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IVA ASTA IMMOBILI

  • Vincenzo Sicignano

    SCAFATI (SA)
    05/03/2019 15:44

    IVA ASTA IMMOBILI

    In riferimento alla vendita di un negozio commerciale cat. C/1 in una procedura fallimentare ditta individuale iniziata venti anni fa sto a valutare gli effetti della possibile opzione per l'applicazione dell'IVA.
    L' immobile, oggetto di locazione nel corso della procedura, è stato aggiudicato ad una persona fisica senza partita IVA.
    In questo caso, ai sensi dell'art. 10, I comma , n. 8 ter, la cessione dovrebbe essere esente da IVA, Tuttavia il cedente può espressamente manifestare l'opzione per l'imposizione nel decreto di trasferimento.
    Se si optasse per l'imposizione andrebbe applicata l'IVA ordinaria al 22%?
    Se invece si lasciasse l'esenzione non sarebbe necessario alcun ricalcolo del pro rata essendo trascorsi più di dieci anni?
    Per il fallimento sembrerebbe indifferente scegliere l'uno o l'altra soluzione.
    Quale è la soluzione corretta?
    Quali sono i termini per l'emissione della fattura?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/03/2019 08:41

      RE: IVA ASTA IMMOBILI

      Condividiamo le considerazioni svolte nel quesito ed è positiva la risposta alle prime due domande.

      Non condividiamo invece il non aver già effettuato la scelta, indicandola nel bando. Il fatto che l'aggiudicatario sia una persona fisica enfatizza le conseguenze di tale comportamento: il costo per l'aggiudicatario dipende da una scelta del Curatore sulla quale egli non può intervenire e che appare, ora, sostanzialmente arbitraria.

      Ciò premesso, proprio per evitare eventuali contestazioni, e se la stessa non crea problemi di detraibilità dell'IVA acquisti dell'anno, riteniamo che sia preferibile la scelta dell'esenzione, che minimizza il costo per l'aggiudicatario.

      Per quanto riguarda la fatturazione, l'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 stabilisce che nel fallimento "Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni", l'art. 6 stabilisce che "l'operazione si considera effettuata, ... per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità...all'atto del pagamento del corrispettivo", quindi la fattura deve essere emessa entro trenta giorni dal pagamento del saldo prezzo.