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rinuncia alla eredità da parte degli eredi dell' esecutato durante la procedura esecutiva

  • Elena Pompeo

    Salerno
    29/04/2019 16:57

    rinuncia alla eredità da parte degli eredi dell' esecutato durante la procedura esecutiva

    Salve. Durante la procedura esecutiva l' esecutato è deceduto e gli eredi hanno rinunciato alla eredità con atto pubblico depositandolo in atti. Il creditore ha promosso giudizio avverso la rinuncia alla eredità senza depositarne l'esito. Sono stata nominata custode giudiziario e ritengo che allo, stato, non devo fare alcuna comunicazione a coloro che, salvo prova contraria, non risultano eredi. E' corretto?grazie
    • Zucchetti SG

      01/05/2019 09:24

      RE: rinuncia alla eredità da parte degli eredi dell' esecutato durante la procedura esecutiva

      L'opinione affacciata nella domanda è corretta.
      Non avendo accettato l'eredità gli eredi non sono subentrati nella posizione giuridica facente capo al de cuius, per cui sono estranei alla procedura esecutiva.
      In argomento va ricordato che, pacificamente, il decesso del debitore successivo al pignoramento è evento del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione della procedura, che pertanto segue il suo corso senza soluzione di continuità.
      La giurisprudenza ha infatti osservato che, la sopravvenuta incapacità processuale del debitore esecutato (nella specie si trattava di una ipotesi di interdizione) "non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso - quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento - non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).
      I chiamati all'eredità potranno tuttavia, intervenuta l'accettazione dell'eredità o accertata la loro qualità di eredi, partecipare al processo divenendo titolari delle medesime prerogative spettanti al debitore esecutato, ivi compresa quella di spiegare eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
      Essi potranno anche disporre dei beni ereditari, ma in virtù dell'art. 2919 c.c., tali atti, anche se regolarmente trascritti, saranno inopponibili ai creditori fintanto che è pendente la procedura esecutiva, ed acquisteranno piena efficacia soltanto se la procedura dovesse estinguersi prima dell'aggiudicazione.