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Ritenuta d'acconto su riparto in favore di agene rappresentante

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    19/10/2018 11:18

    Ritenuta d'acconto su riparto in favore di agene rappresentante

    In fase di riparto finale mi trovo a dover soddisfare, anche se in modo parziale, il credito privilegiato relativo ad un agente e rappresentante.
    Il problema sorge in fase di applicazione della ritenuta d'acconto, in quanto, l'aliquota utilizzata ordinariamente è il 23%, ma sulla base della situazione soggettiva dell'agente rapresentante (con o senza personale dipendente) la base imponibile subisce delle riduzioni(rispettivamente il 20% e il 50%).
    Mi chiedo se in fase di riparto finale il sottoscritto curatore debba chiedere preventivamente al creditore la quota di riduzione dell'imponibile soggetto a ritenuta, magari con epressa domanda via PEC, o se devo procedere semplicemente con una ritenuta d'acconto del 23%.
    Grazie per la cortese opinione
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/10/2018 11:21

      RE: Ritenuta d'acconto su riparto in favore di agene rappresentante

      Certamente il Curatore deve rispettare la specifica disposizione dell'art. 25-bis del D.P.R. 600/73 e quindi, nel caso in cui corrisponda provvigioni, operare la ritenuta del 23% sul 50% ovvero sul 20% dell'importo corrisposto "Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi" (art. 25-bis, II comma, D.P.R. 600/73)


      Si pongono però due problemi.

      Il primo è legato al momento nel quale si deve verificare la condizione stabilita dall'articolo citato: quando viene effettuata la prestazione che dà diritto alla provvigione, o quando viene corrisposta la provvigione stessa?

      Essa ha importanza marginale in condizioni normali, ma non nel caso in esame, dato che potrebbero essere trascorsi anni fra prestazione e pagamento.

      Stante il tenore letterale e la ratio della norma, riteniamo che si debba far riferimento al periodo nel quale è stata esercitata l'attività dalla quale deriva il diritto alla provvigione.


      Dando ciò per acquisito, il secondo problema è legato alle formalità necessarie per l'applicazione della ritenuta ridotta (o, più correttamente, della ritenuta sulla base imponibile ridotta), dato che:

      - il settimo comma del citato art. 25-bis stabiliva che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma"

      - il decreto in questione è il n. 2446 del 16/4/1983, e all'art. 4 dispone che "La dichiarazione di cui all'art. 2 va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente .... Se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni".

      - l'art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175, con decorrenza dal 13/12/2014, ha modificato il settimo comma dell'art. 25-bis, aggiungendo quanto segue: "Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente"

      - il nuovo Decreto non è mai stato emanato, ma soccorre la Circolare n. 31 del 30/12/2014, secondo la quale "si ritiene che – nelle more dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega – sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti. La dichiarazione ... conserverà validità al fini dell'applicazione della ritenuta sul venti per cento dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce".

      Non essendo stabilita una sorta di disciplina transitoria, riteniamo che la modifica apportata all'art. 25-bis non possa avere efficacia retroattiva e quindi:
      - se l'agente ha inviato per l'ultima volta la dichiarazione prima del 13/12/14, essa ha effetto solo per l'anno successivo a quello nel quale è stata inviata
      - se l'ha inviata successivamente, essa ha effetto senza limiti di tempo
      - il tutto, ovviamente, fino a quando non fosse stata successivamente inviata la comunicazione che ne siano venuti meno i presupposti.


      Tutto ciò premesso, riteniamo che il Curatore debba:
      - individuare il periodo nel quale sono maturate le provvigioni che ora sta pagando
      - verificare se fra la documentazione dell'impresa fallita vi sia la dichiarazione dell'agente di cui si è detto
      - chiedere via PEC all'agente di provargli l'avvenuto invio della dichiarazione (se non fosse stata reperita) e comunque la conferma, se viene ritrovata la dichiarazione, che nel periodo in questione sussistevano ancora i requisiti.

      Il tutto tenendo peraltro presente che si tratta di una ritenuta d'acconto di importo modesto e quindi il "danno" nel caso di effettuazione della ritenuta "intera" in luogo di quella "ridotta" è decisamente minimo.