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Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    19/04/2018 12:22

    Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

    Buongiorno,
    per un fallimento ho ricevuto da un operatore telefonico alcune note di credito redatte ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72, e riferite ad alcune fatture ante procedura che risultano registrate nel registro Iva acquisti e che non sono state onorate dalla società fallita in periodo antecedente alla procedura.
    Le note di credito riportano il solo importo dell'Iva risultante dalle fatture cui si riferiscono e l'operatore afferma di aver emesso tali note di credito "al solo fine di recuperare l'imposta a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto".
    L'operatore ritiene di applicare la disposizione normativa del comma 9 dell'art. 26 DPR 633/72, in merito ai rapporti con prestazioni continuative e periodiche.
    Tuttavia, l'operatore telefonico non si è insinuato al passivo del fallimento, nonostante il recapito della comunicazione ex art. 92 L.F., e sono scaduti i termini per la presentazione di domande tardive. Pertanto non può essere ritenuto creditore della procedura;
    A tal proposito:
    - il Curatore è tenuto comunque a registrare tali note di credito? Ciò determinerebbe un aggravio in termini di Iva a debito per la procedura;
    - la registrazione delle note di credito non dovrebbe avvenire solo dopo che il piano di riparto sia divenuto definitivo? Si precisa che non è stato ancora eseguito alcun riparto nel fallimento in questione;
    - l'eventuale Iva a debito maturata da tali note di credito si configura come credito prededucibile, anche se le note di credito si riferiscono a fatture registrate ante procedura?
    Vi ringrazio della Vs. cortese attenzione e porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/04/2018 12:34

      RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

      In primo luogo il richiamo non al secondo ma al nono comma dell'art. 26 fa comprendere che le note di credito in questione non sono emesse "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose", cosa che sarebbe possibile solo dopo la definitività del piano di riparto finale, ma a seguito di risoluzione contrattuale, fattispecie relativamente alla quale appunto il nono comma stabilisce una specifica limitazione: "Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni".

      Cosa stabilisce tale comma? Semplicemente che per le prestazioni successive alla risoluzione per inadempimento, relativamente alle quali entrambe le parti hanno adempiuto alle proprie obbligazioni (il fornitore ha fornito il servizio, e la controparte ha pagato), non si può emettere la nota di credito. Si tratta, evidentemente, di una fattispecie non certo frequente.

      Ciò che accade nei contratti di somministrazione è che spesso esistono clausole di risoluzione automatica in caso di mancato pagamento; stante la dimensione e complessità delle strutture degli operatori di settore, spesso accade che l'emissione delle fatture prosegua anche dopo che tale risoluzione automatica per inadempimento è avvenuta, di conseguenza il comparto amministrativo dell'operatore, nel momento in cui viene a conoscenza dell'inadempimento e quindi della risoluzione, ha facoltà di emettere note di credito per il recupero dell'IVA sulle fatture emesse, come detto, successivamente alla risoluzione.


      Se questa è, come pare essere, la fattispecie in esame, allora le note di credito risultano correttamente emesse e il Curatore è tenuto a registrarle; e che accade della relativa IVA? La risposta deriva dal principio più volte ribadito dalla Cassazione in base al quale ciò che rileva, per la collocazione ante o post fallimento dell'IVA, è la collocazione temporale della prestazione da cui tale IVA consegue:

      - per le note di credito che si riferiscono a fatture relative a periodi ante fallimento, la prestazione è "ante" e quindi l'IVA esposta nella nota di credito va trattata come "IVA ante", da compensare automaticamente con eventuali crediti verso l'Erario ante procedura, ovvero da pagare solo a seguito di istanza di ammissione al passivo da parte dell'Erario

      - per le note di credito che si riferiscono a fatture relative a periodi post fallimento, la prestazione è "post" e quindi l'IVA esposta nelle note di credito va trattata come IVA endoconcorsuale, che confluirà quindi nelle liquidazioni periodiche in corso di procedura (esattamente come in tali liquidazioni è confluita l'IVA sulle fatture a cui esse si riferiscono).
      • Lorenzo Lorini

