Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura di liquidazione / con esecuzione in corso e bene aggiudicato prima dell’apertura della liquidazione / creditor...

  • Moira Cervato

    Vicenza
    21/11/2018 21:28

    Procedura di liquidazione / con esecuzione in corso e bene aggiudicato prima dell’apertura della liquidazione / creditore ipotecario:

    Il periodo a cui fare riferimento per individuare l'annualità in corso e le due anteriori ai sensi dell'art. 2855 C.C. nel caso di una procedura di liquidazione, per il conteggio degli interessi a cui estendere il privilegio ipotecario, è dato dal momento del pignoramento oppure, equiparando la procedura di liquidazione al fallimento, è dato dal momento dell'apertura della procedura?
    E per quanto riguarda, inoltre, gli interessi legali, a cui estendere sempre il privilegio ipotecario, maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento e fino alla vendita, essi vanno calcolati considerando quindi l'annualità in corso alla data di apertura della procedura di liquidazione (come nel fallimento) o bisogna sempre guardare la data del pignoramento? Nel caso in cui gli interessi legali a cui estendere il privilegio ipotecario siano calcolati per l'annualità in corso alla data dell'apertura della procedura fino alla vendita e questa sia avvenuta prima dell'apertura della procedura, come vanno conteggiati tali interessi in misura legale?
    Esempio:
    apertura procedura di liquidazione 08/03/2018
    pignoramento 17/10/2012
    1^ aggiudicazione 27/09/2017

    Considerando il decorso dall'apertura della procedura:
    1) prelazione ipotecaria agli interessi convenzionali (contrattuali) al tasso indicato nella trascrizione per il periodo relativo alle due annuali contrattuali antecedenti all'apertura della procedura (liquidazione) + quella in corso alla data della procedura (liquidazione) per cui dal 01/01/2016 al 08/03/2018;
    2) non vi sono interessi in misura legale in quanto la vendita è avvenuta prima dell'apertura della procedura;
    3) in chirografo gli interessi calcolati (sempre al tasso contrattuale) eccedenti il periodo delle due annualità antecedenti all'apertura della procedura + quella in corso

    Considerando il decorso dal pignoramento:
    1) prelazione ipotecaria agli interessi convenzionali (contrattuali) al tasso indicato nella trascrizione per il periodo relativo alle due annuali contrattuali antecedenti al pignoramento + quella in corso al pignoramento per cui dal 01/01/2010 al 17/10/2012;
    2) prelazione ipotecaria per gli interessi in misura legale per l'annualità in corso al pignoramento fino alla vendita e quindi dal 18/10/2012 al 27/09/2017;
    3) in chirografo gli interessi calcolati (sempre al tasso contrattuale) eccedenti il periodo delle due annualità antecedenti all'apertura della procedura + quella in corso.

    Quale delle due ipotesi considerare nel caso di procedura di liquidazione?

    Per quanto concerne, invece, gli interessi di mora, ai sensi del 2° comma art. 2855 CC, ad essi viene garantita la prelazione ipotecaria?
    Poiché l'art. 2855 c.c. farebbe riferimento, come si desume dall'espressione usata nel comma 2, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, sembrerebbe esclusa la possibilità di estendere il privilegio ipotecario agli interessi di mora.
    L'ipoteca, anche se è stata iscritta per garantire l'intero credito e gli interessi di mora, troverebbe infatti una limitazione nelle disposizioni contenute negli articoli 2788 e 2855 del codice civile. La prelazione ipotecaria per gli interessi maturati "dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita" sussiste, infatti, solo per gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore.
    Peraltro vi è anche una recente sentenza della Cassazione (sentenza numero 775/2013) che si è occupata di una opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva impugnata con ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L'ordinanza aveva confermato un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. L'opponente che aveva un credito garantito da ipoteca aveva contestato il fatto che non fosse stato considerato, nel progetto di distribuzione, il privilegio ipotecario per una parte del suo credito ossia per gli "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali, relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita".
    Il creditore che aveva proposto l'opposizione aveva contestato quanto affermato dal giudice dell'esecuzione secondo cui non potesse riconoscersi il privilegio ipotecario ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile agli interessi moratori.
    Dopo il rigetto dell'opposizione il caso finiva dinanzi alla Cassazione che ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 del codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".
    Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore a quelli legali.

