Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Conversione Accordo in liquidazione ex art.14-quater

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    26/03/2019 12:00

    Conversione Accordo in liquidazione ex art.14-quater

    Buongiorno, la domanda è la seguente: due coniugi propongono un accordo con i creditori che viene omologato e rispettato per un po' di tempo. Ad un certo punto la moglie perde il lavoro e la coppia, per ovviare a tale carenza reddituale, contrae un nuovo finanziamento, autonomamente, senza che l'OCC venisse informato della cosa. L'accordo prosegue ancora qualche mese finchè anche il marito perde il lavoro e l'accordo, ovviamente, naufraga in quanto non ci sono più le diponibilità finanziarie. Si chiede al Giudice - e si ottiene - la conversione dell'accordo in liquidazione. Come viene trattato nella nuova procedura di liquidazione questo nuovo finanziamento contratto dai coniugi in corso di procedura di accordo? Va inserito nel "calderone" dei debiti della (nuova) procedura di Liquidazione o deve essere pagato autonomamente dai coniugi extra procedura di sovraindebitamento? In quest'ultimo caso, se - come immagino - la quota di rimborso del finanziamento non può essere inserita nell' (unica) somma che rimane a disposizione dei coniugi per le "spese correnti necessarie al sostentamento" (tutto quanto esula dalle spese correnti deve infatti essere versata in favore della procedura di liquidazione), con quali somme e in che modo potrebbero riuscire a pagare tale finanziamento? Infine, la scelta dei coniugi di contrarre un nuovo finanziamento in corso di procedura di Accordo e all'insaputa dell'OCC può configurare una qualche fattispecie in capo ai debitori (atti in frode, etc.)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2019 20:15

      RE: Conversione Accordo in liquidazione ex art.14-quater

      A norma del comma 3bis dell'art. 10 l. n. 3 del 2002, "A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione 8tra cui sicuramente rientra l'assunzione di un mutuo) compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto". Una volta intervenuta l'omologa non è che il debitore sia libero di compiere qualsiasi atto, perché egli deve adoperarsi per adempiere l'accordo omologato senza pregiudicare, con la contrazione di ulteriori debiti, la riuscita dell'accordo.
      Riteniamo pertanto che l'obbligazione contratta dai debitori in corso di procedura o dopo l'omologa non sia opponibile alla massa dei creditori anteriori ai quali era rivolto l'accordo di composizione e, di conseguenza di esso non debba tenersi conto nella procedura di liquidazione nella quale la prima è stata convertita.
      Quanto a considerare l'assunzione del mutuo un atto di frode, ci potrebbe anche stare, ma la sua eventuale rilevanza dipende dalla ragione posta a fondamento della conversione, che potrebbe anche essere derivata da revoca a norma del comma quinto dell'art. 11, che prevede anche la frode tra le cause di revoca.
      Zucchetti SG srl