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credito iva pre fallimentare da non utilizzare

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    26/03/2015 17:33

    credito iva pre fallimentare da non utilizzare

    Immaginiamo di avere un credito iva pre fallimentare (da modulo 1 dichiarazione iva primo anno di fallimento) pari a 100 che, per motivi prudenziali, il curatore decide di non usare ne in compensazione orizzontale e ne verticale. Immaginiamo poi che durante il secondo anno post fallimento si effettuano operazioni (acquisti e vendite) tali che la dichiarazione iva relativa restituisce nella sezione 1 del quadro VL (da L1 a L4) un debito iva pari a 100. Nella sezione 2 del quadro VL (e precisamente in L8, credito iva anni precedenti) avremo quindi 100. Automaticamente il software andrà a detrarre queste 100 di credito da anno precedente dall'iva a debito dell'anno cui la dichiarazione si riferisce e nei righi L32 e L33 non avrò ne un credito ne un debito. Ma in questo modo ho utilizzato il credito iva prefallimentare che invece volevo conservare intatto. Come si deve fare per ovviare a questo problema e conservare intatto il credito iva pre-fallimentare?. (qualora durante il fallimento si facessero liquidazioni mensili il problema non dovrebbe porsi perché l'iva del 12mo mese andrebbe versata a dicembre e e non come iva annuale, giusto?). Grazie mille.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/04/2015 22:10

      RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

      Distingueremmo due ipotesi:
      - il credito IVA ante procedura è compensato da debiti per altri tributi, sempre ante procedura
      - il credito IVA non è compensato, ma per doverosa prudenza non viene utilizzato, nè in compensazione "orizzontale", ovvero con debiti per altre imposte, nè in compensazione "verticale" (IVA da IVA), con debiti post apertura della procedura.

      Nel primo caso, dato che il credito è inesistente perchè estinto per compensazione, riteniamo non debba essere riportato nelle dichiarazioni endofallimentari.

      Nel secondo caso, esso dovrà invece essere riportato in corso di procedura, per non perdere il diritto di utilizzarlo in compensazione ovvero chiederlo a rimborso quando si sarà "consolidato" per decorso dei termini perchè possano emergere debiti di imposta ante procedura, che lo diminuirebbero o azzererebbero.

      Nello sviluppo dell'IVA annuale del periodo endoconcorsuale, la determinazione dell'eventuale IVA a debito da versare, ovvero dell'IVA a credito endoconcorsuale liberamente utilizzabile, dovrà essere effettuata in certo senso "extracontabilmente", ovvero senza tener conto dell'IVA riportata dal periodo ante fallimento.

      Nell'esempio fatto nel quesito, nell'anno successivo al fallimento la dichiarazione evidenzierà un credito IVA riportato dall'anno precedente per 100, IVA a debito dell'anno per 100, versamenti effettuati per 100, e quindi IVA a credito a fine anno di 100.

      Per quanto riguarda le liquidazioni periodiche (non ci pare vi sia differenza fra quelle mensili e quelle trimestrali), in assenza di istruzioni sul punto riteniamo che si possa sia tenere che non tenere conto del credito riportato dal periodo ante procedura: non vediamo perchè uno dei due procedimenti dovrebbe portare all'irrogazione di alcuna sanzione.

      Personalmente preferiamo non tener conto del credito riportato dal periodo ante procedura, in modo che gli eventuali saldi a debito delle dichiarazioni periodiche coincidano con i versamenti effettuali.
      • Michela Grilli

        Savignano s/Rubicone (FC)
        13/02/2017 19:21

        RE: RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

        Il mio caso è il seguente:
        - credito Iva ante procedura di 8000 (modulo 1 Modello Iva 2016, periodo d'imposta 2015);
        - sulla base della documentazione consegnata dal curatore (registri Iva)l'Agenzia delle Entrate si insinuava al passivo per sanzioni ed interessi, ma non veniva ammessa allo stato passivo, in quanto il curatore eccepiva l'esistenza del concredito di 8000;
        - successivamente, le somme escluse dal passivo erano mandate a ruolo e si procedeva alla compensazione di 8000.

        A questo punto, stando a quanto da Voi affermato sopra, il credito Iva dell'anno 2015, compensato, non deve essere riportato ai righi VL8 e VL9 della dichiarazione Iva dell'anno 2016 trattandosi di una dichiarazione endofallimentare.
        Chiedo ulteriore conferma.
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/03/2017 00:15

          RE: RE: RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

          Non siamo sicuri di aver ben compreso il quesito, in particolare quanto indicato al terzo trattino.

