tempestive ed un termine più lungo per la presentazione delle domande tardive?
        Questo perché, come liquidatore, sto ricevendo domande tardive di insinuazione al passivo e mi sto chiedendo come fare, visto che tali crediti erano tra l'altro stati anche inseriti nella relazione dell'OCC…
        Grazie e scusate dell'insistenza…
        Giovanna Stefanelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/06/2018 20:32

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

          Nella indubbia lacunosità della legge n. 3 del 2012, applicare la normativa fallimentare alla materia della liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento significa fare ricorso alla analogia ed i presupposti affinché si possa ricorrere alla interpretazione analogica sono costituiti dalla mancanza di una norma specifica e dalla presenza elementi di identità tra le fattispecie da regolare.
          Nel caso delle tardive manca, come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta proprio il primo presupposto dato che nella legge sul sovraindebitamento l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma. Se il legislatore ha regolamentato il procedimento dell'accertamento del passivo dettando nuove norme, senza prevedere le domande tardive, senza prevedere un termine entro il quale le istanze tardive possono essere fatte valere, senza accennare alle supertardive, senza mai fare riferimento alle conseguenze dell'ammissione tardiva, ecc., deve ritenersi che non vi sia un vuoto legislativo da colmare, come se si fosse trattato di una svista, ma che il legislatore del 2012 ha voluto un procedimento di stato passivo in cui non sono contemplate le tardive. Ed abbiamo anche cercato di dare una spiegazione di tale scelta, che può convincere o meno, ma non crediamo che si possa superare la carenza richiamando norme fallimentari, anche perché manca anche il secondo elemento della identità dei presupposti.
          Non va dimenticato che lo stato passivo nel fallimento è atto del giudice che viene realizzato con la partecipazione del curatore, che presenta infatti un progetto di stato passivo, che viene esaminato dal giudice, nel mentre nella liquidazione patrimoniale di cui alla legge n. 3 del 2012, lo stato passivo è atto del liquidatore, che lo approva e lo rimette al giudice solo in caso di osservazioni non superabili. E' un procedimento simile a quello previsto nella liquidazione coatta ove, però, il secondo comma dell'art. 209 stabilisce espressamente che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore"; rinvio che manca negli artt. 14 septies e segg. della legge n. 3 del 2012.
          Il fatto che, in altre fattispecie abbiamo ritenuto applicabili la normativa fallimentare si spiega proprio con i principi esposti, trattandosi di casi ove esiste un vuoto normativo e la compatibilità tra strutture di fondo.
          Come fare per far fronte alle tardive che arrivano? Ovviamente è sempre difficiloe cercare di far fronte alle carenze legislative, ma esluderemmo che il liquidatore possa fissare un doppio termine. Si sta parlando di norme processuali e il liquidatore, come qualsiasi parte e il giuidce, possono fare solo ciò che la legge consente, e non è previsto un doppio termine per la presentazione delle domande. Con qualche forzatura, il liquidatore potrebbe comunicare che il termine iniziale per la presentazione delle domande è prorogato fino al… cercando di giustificare la proroga in qualche modo, tra cui potrebbe essere il rilievo che il termine iniziale, in considerazione del numero eccesivo delle domante presentate fuori termine, si dimostrato essere non adeguato al procedimento e non prorogarlo significherebbe falsare il procedimento per il numero di creditori che resterebbero esclusi.
          Zucchetti Sg srl
          • Giovanni Brusi

