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PRO-RATA IVA NEL FALLIMENTO

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    11/05/2019 11:24

    PRO-RATA IVA NEL FALLIMENTO

    Nel caso di Fallimento dichiarato nel corso del 2018, in consecuzione di un concordato preventivo risolto per inadempimento, si verifica la situazione di seguito descritta:
    la dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 si compone di due periodi, ante e post fallimento, il periodo ante chiude con un debito IVA che pensiamo di dover versare in quanto generatosi dalla procedura di CP in occasione di tale procedura e quindi in prededuzione, ed evidenzia anche al rigo VF34 col. 9 una percentuale di detrazione parziale ex PRO-RATA.
    Il Fallimento riparte da zero con le liquidazioni IVA ed al 31.12.18 si trova con un credito generato dalle fatture passive:
    ci chiediamo se dobbiamo considerare la percentuale della detrazione PRO-RATA che si era cristallizzata al momento della chiusura del CP anche nel conseguente fallimento, tale perplessità deriva dal fatto che ci troviamo in una situazione di consecuzione delle procedure, anche se, di norma, non utilizziamo mai i crediti IVA provenienti dalle liquidazioni precedenti alla data di fallimento.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/05/2019 11:55

      RE: PRO-RATA IVA NEL FALLIMENTO

      Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi, unica fonte ufficiale sulla quale ci possiamo basare per individuare una risposta, stabiliscono che "In entrambi i moduli", quello ante e quello post fallimento, "devono essere compilati tutti i quadri"; conseguentemente, pur sottolineando che non possiamo essere certi che ciò sarà condiviso dall'Agenzia in sede di eventuale controllo, non vediamo come non si possa applicare separatamente anche il pro-rata, che viene calcolato appunto nei quadri che debbono essere duplici.

      Seguendo tale ragionamento, in ciascun periodo si applicherà il pro-rata derivante dalle fatture emesse in esso.

      Qualora, come ipotizziamo desumendolo dal tono del quesito e come è frequente nella pratica, nella frazione d'anno successiva al fallimento non sia stata emessa alcuna fattura, si applicherà il pro-rata del periodo precedente (considerandolo "cristallizzato", come scritto nel quesito) o no?

      L'unica fonte di prassi sull'argomento che abbiamo reperito è la Risposta 16.7 della Circolare 19/6/2002 n. 54, che recita: "Il contribuente che svolge sia attività esente che imponibile in ciascun anno è tenuto a determinare l'IVA detraibile in misura proporzionale alle operazioni che gli danno diritto a detrazione, in base cioè al cosiddetto pro-rata di detraibilità. Qualora in un determinato anno non abbia effettuato alcuna operazione attiva, non potrà far uso del metodo del pro-rata stabilito, in via di semplificazione dalla norma. In tal caso appare logico determinare l'imposta detraibile secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati".

      Si tratta quindi di una valutazione da effettuare caso per caso sulla base dell'attività effettivamente svolta e dell'attività svolta dai soggetti che hanno emesso le fatture in questione.

      Così ha fatto la sentenza C.T.P. Firenze n. 144/4/17 del 31/1/2017 la quale, decidendo sul caso di una società con pro-rata nell'ultima dichiarazione dell'attività ordinaria, e nessuna fattura di vendita nella successiva fase di liquidazione, ha svolto una dettagliata analisi della fattispecie concreta, giungendo a dichiarare detraibile l'IVA derivante dalle fatture emesse dai legali della procedura e dal Commissario Giudiziale, perché la loro attività non appariva direttamente connessa a operazioni attive esenti.

      Una volta determinata l'IVA a credito detraibile (e quindi eventualmente richiedibile a rimborso), per valutare se tale credito sia solo potenziale o anche reale, si dovrà rispettare il principio della "causa genetica" più volte ricordato in questo Forum: se l'IVA a credito deriva da operazioni ante procedura, anche se le fatture di acquisto sono registrate (o addirittura emesse) successivamente al fallimento (in questo caso, alla presentazione dell'istanza di concordato, per il principio della consecutio) si tratterà comunque di "IVA ante", con le limitazioni e i rischi che ne conseguono.