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come operare ritenuta acconto su credito professinista in sede di riparto fallimentare

  • Sonia Chiti

    Prato
    26/03/2019 17:53

    come operare ritenuta acconto su credito professinista in sede di riparto fallimentare

    Aggiorno quanto riportato nei precedenti interventi citando e parafrasando la nota stampa dell'Odcec di Treviso datata 5/9/2018 circa l'interpello proposto dallo stesso Odcec accolto dall'Agenzia delle Entrate (risposta al quesito - Consulenza giuridica n. 907-2/2018) sulla modalità di calcolo della ritenuta di acconto applicata dal curatore fallimentare ai professionisti insinuati al passivo per prestazioni rese ante fallimento. L'Ordine di Treviso nel 2018 ha presentato un quesito sulle modalità di calcolo della ritenuta per i crediti professionali sorti prima del 1.1.2018 per i quali la vecchia normativa prevede che il credito del professionista gode del privilegio solo per la parte riferita agli onorari, mentre l'importo riferito all'iva è ammesso in chirografo. Secondo la soluzione prospettata dall'Ordine e confermata dall'Agenzia delle entrate il conteggio sarà maggiormente aderente al sistema; riporto l'esempio citato nella predetta nota stampa : se il professionista è stato ammesso al passivo per euro 100,00 a titolo di onorario e euro 22,00 a titolo di iva, in sede di riparto a favore dei creditori privilegiati sarà corrisposto un importo pari a euro 100,00. In questo caso il professionista emetterà una fattura per un importo complessivo di euro 100, così ripartito: € 81,97 a titolo di onorario ed euro 18,03 a titolo di Iva. La ritenuta di acconto applicata dal curatore sarà calcolata sulla base imponibile dell'onorario esposto in fattura predisposta dal professionista in sede di riparto (€ 81,97). Lo stesso calcolo sarà effettuato qualora il riparto successivo preveda l'integrale pagamento per l'importo chirografario (€ 22,00), con relativo scorporo dell'iva (€ 3,97) e ritenuta di acconto calcolata sull'imponibile di € 18,03.
    In buona sostanza l'Agenzia richiama l'art. 25 DPR 600/1973 che è il riferimento normativo ai fini della corretta applicazione della ritenuta di acconto Irpef da parte dei curatori fallimentari in caso di liquidazione di crediti professionali. In base a tale norma, i sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta sui "compensi comunque denominati, (.) per prestazioni di lavoro autonomo (.)".
    Conseguentemente, ciò che rilevava e rileva ai fini in questione è la natura di corrispettivo dell'importo addebitato in fattura essendo sul relativo ammontare da applicare la relativa ritenuta.