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Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

  • Damiana Lucentini

    TERNI
    19/09/2018 19:41

    Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

    Buonasera, chiedo cortesemente un confronto sulla seguente questione.
    Ho riscontrato che nei format resi disponibili da vari Tribunali, ivi compresi i relativi fogli excel di calcolo, che riproducono le voci che compongono la liquidazione del compenso per il delegato (di cui quota parte a carico della procedura, quota parte a carico dell'aggiudicatario) non viene mai contemplata la ritenuta d'acconto.
    Pertanto chiedo: è corretto computarla sul compenso, in sede di definizione di Iva e Cap oppure no?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/09/2018 11:52

      RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

      La questione è affrontata dalla Risoluzione n. 296 del 18/10/2007, alla quale era stato sottoposto il caso della vendita in sede esecutiva di immobili di proprietà di una società, affidata a un notaio.

      La Risoluzione, dopo aver affermato che "si ritiene che nella fattispecie prospettata sussistano i presupposti di applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 richiamato in ordine alla qualità di sostituto di imposta del debitore esecutato e alla natura di reddito di lavoro autonomo del compenso spettante al notaio delegato alla vendita", afferma che "l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta, non possa che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso".

      E conclude dichiarando che "Tale conclusione è coerente con l'orientamento espresso nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 in cui è affermato che la procedura espropriativa rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA devono ritenersi in ogni caso accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato".

      Quindi, volendo seguire la Risoluzione, e non v'è dubbio che possa essere ritenuta la soluzione più prudente, se e solo se il debitore esecutato sia un soggetto tenuto all'effettuazione della ritenuta d'acconto, tale obbligo sarà in capo al professionista delegato, che la tratterrà ed effettuerà il versamento a nome del debitore esecutato.


      Perchè "volendo seguire la Risoluzione"? Perchè la essa in molte parti non convince noi, come non convince fra l'altro il Notariato di Napoli (si veda l'attenta analisi di Fabiani e Lomonaco, reperibile in Rete).


      In primo luogo, essa presuppone che il compenso sia posto a carico del debitore esecutato, cosa che ci risulta avvenga raramente, mentre più spesso esso è posto a carico:
      a) o del creditore procedente, spesso autorizzando il delegato a prelevarlo sul ricavato dalla vendita
      b) o della procedura, autorizzando il delegato a prelevarlo direttamente sul ricavato della vendita.

      Va di conseguenza che:
      - nel caso "a" se si vuol seguire la logica della Risoluzione si dovrà verificare se esso sia tenuto o meno a operarla, e in tal caso dovrà essere versata a nome suo, e non certo del debitore
      - nel caso "b", la ritenuta non dovrà essere operata, atteso che la procedura non compare nell'elenco dei soggetti tenuti a effettuarla.

      In secondo luogo, la regola base della ritenuta d'acconto è che essa deve esser operata da chi effettua il pagamento, se egli (e non il soggetto per conto del quale il pagamento viene eventualmente effettuato) ne è tenuto.

      E allora non rileva se siano tenuti all'effettuazione della ritenuta il soggetto esecutato o il creditore procedente, ma se vi sia tenuto il delegato alla vendita ed esso, a differenza del Curatore fallimentare, non compare nell'elenco al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. 600/73.

      Tanto che proprio con riferimento al Curatore fallimentare è stata necessaria la sua specifica inclusione in tale elenco, e le analogie fra esecuzione affidata a un delegato e fallimento ci paiono sufficientemente forti: in entrambi i casi il debitore viene spossessato ma rimane proprietario dei suoi beni, e il delegato o Curatore ha l'incarico di liquidarli e, ovviamente con procedimenti diversi, destinare il ricavato al pagamento dei debiti restituendo il residuo, se vi sarà, al debitore.

      E se le due figure sono sufficientemente analoghe, nel momento in cui corrispondono compensi soggetti a ritenuta dovranno effettuarla solo se la legge lo prevede: per il Curatore lo prevede, per il delegato no.

      Infine, non ci pare convincente nemmeno il richiamo alla Risoluzione 62/2006, atteso che:
      - in quel caso si trattava di emissione della fattura e obbligo di versamento dell'IVA, doveri che indubbiamente gravano sul debitore procedente (che, come detto sopra, rimane proprietario dei beni esecutati) e andava affrontata solo una questione operativa, pratica
      - in questo caso, ciò che abbiamo messo in dubbio è proprio il fatto che sia il debitore esecutato il soggetto sui cui grava il dovere di effettuare la ritenuta: il problema non è quindi chi deve effettuare un adempimento dovuto, ma di verificare se l'adempimento sia dovuto, e da chi.
      • Francesco Bellesia

        Modena
        29/10/2019 09:45

        RE: RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

        Mi unisco alla discussione con un quesito a mia volta.
        Come deve comportarsi il delegato ? ossia nel mio tribunale le spese sono poste a carico della procedura: spesso il debitore è una società di fatto non più operativa e senza alcuna possibilità di contattarla (sedi inesistenti, amministratori non più tali etc).
        Leggendo il commento sembrerebbe che a differenza della risoluzione dell'agenzia delle Entrate si ritenga che la ritenuta non debba essere operata: di conseguenza il delegato si versa l'intero importo liquidato (compenso +cassa+iva) o lo versa al netto della ritenuta ? In questo secondo caso l'importo corrispondente può essere utilizzato come somma da ripartire ai creditori ?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/11/2019 11:08

          RE: RE: RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

          Se si aderisce alla tesi del non assoggettamento a ritenuta, dovrà ovviamente essere corrisposto l'intero importo liquidato: trattenere la ritenuta e non versarla significherebbe appropriarsi di danari del percipiente o, ancor peggio, dell'Erario
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            21/05/2020 17:10

            RE: RE: RE: RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

            Ovviamente tutto questo trova una replica nel caso in cui tr ai creditori destinatari del ricavato della vendita vi fossero dei professionisti a loro volta soggetti a ritenuta di acconto.
            Siete d' accordo ?
            Alessandro Bartoli
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              05/06/2020 11:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

              Se abbiamo ben compreso la domanda, la risposta è positiva: se il delegato non è tenuto ad assoggettare a ritenuta il compenso a sé stesso, per il medesimo motivo non è tenuto ad assoggettare a ritenuta gli importi che dovesse corrispondere ai singoli creditori.
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                05/06/2020 11:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Delegato alla vendita procedura esecutiva immobiliare - computo ritenuta d'acconto

                Si, ha ben compreso.
                Grazie e buon lavoro.
                Alessandro Bartoli