Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

ordinanza liberazione immobile

  • Giulio Benedetti

    milano
    19/03/2016 14:46

    ordinanza liberazione immobile

    Buongiorno, il giudice ha emesso ordine di liberazione di immobile pignorato (oggetto di asta)ed ha dato mandato che ad eseguirlo sarà il Custode Giudiziario ai sensi dell'art 605 e ss. c.p.c.

    nel frattempo l'immobile è stato aggiudicato all'asta e l'aggiudicatario ha dato mandato ad un proprio legale di rappresentarlo e di assisterlo per l'attività di liberazione dell'immobile, esprimendo quindi la volontà di agire direttamente ed a proprie spese per la liberazione dello stesso.

    chiedo quindi che attività deve intraprendere adesso il Custode:
    proseguire con l'attività richiesta dal mandato del Giudice?
    Inoltrare al Giudice il "mandato alle liti" che l'aggiudicatario ha conferito al proprio legale e basta, oppure inoltrarlo chiedendogli la revoca del mandato ad eseguire l'ordine di liberazione?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2016 11:23

      RE: ordinanza liberazione immobile

      A nostro avviso l'aggiudicatario, con la nomina del legale, non intende sostituirsi al custode per provvedere lui alla liberazione dell'immobile, ma solo affiancare il custode nell'esecuzione del compito demandatogli dal giudice. Se, infatti si ritenesse cessato questo compito, l'aggiudicatario, che ha diritto ad avere l'immobile libero, qualora l'occupante non rilasciasse il bene spontaneamente, dovrebbe iniziare una esecuzione per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. cpc, cui il G.E. si è già ispirato nel dare il mandato al custode.
      Zucchetti Sg srl
      • Giulio Benedetti

        milano
        21/03/2016 12:04

        RE: RE: ordinanza liberazione immobile

        La ringrazio per la risposta.
        Le confermo però l'intenzione dell'aggiudicatario di sostituirsi al custode, tramite mandato scritto rilasciato al suo legale.

        in tal senso quindi devo chiedere al Giudice di revocarmi il mandato?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/03/2016 19:06

          RE: RE: RE: ordinanza liberazione immobile

          Se è sicuro dell'intenzione dell'aggiudicatario, può chiedere al giudice o di revocare il mandato o semplicemente indicazioni su cosa fare, se continuare o non.
          Zucchetti SG Srl
          • Giulio Benedetti

            milano
            23/03/2016 09:58

            RE: RE: RE: RE: ordinanza liberazione immobile

            perfetto, la ringrazio.
            in realtà mi chiedevo se, ai sensi dell'art 560 c.p.c., nel punto in cui si prevede che "il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è eseguito a cura del custode [...] nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta" , non facendo espressa menzione del Giudice, ma solo dell'aggiudicatario, non debba ritenersi che la semplice comunicazione di esenzione da parte dell'aggiudicatario costituisca di per sè documento valido che escluda alcun intervento del giudice.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/03/2016 20:55

              RE: RE: RE: RE: RE: ordinanza liberazione immobile

              Essendoci stato un formale provvedimento del giudice che delega il custode noi suggeriamo comunque di chiedere la revoca dello stesso, facendo presente la chiara intenzione dell'aggiudicatario di procedere lui e della esenzione intervenuta.
              Zucchetti Sg srl
              • Tommaso Bartiromo

                Nocera Superiore (SA)
                18/09/2017 19:49

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ordinanza liberazione immobile

                Intervengo nella discussione per chiedere cortesemente un Vs parere. Aggiudicato un immobile a seguito di una vendita fallimentare evidenzio che il GD non ha emesso l'ordine di liberazione sancito dall'art. 560, comma terzo. Avendo, l'aggiudicatario con specifica istanza domandato l'emissione da parte del GD di uno specifico Ordine di liberazione dell'immobile ex art. 560 cpc il quesito che mi pongo è se l'ordinanza di liberazione deve essere adottata al più tardi entro i termini di aggiudicazione o di assegnazione dell'immobile (come pare suggerire il tenore letterale del c. 3 dell'art. 560 cpc ) oppure il GD può, provvedendo sull'istanza ricevuta, emettere tale ordine successivamente all'aggiudicazione dell'immobile?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/09/2017 20:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ordinanza liberazione immobile

                  Riteniamo che il giudice possa in ogni momento successivo all'aggiudicazione emettere il provvedimento di liberazione in quanto il riferimento nell'art. 560 all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile indica il momento prima del qaule la liberazione non può essere disposta ma non quello finale; anche perché nessun pregiudizio deriva al terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura da un provvedimento tardivo dato che il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.
                  Zucchetti Sg srl