Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

PRESENTAZIONE 770 in caso di mancanza di contabilità

  • Cristina Gaffurro

    Bologna
    22/10/2018 15:45

    PRESENTAZIONE 770 in caso di mancanza di contabilità

    Buonasera,
    il curatore è obbligato ad redigere ed inviare il 770 per l'anno antecedente al fallimento?
    Tenendo conto che è stato nominato anche in data posteriore alla elaborazione delle CU.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/10/2018 16:27

      RE: PRESENTAZIONE 770 in caso di mancanza di contabilità

      Benché la Circolare n. 5 del 7/11/88, e la Risoluzione 18 del 2/2/07 che la richiama e conferma, pongano a carico del Curatore l'obbligo di presentare sia le dichiarazioni dei redditi (IRES/IRPEF e IRAP) che quella dei sostituti d'imposta relative all'anno anteriore a quello della dichiarazione di fallimento, riteniamo che fra le due fattispecie vi sia una differenza non trascurabile.

      Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi l'art. 1 del D.P.R. 22/7/98 n. 322 non menziona il Curatore fra i soggetti obbligati alla presentazione di essa e al comma 3 stabilisce che "la dichiarazione è sottoscritta ... dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale" e il Curatore non è nè il contribuente, nè il rappresentante dello stesso. Conseguentemente è sufficientemente chiaro che tale obbligo non gravi sul Curatore.


      Per quanto invece riguarda il caso della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770) la situazione è leggermente diversa, perché l'art. 4 del D.P.R. 322/98 al primo comma stabilisce che "i soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/73, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi ..... soggetti a ritenute alla fonte ... presentano annualmente una dichiarazione ... relativa a tutti i percipienti".

      E' vero che l'obbligo di presentare tale dichiarazione grava su chi "corrisponde compensi" (tant'è vero che se non vi sono compensi corrisposti il 770 non si presenta), e quindi secondo una possibile interpretazione il Curatore che non corrisponda compensi (o comunque per i compensi non corrisposti da lui) non è tenuto a presentare il 770.

      E' però possibile una diversa interpretazione, che porta a ritenere invece il Curatore obbligato a presentarlo, sulla base delle seguenti considerazioni:
      a) il Curatore fa certamente parte dei "soggetti indicati al titoli III del D.P.R. 600/73"
      b) in nessuna parte tale disposizione pone l'obbligo di presentare la dichiarazione a carico del medesimo soggetto che ha effettuato le ritenute
      c) la stessa modulistica è formulata in modo ben diverso da quella sulla dichiarazione dei redditi; il punto 4.2 delle istruzioni alla compilazione del Mod. 770 semplificato 2010, a cui rinviamo anche per la motivazione di tale obbligo, stabilisce chiaramente che in caso di fallimento "la dichiarazione deve essere presentata dal ... curatore fallimentare ... in nome e per conto del soggetto estinto" (dove per "estinto" si intende soggetto che non prosegue l'attività).

      Riteniamo quindi che, quantomeno per prudenza, possa essere rischioso ritenere tale obbligo insussistente anche se, come abbiamo già detto, si possano certamente trovare elementi a sostegno della tesi opposta.


      Il nostro suggerimento è però ancora diverso, e si basa da un lato sulle difficoltà che spesso il Curatore incontra nel reperire i dati da indicare in tale dichiarazione, dall'altro sulla considerazione che il Curatore non è legale rappresentante della società fallita, anche se in alcuni casi, come gli adempimenti dichiarativi, ne svolge le funzioni, e ai fini tributari i legale rappresentante della società fallita non perde la propria legittimazione.

      Le la soluzione migliore è quindi quella di fare in modo che sia lui a presentarla: ha amministrato la società nel periodo in esame, sa cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, è certamente legittimato a sottoscriverla.

      Solo se il legale rappresentante sia irreperibile, ovvero si rifiuti di farlo, il Curatore di dovrà porre il problema sopra esaminato, se presentare lui la dichiarazione, o lasciare che essa risulti omessa.