          Sulla base di quanto abbiamo capito, se il credito IVA 2015 è stato utilizzato in compensazione di altri importi dovuti all'Erario, la procedura più corretta da seguire nella dichiarazione relativa al 2016 (quantomeno nella sostanza, dato che nella forma tale fattispecie non è prevista del modello di dichiarazione), ci pare sia:

          - indicare il credito risultante dalla dichiarazione per il 2015, per la necessaria continuità fra le dichiarazioni

          - indicare gli 8.000 euro compensati nel rigo VL9, come se fossero stati utilizzati in compensazione nel modello F24.
          • Michela Grilli

            Savignano s/Rubicone (FC)
            09/03/2017 10:40

            RE: RE: RE: RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

            Terzo punto: il credito Iva ante fallimento è stato compensato con i debiti ante fallimento,come da provvedimento del GD in calce allo stato passivo.

            Specifico ulteriormente che il credito di €. 8.000 si generava al 31/12/2014, data di cessazione effettiva dell'attività d'impresa, mentre il fallimento era dichiarato il successivo 12/02/2015; dunque, al 12/02/2015 il credito Iva era pari a €. 8.000 e portato nel modulo 1 della dichiarazione Iva, mentre il modulo 2 generava un debito Iva della procedura.
            Poichè il credito di €. 8.000 (ante procedura) era compensato solo a gennaio 2017 ed il Modello Iva 2017 (imposta 2016) riguarda solo l'IVA della procedura, ho deciso di non riportare il credito compensato nel VL, ritenendo che una sua indicazione avrebbe potuto creare confusione. Tuttavia,dalla Vs. risposta, deduco di aver sbagliato. Ritenete che debba presentare l'integrativa?

            Grazie.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              16/03/2017 12:30

              RE: RE: RE: RE: RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

              La procedura corretta sarebbe certo quella di presentare una dichiarazione integrativa, cosa che può certamente per prudenza essere effettuata, ma la questione è già abbastanza complessa e a questo punto personalmente non la presenteremmo, dato che aggiungerebbe ulteriore complessità, oltre ad aumentare il rischio di controlli e richieste di chiarimenti.

              Nella sostanza il comportamento è stato corretto, non c'è danno per l'Erario, e le dichiarazioni presentate dai Curatori non sono certo nelle liste di quelle da verificare con particolare attenzione.

              Tutt'al più potrà essere irrogata una sanzione per violazione formale, il rischio è quindi comunque ben contenuto.
    • Antonio Fusella

      Torrevecchia Teatina (CH)
      08/11/2019 13:08

      RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

      arrivati a dover elaborare il rendiconto finale in contabilità risulta ancora iscritto il credito iva pre fallimentare (pari a 15000) che in fallco viene registrato come entrata sospesa.
      Il credito non é stato mai usato ed é stato riportato di volta in volta sulle varie dichiarazioni iva annuali finora presentate.
      Equitalia é ammessa per crediti erariali (imposte, irap etc.) per un importo superiore al credito iva pre-fallimentare ed é attualmente presumibile che essa non riceverà alcun pagamento nel riparto finale.
      Alla luce della sentenza n. 3096 del 2019 della Cassazione qual'é il comportamento contabile/procedurale migliore da tenere ai fini della redazione del rendiconto finale?:
      1) lasciare il credito iva pre-fallimentare in contabilità (considerato che fallco, in sede di riparto comunque non andrà a ripartire quella somma) chiarendo che viene mantenuto, anche se non rimborsabile o utilizzabile in compensazione con eventuali debiti post fallimento, in quanto se in sede di riparto spettassero pagamenti per debiti tributari opererebbe automaticamente una compensazione con il credito pre-fallimentare (e solo in quel caso da entrata sospesa si trasformerebbe in entrata effettiva);
      2) eliminare contabilmente, con una scrittura di storno, il credito iva pre-fallimento in quanto non esigibile e non rimborsabile;

      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        20/11/2019 10:41

        RE: RE: credito iva pre fallimentare da non utilizzare

        Ci pare nettamente preferibile la prima opzione: chiara, documentata, e "rende conto" ottimamente dell'accaduto e della scelta operata.