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agevolazione acquisto box auto pertinenziale

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    02/12/2013 21:33

    agevolazione acquisto box auto pertinenziale

    Fallimento di impresa costruttrice SRL.
    A seguito di offerta irrevocabile di acquisto ho esperito una procedura competitiva con evidenza pubblica e quindi ho individuato l'aggiudicatario. Si tratta di vendita fallimentare ex art. 107 I° comma LF.
    Il GD ha autorizzato la sottoscrizione delle vendite avanti al notaio e mi accingo al rogito.
    L'aggiudicatario richiede l'applicazione dell'aliquota agevolata Iva per la prima casa (e qui non ci sono problemi), inoltre chiede l'agevoalzione ex art. 16-bis del Tuir comma 1 punto d) per l'acquisto del box auto pertinenziale.
    Per ottenre questa agevolazione il pagamento del costo di costruzione (maggiorato dell'Iva) deve avvenire mediante bonifico bancario e la banca è tenuta ad effettuare la ritenuta fiscale del 4% (calcolata come previsto dalla CM 40/E del 2010). La ritenuta fiscale è a titolo di acconto Ires e rischia di fare la fine delle ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari della procedura, che emergono nell'unica dichiarazione fiscale del fallimento, effettuata a fine procedura, con scarsa possibilità di concreto realizzo. Tuttavia a mio avviso la detrazione fiscale si configura come un diritto dell'acquirente e non mi sembra che la procedura possa negarla.
    Riterrei quindi, previa autorizzazione del GD, di dar corso alla richiesta di agevolazione.
    Chiedo anche a voi un parere sull'argomento, grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/01/2014 22:46

      RE: agevolazione acquisto box auto pertinenziale

      Riteniamo che la ricostruzione effettuata nel quesito sia corretta, e non vi sia modo per la procedura di evitare l'effettuazione della ritenuta.

      In presenza dei requisiti di Legge, l'agevolazione si configura come un diritto dell'acquirente e non come una sorta di "concessione" che il venditore può fare o non fare. E una volta statuito il diritto, l'obbligo di effettuazione della ritenuta stabilito dall'art. 25 del D.L. 78/2010 consegue automaticamente.

      Nè il danno che da ciò deriva alla procedura ci pare evitabile con una specifica previsione contenuta nel bando, come può essere fatto p.es. indicando che la cessione di immobile strumentale sarà assoggettata a IVA, perchè in tale diverso caso l'assoggettamento a IVA è una facoltà che la Legge concede al cedente, mentre nel caso oggetto del quesito tale facoltà non esiste.

      La norma ci pare talmente stringente da rendere non necessaria l'autorizzazione del G.D. cui si accenna nel quesito atteso che, come si è detto, non vi sono "margini di manovra" per la procedura.
      • Walter Fantini

        Cesena (FC)
        14/03/2019 19:05

        NON NECESSARIO BONIFICO MA SOLO CERTIFICAZIONE RE: RE: agevolazione acquisto box auto pertinenziale

        A seguito di specifico interpello (in merito alla possibilità di beneficiare della detraibilità ex art. 16-bis Tuir limitatamente alle spese di costruzione del box auto con la sola certificazione da parte della società venditrice), l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 43/E del 18/11/2016 che riporta: "In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito."
        Alla luce di quanto indicato, e ovviamente laddove sia possibile per la procedura concorsuale produrre la certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio come sopra-descritto nella circolare n. 43/E/2016, a Vostro parere ritenete possibile che per l'acquisto da una procedura concorsuale (fallimento o altro) il contribuente possa mantenere il beneficio (ex art. 16-bis, co. 1, lett. d, Tuir) a seguito del pagamento pervenuto anteriormente o contestualmente all'atto notarile nel quale si attesta il ricevimento delle somme stesse (complessivamente percepite dalla procedura per l'acquisto di abitazione e box pertinenziale, ma con specificazione di quanto è incassato per le spese di costruzione del box), senza che il pagamento sia intervenuto tramite specifico bonifico assoggettato alla ritenuta prevista dall'art. 25, D.L. n. 78/2010?
      • Walter Fantini

        Cesena (FC)
        19/03/2019 08:06

        RE: RE: agevolazione acquisto box auto pertinenziale

        Chiedo cortesemente Vostro autorevole parere sulla mia richiesta del 14/3 scorso.
        Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta.
    • Walter Fantini

      Cesena (FC)
      19/03/2019 08:07

      RE: agevolazione acquisto box auto pertinenziale

      Chiedo cortesemente Vostro autorevole parere sulla mia richiesta del 14/3 scorso.
      Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        22/03/2019 06:57

        RE: RE: agevolazione acquisto box auto pertinenziale

        Il rilascio di tale certificazione da parte di una procedura concorsuale ci lascia perplessi, per tre motivi:

        - in primo luogo, perché l'importo percepito non è "incluso nella contabilità dell'impresa", bensì nel giornale dal fallimento, che è altra cosa

        - in secondo luogo, perché la determinazione del reddito imponibile del c.d. "maxi-periodo fallimentare" avviene con modalità particolari, in virtù di un meccanismo di calcolo nel quale ogni incasso rileva solo in via indiretta, tramite l'effetto che ha sulla consistenza dell'eventuale patrimonio residuo al termine della procedura, e non come componente positiva di reddito in modo ordinario

        - in terzo luogo, se (è una nostra ipotesi, che potrebbe essere errata, basata sul fatto che la domanda proviene dal Curatore e non dall'acquirente) lo scopo della procedura descritta non è sanare ex post un errore procedurale, ma evitare ex ante che l'incasso da parte della procedura sia assoggettato a una ritenuta macchinosa e costosa da recuperare, non vorremmo che fosse considerata elusione di una precisa disposizione di legge; rilievo non certo probabile e forse facilmente contestabile, ma stante il rigore che deve informare il comportamento di un pubblico ufficiale personalmente preferiremmo evitarlo.


        Ribadiamo comunque che non si tratta di preclusioni, ma di nostre perplessità, che in una ragionata valutazione di costi e benefici ben potrebbero essere ignorate.