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Dichiarazione dei redditi nel fallimento di impresa individuale
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Ruggero Di Gennaro
TRINITAPOLI (BT)09/10/2018 20:38Dichiarazione dei redditi nel fallimento di impresa individuale
L'Agenzia delle Entrate ha notificato all'imprenditore individuale fallito e al curatore avvisi di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, riguardanti canoni di locazione su immobili acquisiti dal fallito per successione ereditaria prima del fallimento. Questi immobili sono stati acquisiti al fallimento e la sentenza è stata regolarmente trascritta alla competente conservatoria.
I canoni non sono stati incassati né dal fallito e né dalla procedura in quanto, per un contenzioso intervenuto tra gli eredi, sono stati incassati dall'amministratore giudiziario nominato dal tribunale.
Premesso che ai sensi dell'art. 26 TUIR i redditi fondiari sono imputati al possessore di diritto reale indipendentemente dalla loro percezione, Vi chiedo:
1. se permane in capo al fallito, anche se il "possesso" gli è venuto meno per effetto dell'acquisizione del bene al fallimento, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, in quanto si tratta di redditi diversi da quelli di impresa per i quali è obbligato il curatore ai sensi dell'art. 183 TUIR, oppure se l'obbligo della dichiarazione spetti al curatore divenuto "possessore", in tal caso i redditi andrebbero inseriti nell'unica dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare;
2. se il curatore sia legittimato a presentare, sia pur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi omesse per gli anni successivi al 2014 non ancora accertati e, conseguentemente, anche per gli anni a venire;
3. se il curatore sia legittimato a presentare ricorso avverso gli avvisi di accertamento, qualora vi siano validi motivi;
4. se l'Agenzia delle Entrate, in caso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione, possa richiedere il pagamento alla procedura in prededuzione, eventualmente anche tramite iscrizione a ruolo, previa istanza di udienza ultratardiva;
5. se la procedura debba ammettere e pagare il credito in prededuzione oppure ammetterlo con riserva fino alla definizione del contenzioso insorto tra gli eredi al fine di verificare se effettivamente i canoni siano di competenza del fallito.
A mio avviso:
• al primo quesito propenderei per la permanenza dell'obbligo di dichiarazione annuale in capo al fallito in quanto il diritto reale di proprietà non è venuto meno a seguito del fallimento;
• al secondo quesito la risposta è negativa in quanto è solo il fallito che può/deve dichiarare i redditi diversi da quelli di impresa, mentre il curatore presenta una sola dichiarazione dei soli redditi di impresa per il maxi periodo fallimentare;
• al terzo è positiva in quanto l'accertamento è stato notificato anche al curatore e la procedura ha interesse ad evitare che le somme accertate vengano richieste in pagamento;
• al quarto è positiva, nel senso che i crediti (le imposte accertate) sono sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
• al quinto propenderei per l'ammissione definitiva del credito in quanto non previsto tra i casi di ammissione con riserva ex art. 96, c.2, l.f.; nel caso il giudizio tra gli eredi dovesse accertare che i canoni di locazione non fossero di competenza del fallito, ma di qualche altro erede, la procedura potrà richiedere a quest'ultimo il rimborso delle imposte pagate.
Grazie e cordiali saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/10/2018 10:49RE: Dichiarazione dei redditi nel fallimento di impresa individuale
Ci pare di comprendere dal quesito che gli anni a cui si riferiscono i redditi fondiari e gli avvisi di accertamento siano successivi al fallimento; rispondiamo quindi sulla base di tale assunto e in caso che ciò non sia vero chiediamo di precisare meglio i termini della questione.
Ciò premesso, siamo d'accordo sulla prima parte delle considerazioni, non sulla seconda, atteso che si tratta a nostro avviso di debiti estranei alla procedura: non sono infatti sorti né in occasione né in funzione della stessa.
Seguendo la numerazione delle domande le nostre risposte sono pertanto le seguenti.
1-2) La dichiarazione (o ancor più precisamente, la porzione di dichiarazione) che compete al Curatore è solo quella relativa al reddito di impresa, quindi i redditi fondiari debbono essere dichiarati ordinariamente dalla persona fisica fallita, anche in corso di procedura.
3) Il Curatore è legittimato a presentare i ricorsi se nell'interesse della procedura; poiché gli accertamenti in questione riguardano (potenziali) debiti non concorsuali, riteniamo che se ne possa e debba disinteressare
4-5) Riteniamo assolutamente di no, trattandosi come detto di debiti estranei alla procedura.
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