            FO (FC)
            05/09/2019 12:28

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

            Buongiorno,
            mi permetto di intervenire nell'interessante dibattito, segnalando come alcuni Liquidatori del patrimonio,
            art. 14 ter l.3/221-2012, nominati dal Tribunale, intendano il termine fissato dal Liquidatore (art. 14 sexies) per la presentazione della domanda di insinuazione al progetto di stato passivo, non perentorio. Pertanto, secondo tale orientamento, non esistono termini per la presentazione delle insinuazioni tardive e quindi lo stato passivo può essere integrato in qualsiasi momento, considerato che lo stesso non ha alcuna formula esecutiva (come nel fallimento).
            Ritengo tale orientamento non condivisibile.
            A mio parere, pur in considerazione delle scarne disposizioni contenute negli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012 e successivi, ritengo che alle procedure di liquidazione dei beni si applicano analogicamente, per quanto non ivi previsto, le disposizioni della legge fallimentare in quanto compatibili.
            In relazione al termine per presentare domande di insinuazione, dato che lo stesso è fissato unilateralmente dal Liquidatore ai sensi dell'art. 14-sexies, per non incorrere in una evidente disparità di trattamento e nella possibile incostituzionalità della norma, in via analogica deve ritenersi applicabile il termine annuale di cui all'art. 101 l.fall. facendolo decorrere dall'approvazione del primo stato passivo ex art. 14-octies. Tale orientamento, sarebbe anche indirettamente confermato dall'art. 270 del Dlgs 14/2019 (in vigore dal 15/08/2020) ove vengono scanditi dei termini ad esclusiva indicazione del Giudice (come nel fallimento).

            Altro interessante quesito che sottopongo alla Vs attenzione, è quello riferito al compenso del Gestore della crisi non nominato dal Tribunale anche Liquidatore in caso di apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio.
            A mio parere, i compensi a carico della procedura sono due, entrambi in prededuzione, uno riferito al Gestore della crisi in ragione di quanto pattuito con il debitore e l'altro liquidato dal Giudice al termine della Procedura. Il compenso del Gestore può essere liquidato appena la procedura ne consenta il pagamento, oppure, dopo che quest'ultimo si sia insinuato al progetto di Stato passivo, al primo riparto. Ritengo che la seconda modalità sia quella più corretta.
            L'unicità del compenso, così come indicata dal D.M. n. 202/2014 art. 17 e succ.è riferita con ogni probabilità, alla successione di più liquidatori nell'ambito della stessa procedura. Inoltre il compenso del Gestore non è giudiziale, al contrario di quello del Liquidatore.

            Dott. Giovanni Brusi
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/09/2019 19:16

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - domande di insinuazione tardive

              Quanto alla questione sulle tardive, è inevitabile che si creino diverse interpretazioni in presenza di una legge fortemente lacunosa. Prendiamo atto della sua opinione, ma rinviamo a quanto detto nelle precedenti risposte, in particolare a quella del 20/06/2018, nella quale abbiamo cercato di spiegare le ragioni che, anostro avviso, non rendono applicabile alla fattispecie la normativa fallimentare sulle tardive. Si può ovviamente non condividere questa tesi, ma sarebbe opportuno, per consentirci una eventuale rimeditazione, che fosse apportata qualche argomentazione di contrario senso, che finora non abbiamo trovato.
              Anche con riferimento al compenso ci siamo già ampiamente espressi condividendo la sua tesi. Abbiamo, infatti scritto in una risposta del 29/10/2018 al dott. G. Gentile che il d.m. n. 202 del 2014, negli articoli da art. 14 in avanti "tratta dei compensi nella varie procedure di sovra indebitamento, facendo esclusivo riferimento all'Organismo di composizione della crisi, che è quindi l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso, che "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'OCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
              Le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. A sua volta l'art. 17 stabilisce che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'".
              Per la procedura di liquidazione riteniamo che non sussista impedimento a che venga nominato liquidatore il precedente gestore della crisi, sempre che abbia i requisiti di cui all'art. 28 l.fall. posto che l'art. 14 quinquies legge n. 3 del 2012 prevede che il tribunale nomina un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.; le cause di incompatibilità previste da tale norma (il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento) non ricorrono per il fatto che il professionista abbia svolto in precedenza le funzioni di gestore della crisi.
              Il liquidatore ha diritto al suo compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014".
              Zucchetti SG srl .