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iva su immobile venduto a società inglese

  • Elena Caterina Peddis

    CAGLIARI
    18/09/2015 19:24

    iva su immobile venduto a società inglese

    Dovendo procedere alla vendita di beni immobili e mobili ad una società avente sede in Inghilterra e rappresentante residente anch'egli in detto paese vorrei avere un vostro parere in ordine all'emissione della fattura da parte del fallimento, con iva ovvero senza iva.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/10/2015 16:32

      RE: iva su immobile venduto a società inglese

      La risposta al quesito sulla cessione dei beni mobili non presenta particolari complessità:

      - se la società inglese è iscritta al VIES e i beni vengono trasferiti fuori del territorio dello Stato, si tratterà di una cessione intracomunitaria; non dovrà quindi essere assoggettata a IVA e dovranno essere effettuati i relativi adempimenti (mod. Intrastat)

      - se la società non è iscritta al VIES, o se i beni dopo la cessione rimangono in Italia, dovrà essere trattata come una normale cessione interna, con assoggettamento a IVA.


      Ben più complessa è la questione riguardante i beni immobili, perchè la cessione si considera comunque effettuata in Italia e si rende pertanto applicabile l'art. 10, I comma, nn. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. 633/72.

      L'imponibilità IVA o meno dipenderà quindi dalla tipologia dell'immobile (strumentale o abitativo), dall'attività svolta dall'impresa fallita (costruttrice degli immobili, che vi abbia eseguito interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 380/01, o altre), da quando vi siano stati eventualmente eseguiti i lavori di cui alla parentesi precedente, dalla tipologia di immobili (alloggi sociali o no), dall'eventuale (se possibile) opzione per l'imponibilità IVA in luogo dell'esenzione esercitata dal Curatore.

      A ciò si aggiunge il fatto che se la cessione è imponibile IVA si dovrà applicare la disposizione di cui all'art. 17, VI comma, lett. a-bis (c.d. "reverse charge") e quindi, trattandosi di soggetto non residente, si presentano due possibilità:

      - se la società non residente nominerà un proprio rappresentante fiscale in Italia, o si identificherà ai fini IVA in Italia, allora potrà essere seguita appunto la procedura di "reverse charge"

      - in difetto, pur se ciò non è specificamente previsto dalla normativa, il Curatore non potrà che applicare l'IVA ordinariamente (IVA che sarà quindi indetraibile per l'acquirente straniero).
      • Alberto Mason

        Cassola (VI)
        20/09/2018 18:43

        RE: RE: iva su immobile venduto a società inglese

        Rimanendo nell'ambito di un bene immobile strumentale aggiudicato ad una società residente in uno stato comunitario (nel caso di specie: Malta), precisato che la fallita (cedente) non è impresa costruttrice, né di ripristino e non ha effettuato alcun intervento sull'immobile negli ultimi 5 anni, chiedo quale documentazione debba essere richiesta dal Curatore che intenda optare per l'imposizione IVA, al fine di verificare se l'aggiudicataria si sia correttamente identificata ai fini IVA in Italia o abbia validamente nominato un proprio rappresentante fiscale.
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/10/2018 00:49

          RE: RE: RE: iva su immobile venduto a società inglese

          E' onere dell'acquirente provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale ovvero all'identificazione ai fini IVA in Italia e a comunicarlo al Curatore, che riteniamo comunque opportuno gli invii una richiesta in tal senso.

          Qualora l'acquirente non provveda a nomina/identificazione e comunicazione al Curatore quest'ultimo, come detto nell'intervento precedente, non potrà che applicare l'IVA ordinariamente.

          Qualora invece l'acquirente dia la richiesta comunicazione, il Curatore potrà verificare la correttezza del numero di partita IVA ricevuto attraverso il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva