Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accesso alla procedura - limiti soggettivi art. 1 L.F.

  • Andrea Bonanno

    Padova
    21/11/2018 11:40

    Accesso alla procedura - limiti soggettivi art. 1 L.F.

    Buongiorno,
    non so come comportarmi con il seguente caso:
    Una SaS ha chiesto l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi. Sono stato nominato gestore. Vagliando i requistiti di ammissibilità (fallibilità del soggetto) mi sono reso conto che il libro cespiti amm.li riporta in 2 anni (2016-2017) un valore di circa 325.000€ mentre nel 2018 gli importi risultano inferiori (cessione di cespiti in corso d'anno). Mi viene riferito che i beni che fanno eccedere il limite sono da molti anni inutilizzabili, vetusti e da rottamare anche se ancora presenti sui registri beni amm.li.
    Non so se non porcedere con la domanda in quanto inammissibile per carenza di presupposto soggettivo (Art. 7, secondo comma L. 3/2012)oppure, in considerazione dell'eleiminazione dei beni vetusti, ritenere ammissibile il debitore alla procedura. In sostanza: i limiti perchè un soggetto sia considerato fallibile sono perentori o meno?
    Grazie, Andrea Bonanno.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2018 19:52

      RE: Accesso alla procedura - limiti soggettivi art. 1 L.F.

      A norma degli artt 6 e 7, co. 2 lett. a) l. n. 3 del 2012 la procedura di composizione della crisi è destinata ai debitori che non siano soggetti né assoggettabili ad altre procedure concorsuali, ossia i soggetti non fallibili a norma dell'art. 1 legge fall.. Orbene quest'ultimo stabilisce che fallisce chi, tra l'altro, ha "avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila"; espressione introdotta con il decreto correttivo n. 169 del 2007 allo scopo di predisporre, al posto del precedente richiamo al capitale investito, di incerta documentazione, un dato certo in quanto documentalmente rilevabile perché necessariamente indicato nei bilanci. Andare alla ricerca della correttezza e veridicità dei bilanci per dare prevalenza ai risultati effettivi rispetto a quelli documentali non crediamo che sia fattibile in questa fase di ammissione ad una procedura, in cui il criterio posto dalla legge non è riferito al dato effettivo ma proprio al dato documentale. Poichè il non superamento del limite fissato deve mantenersi per gli ultimi tre anni, riteniamo che nella specie da lei prospettata, il soggetto in questione non abbia i requisiti soggettivi per accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Bonanno

        Padova
        26/11/2018 10:10

        RE: RE: Accesso alla procedura - limiti soggettivi art. 1 L.F.

        Grazie.
        Andrea Bonanno.