    Pertanto, concludendo, sembrerebbe esclusa, in ogni caso, la prelazione ipotecaria agli interessi moratori (sia calcolati per le due annualità antecedenti e per quella in corso; sia nell'ipotesi di conteggio per l'annualità in corso e fino alla vendita).
    Grazie
    Cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2018 19:54

      RE: Procedura di liquidazione / con esecuzione in corso e bene aggiudicato prima dell’apertura della liquidazione / creditore ipotecario:

      L'art. 14-ter, comma 7, anticipa alla data della domanda di apertura l'effetto della «cristallizzazione» del patrimonio del debitore in quanto ripropone con alcune variazioni l'art. 55, comma 1, l. fall.; in forza dell'art. 14ter cit., infatti, «il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile». Nella fattispecie, la vendita avvenuta in sede di esecuzione ben prima della data del deposito della domanda, per cui riteniamo che, sebbene il creditore ipotecario venga pagato nell'ambito della liquidazione (altrimento il problema posto non avrebbe ragione di esistere) il riferimento vada fatto non alla data del deposito della domanda per la procedura di liquidazione bensì alla data del pignoramento; è pertanto utilizzabile la seconda delle ipotesi da lei prospettate.
      Quanto agli interessi moratori lei tocca un tasto ancora molto controverso.
      Questi non sono dovuti per il periodo successivo all'anno in corso alla data del fallimento per una interpretazione che discende dall'art. 55 l.fall., nel mentre nella procedura esecutiva le limitazioni derivanti dalla norma fallimentare non sussisterebbero. In tal modo si verrebbe a riconoscere ai creditori con prelazione una diversità di trattamento rispetto a quello loro riservato nella procedura esecutiva individuale, e qui si tratta di scegliere se ritenere non giustificata tale disparità oppure sostenere che l'equiparazione tra le due procedure è fatta dall'art. 54 al solo fine di stabilire il termine di riferimento per il calcolo dell'anno in corso e degli interessi successivi e non per attuare un'impossibile parità di disciplina, dato che in sede fallimentare, per la natura collettiva dell'esecuzione e la necessità della cristallizzazione delle masse attive e passive all'atto del fallimento, vige la regola della sospensione degli interessi, al contrario di quanto avviene nell'esecuzione individuale. Questa seconda interpretazione ci sembra più convincente.
      Più complessa è invece la questione del trattamento degli interessi moratori per il periodo antecedente all'anno in corso del pignoramento dato che l'art. 2855 c.c. prevede, per tale periodo la collocazione in via ipotecaria degli interessi dovuti, senza fare alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori, per cui potrebbe anche essere sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria, siano essi corrispettivi che moratori.
      L'orientamento più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2855 c.c. agli interessi moratori, si fonda quasi esclusivamente sulla considerazione che, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi". Ed è questo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza per la quale, quindi, la norma consentirebbe l'ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori.
      Questa argomentazione è sembrata ad altra parte della giurisprudenza (minoritaria) troppo debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata, per una serie di motivi:
      a-la norma pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, per cui può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori;
      b-i capitali che producono interessi non sono solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, di cui all'art. 1282 c.c., ma anche le somme di danaro che siano oggetto di obbligazioni di cui all'art. 1224 c.c.. per cui anche gli interessi cd. di mora (dovuti per il ritardato pagamento di un capitale) siano "prodotti" dal capitale di riferimento, differenziandosi solo per la funzione svolta;
      c-l'art. 2855 c.c., ai fini del calcolo delle annualità degli interessi cui va riconosciuta collocazione privilegiata, fa espresso riferimento al pignoramento, e cioè ad un atto che presuppone l'inadempimento del debitore, e quindi la certa decorrenza di interessi di mora in favore del creditore pignorante, onde sarebbe evidentemente assurdo ritenere la norma di fatto e per gran parte inapplicabile proprio al caso (che è quello ordinario) in cui il pignoramento sia effettuato dallo stesso creditore ipotecario;
      e-ove si dovesse ritenere che la norma di cui all'art. 2855 c.c. disciplini esclusivamente il regime degli interessi corrispettivi e non quello degli interessi moratori, se ne dovrebbe coerentemente ricavare che una autonoma iscrizione di ipoteca per il credito relativo agli interessi moratori sarebbe in realtà svincolata da qualsiasi limite, il che sarebbe in assoluto contrasto proprio con la finalità della norma di cui all'art. 2855 c.c. che è quella di evitare che l'inerzia del creditore nell'esigere il proprio credito possa comportare un eccessivo accumulo di interessi in danno degli altri creditori o del terzo acquirente. In questo caso anche gli interessi moratori andrebbero collocati in via ipotecaria.
      Entrambi gli orientamenti poggiano su alcuni argomenti condivisibili ed altri meno, per cui si tratta di scegliere quale tesi seguire.
      Zucchetti Sg srl