        Firenze
        30/04/2018 08:43

        RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

        Grazie davvero, la Vs. competenza è di grandissimo aiuto.
        Rispetto a quanto ho scritto in precedenza, mi trovo costretto a rettificare una cosa, e mi scuso al riguardo per l'imprecisione.
        Le note di credito riportano il solo riferimento al comma 2 dell'art. 26, e non anche al comma 9, con la specificazione "al solo fine di recuperare l'imposta a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto", senza alcuna menzione sul mancato pagamento conseguente alla procedura concorsuale in atto.
        Il richiamo al comma 9 è stata una mia considerazione, stante il fatto che la questione attiene a un contratto a esecuzione periodica e continuata.
        Premesso ciò, il comportamento da tenere quindi sarebbe quello di registrare le note di credito, ma non versare l'Iva, trattandosi di note di credito attinenti a fatture ante fallimento.
        Tuttavia, stante l'impossibilità di suddividere in sede di liquidazioni periodiche e didichiarazione Iva gli importi riferiti a periodi antecedenti o successivi all'apertura del fallimento, tali note di credito, una volta registrate, confluirebbero comunque nelle liquidazioni periodiche in corso di procedura e si andrebbero a confondere con le fatture emesse e ricevute in corso di procedura.
        E' quindi probabile che il mancato pagamento dell'Iva maturata su tali note di credito porti all'emissione di una comunicazione d'irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.
        Evidenziereste in quella occasione le motivazioni del mancato versamento?
        Oppure mi potete consigliare un comportamento diverso nel caso in esame?
        Dato che avete fatto riferimento ad alcune pronunce della Cassazione, potete indicarmene qualcuna al riguardo?
        Grazie ancora e chiedo scusa per l'imprecisione e il disturbo arrecatoVi.
        Cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/05/2018 19:31

          RE: RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

          Intanto ci fa piacere essere utili, e ringraziamo sinceramente per l'apprezzamento.

          Passando alle pronunce della Cassazione, citiamo Cass. n. 2320/79, n. 2438/06 e n. 15690/08, e riportiamo uno stralcio di quest'ultima: "Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di un imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso, in costanza di fallimento, a fronte del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prevenzione, in quanto ... dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento rimane l'evento generatore del credito di rivalsa I.V.A.: autonomo rispetto all'obbligazione principale remuneratoria, ma ad essa soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi quindi del suo privilegio speciale, di cui all'art. 2758 c.c., comma 2, ...."

          Passando al comportamento pratico, non vediamo altra soluzione che quella prospettata nel quesito: seguire i principi che abbiamo esposto, attendersi una comunicazione di irregolarità o un "avviso bonario" e in quella sede motivare e documentare l'accaduto.
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            30/05/2019 14:57

            RE: RE: RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

            Buongiorno
            stanno arrivando una serie di note di credito da parte degli entri come ENEL,TIM ..... probabilmente la redazione avviene in default dai loro programmi senza tenere conto infatti se vi è dall'altra parte un fallimento o meno.
            Non capisco come posso/devo comportarmi sia nelle ipotesi che vi sia insinuazione al passivo sia che tale insinuazione non vi sia stata.
            Non capisco come comportarmi a livello operativo e a livello contabile.
            Chiedo un vostro suggerimento
            Grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              06/06/2019 22:34

              RE: RE: RE: RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

              A livello operativo semplicemente tali note di credito, se legittimamente emesse, dovranno essere registrate, tenendo memoria "extra contabilità IVA" del fatto che la relativa imposta sia ante o post fallimento, come illustrato appunto nel precedente intervento: se è "IVA ante", come pare probabile, concorrerà alle liquidazioni periodiche e verrà inserita nella dichiarazione annuale in corso di procedura, ma non ne sarà dovuto il versamento, se non a seguito di istanza di ammissione al passivo.

              Solo a seguito di tale istanza essa verrà ammessa al passivo e pagata in sede di riparto, seguendo l'ordine dei privilegi.
              • Francesca Battaini

                GALLARATE (VA)
                05/02/2020 16:03

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

                Buongiorno,
                mi riaggancio a questa conversazione per chiedere come gestire questi "debiti" nella dichiarazione IVA.
                E' chiaro che se inserisco tali importi nel modulo "post fallimento" (relativo alle operazioni registrate dopo la dichiarazione di fallimento) la dichiarazione uscirà a debito, in quanto l'IVA relativa a tali note di credito non è stata versata.
                Se le inserisco nel modulo IVA "ante fallimento", invece, non avrò la quadratura con la dichiarazione ex art. 74-bis e forse non sarebbe comunque corretto, posto che le operazioni sono state registrate nel registro IVA del fallimento.
                Come si deve procedere?
                Grazie
                FB
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  08/02/2020 22:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Note di credito ai soli fini Iva ricevute da fornitore

                  Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA stabiliscono chiaramente che "I curatori fallimentari" relativamente all'anno di dichiarazione del fallimento "devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ... e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data".

                  Le note di credito in questione, ricevute e registrate dopo il fallimento, debbono quindi essere ricomprese nel secondo modulo, la "parte di dichiarazione endofallimentare" evidenzierà quindi un debito che non verrà versato; come esposto negli interventi precedenti, è possibile che venga rilevata una (apparente) irregolarità e il Curatore ben potrà, sulla base sempre delle motivazioni esposte sopra, difendere la correttezza del suo operato.