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Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

  • Marcello Piacenza

    Alessandria
    07/09/2019 10:56

    Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

    Buongiorno,

    dopo aver richiesto all'A.E. le credenziali per l'accesso al portale fatture e corrispettivi di una srl per scaricare le fatture del 2019 non consegnatemi dall'amministratore della società fallita ho notato che erano presenti anche fatture elettroniche non consegnate alla società che sono state archiviate come "Le tue FE passive messe a disposizione" , e siccome nel caso in cui la fattura superi i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "presa visione" (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata "Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" ai fini della registrazione il sottoscritto ritiene che tali fatture debba essere registrate dal curatore nel periodo post fallimento avendone preso visione nel periodo post fallimento generando quindi un credito iva post fallimento in caso di registrazione di fatture passive o un debito iva in caso di registrazione di una nota di credito, la cui iva non potrebbe detrarre essere nè detratta ne versata dalla procedura.
    Vorrei un Vostro parere sul comportamento da tenere e se vi sembra fattibile registrare tali fatture con iva indetraibile per non generare alcuna iva a credito o a debito nel periodo post fallimentare a seconda che si registri una fattura passiva o una nota di credito.
    Un cordiale saluto
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/09/2019 16:45

      RE: Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

      La questione è assolutamente identica a quella che si verificava ante fatturazione elettronica, quando il Curatore (e non era caso raro) o nell'acquisire la documentazione amministrativa o per altra via (prima fra tutte la presentazione delle istanze di ammissione al passivo), entrava in possesso di fatture di acquisto ante fallimento, non registrate.


      La procedura corretta in questo caso era ed è quella di registrare tali fatture e/o note di credito, tenendo però ben presente che l'IVA a credito o debito che ne deriva è IVA ante procedura, quindi:

      a) le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA comprenderanno anche tali importi

      b) nel momento in cui in corso di procedura dovrà essere versata l'IVA o chiesto a rimborso credito IVA si dovrà tener conto di tale diversa collocazione, e quindi che l'IVA derivante da tali documenti:

      - se a credito, si compensa ex art. 56 l.fall. con eventuali debiti erariali ante procedura, già emersi o che potranno emergere da accertamenti futuri relativi al periodo ante

      - se a debito, è debito concorsuale e non della massa, non dovrà quindi essere pagato se non a seguito di istanza di ammissione al passivo da parte dell'Erario.


      Che poi la modulistica e le procedure IVA non consentano di evidenziare tale differenziazione, né di segnalare all'Agenzia delle Entrate che esiste un credito per il quale essa deve presentare istanza di ammissione al passivo, è problema noto ma finora non risolto.

      • Daniela De Mauro

        caserta
        29/12/2023 12:56

        RE: RE: Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

        Salve avrei bisogno di un'ulteriore precisazione: prendo visione delle fatture (ricevute inerenti al periodo ante procedura) messe a disposizione e le inserisco nella liquidazione periodica del trimestre in cui ne prendo visione (nel mio caso IV trimestre) ma ai fini della dichiarazione iva vanno inserite nel modello iva 74-bis?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/12/2023 16:30

          RE: RE: RE: Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

          Nella Premessa alle istruzioni alla compilazione del Mod. 74-bis è chiaramente specificato che "I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa", pertanto riteniamo che l'importo di tali fatture vada considerato, nella compilazione del Modello.
          • Daniela De Mauro

            caserta
            29/12/2023 17:21

            RE: RE: RE: RE: Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

            Grazie, ma va considerato poi nelle liquidazioni periodiche che trasmette il curatore una volta che ha preso visione dei documenti?
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              02/01/2024 09:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Fatturazione elettronica e detrazione Iva in caso della mancata consegna della fattura ante fallimento

              Come scritto nel precedente intervento, le fatture vanno registrate nel periodo in cui ne viene presa visione, quindi confluiranno nella relativa liquidazione periodica.
              Parallelamente alla contabilità IVA dovrà essere tenuto un prospetto nel quale tener conto del fatto che, ancorché registrate in corso di procedura, l'imposta relativa è da considerare "IVA ante", e quindi non utilizzabile a compensazione dell'eventuale IVA a debito encoconcorsuale perché compensabile con i debiti erariali ante procedura, nel rispetto del dettato dell'art. 56 l.fall. (ovvero del corrispondente art. 155 CCII).
              • Marco Carbone

                Roma
                03/01/2024 09:21

                Utilizzabilità del credito iva ante apertura liquidazione giudiziale della fattura ante fallimento

                Pregiatissimi Andreani e Corvi,
                con riferimento alla Vs. risposta del 2 gennaio 2024, si chiede, atteso che l'art. 155 CC.II. dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti i propri crediti, se e quando il curatore può portare in compensazione l'eventuale credito iva ante Procedura, con i successivi eventuali debiti iva maturati in corso di Procedera.
                Ringrazio per il costante e impagabile supporto che fornite e porgo cordiali saluti.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  03/01/2024 14:23

                  RE: Utilizzabilità del credito iva ante apertura liquidazione giudiziale della fattura ante fallimento

                  Il credito IVA ante procedura è attivo della stessa, che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, nei termini e alle condizioni ordinarie.

                  Il problema è che, stante il disposto dell'art. 155 CCII, l'Erario ha diritto di compensare tale suo debito con eventuali suoi crediti parimenti ante procedura, indipendentemente dal momento in cui emergono.

                  Di conseguenza il credito in questione diviene certo e intangibile quando sono decorsi i termini (ordinari) per l'emissione di ogni eventuale avviso di liquidazione, accertamento o quant'altro, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

                  Prudenza vuole quindi che si attenda il decorso di tutti tali termini, per evitare di aver utilizzato in compensazione un credito in tutto o in parte inesistente perché compensato con un controcredito dell'Agenzia.

                  Ovviamente il Curatore può anche decidere di correre tale rischio anticipando il momento di utilizzo del credito, qualora ritenga che il rischio che sorgano controcrediti dell'Agenzia sia inesistente o comunque trascurabile.