Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

note di credito emesse dalle utilities

  • Mario Motta

    Lecco
    17/05/2019 13:10

    note di credito emesse dalle utilities

    Buongiorno a tutti,
    riceviamo note di credito emesse ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 dai fornitori di utilities (es. Fastweb) con le quali viene stornato l'importo dell'Iva relativo a fatture emesse ante-fallimento e non pagate.
    Come le trattereste ai fini Iva (registrazione, determinazione dell'eventuale debito Iva)?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/05/2019 13:04

      RE: note di credito emesse dalle utilities

      Preliminarmente va chiarita la fonte normativa delle note di credito in questione.

      Esse non sono emesse in forza del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, nella parte in cui si occupa specificatamente delle procedure concorsuali: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura … viene meno in tutto o in parte … per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".

      Esse sono invece emesse a seguito della risoluzione contrattuale conseguente l'inadempimento e stornano le fatture (erroneamente) emesse dal fornitore successivamente alla risoluzione e prima del fallimento. Si applica quindi il combinato disposto del secondo ("Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura … viene meno in tutto o in parte … in conseguenza di … risoluzione") e del nono comma dell'art. 26 ("Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni").


      Ciò premesso le note di credito in questione, qualora siano legittimamente emesse ai sensi delle disposizioni qui sopra citate, debbono essere registrare dal Curatore e confluiranno nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale della procedura.

      Si pone a questo punto il problema di individuare se l'IVA esposta in tali note di credito sia ante o post fallimento:
      a) nel primo caso si tratterà di un debito concorsuale, da pagare solo a seguito di rituale istanza di ammissione al passivo
      b) nel secondo caso, si tratterà di IVA a debito che andrà a compensare una IVA a credito parimenti post fallimento; e se la nota di credito è corretta, tale IVA a credito effettivamente non spettava.

      E poiché, come già scritto in svariati interventi su questo Forum, ciò che rileva ai fini della collocazione ante o post non è quando la fattura viene emessa o ricevuta o registrata, bensì quando se ne è verificata la causa genetica, ovvero la cessione o prestazione alla quale la fattura si riferisce, l'IVA in questione è da considerare "IVA ante" fallimento.

      Siamo quindi nel caso "a" qui sopra descritto, con la conseguenza che sarà necessario effettuare una annotazione "parallela" con distinzione fra IVA ante e post, da produrre all'Agenzia delle Entrate per giustificare il proprio comportamento nel caso (assai probabile) in cui, non corrispondendo l'IVA versata con quella risultante a debito dalle liquidazioni periodiche, verrà notificata una comunicazione di irregolarità.
      • Riccardo Stiavetti

        LIVORNO
        15/08/2019 14:46

        RE: RE: note di credito emesse dalle utilities

        Come ritenete ci si debba comportare nella circostanza in cui siano pervenute da un operatore telefonico delle note credito ex art. 26 DPR 633/72 per fatture insolute su contratti risolti per inadempimento e per le quali fatture il creditore si era antecedentemente insinuato nel fallimento?
        Nella nota credito viene specificato che si mantiene invariato il diritto a riscuotere l'importo addebitato nelle fatture originarie non pagate.
        Inoltre, nel caso in cui le suddette note credito siano legittime e debbano pertanto essere registrate, ritenete si possa portare in compensazione il debito IVA scaturente dalla loro registrazione con il credito IVA maturato fino alla data di fallimento (le fatture che vengono rettificate sono infatti ante fallimento).
        un cordiale saluto.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          26/08/2019 19:58

          RE: RE: RE: note di credito emesse dalle utilities

          Sappiamo bene che questo è il comportamento tenuto dagli operatori telefonici, ma non possiamo dire che ci convinca.

          La nota di credito è emessa perchè, a seguito del mancato pagamento di alcune bollette, l'operatore si è avvalso della clausola risolutiva espressa.

          Di conseguenza:

          - per quanto riguarda le bollette relative al periodo ante-risoluzione, il debito permane intero, e non è possibile emettere la nota di credito

          - ma per le bollette relative al periodo successivo, se il contratto è risolto (e quindi vengono legittimamente emesse le note di credito) il gestore non può sostenere che mantiene il diritto al pagamento dei corrispettivi per un rapporto che non esisteva più.

          Le condizioni generali di contratto Vodafone, per fare un esempio, stabiliscono che in caso di risoluzione ex art. 1456 c.c. per morosità, "fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati, del materiale consegnato al cliente e la facoltà di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno", l'ente "si riserva la facoltà di addebitare al cliente a) costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente bancario su cui il cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture, b)un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero crediti sostenuti in caso di morosità del cliente" ecc., ma non certo il pagamento del corrispettivo del servizio eventualmente erogato (posto che sia stato erogato) dopo la risoluzione del contratto.

          Riteniamo quindi che il credito eventualmente già ammesso al passivo derivante dalle fatture che ora l'operatore dichiara, con l'emissione delle note di credito, relative al periodo post risoluzione, debba essere espunto dallo stato passivo.


          Per quanto riguarda il debito IVA nascente dalle note di credito legittimamente emesse, esso costituirà certamente IVA a debito, ma si tratterà di IVA ante procedura, per il noto principio della "causa genetica", di cui si dice spesso in questo Forum.