Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita immobili - partecipazione all\'asta

  • Domenico Mattace

    Parma
    09/09/2011 19:48

    vendita immobili - partecipazione all'asta

    buona sera,
    nelle vendite di beni immobili a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c. il fallito non può partecipare alla vendita. Chiedo se lo stesso divieto è applicabile al liquidatore della società. Nel mio caso il liquidatore era anche amministratore unico e socio unico della società fallita.
    Grazie.
    Dott. Mattace
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2011 17:01

      RE: vendita immobili - partecipazione all'asta

      In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge (In termini, Cass. 16.5.2007, n. 11258; conf. Cass. 23.10.1982 n. 5526).
      Se il liquidatore fosse stato solo tale o anche se fosse stato amministratore, non avremmo avuto dubbi sulla sua legittimazione a partecipare all'asta in forza del principio sopra richiamato. Il fatto che egli sia anche socio unico della società ci fa sorgere notevoli dubbi in quanto le norme eccezioni, anche se non suscettibili di interpretazione analogica, possono comunque essere oggetto di interpretazione estensiva.
      Questa, infatti, non è finalizzata ad applicare una norma ad un caso non regolato per analogia, ma costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa della disposizione.
      Orbene, poiché la funzione della norma è quella di impedire che il soggetto sottoposto ad esecuzione si appropri attraverso l'asta del bene espropriato, il socio unico, benché non sia un imprenditore individuale e si giovi dello schermo societario quanto a responsabilità, è comunque il soggetto direttamente interessato alle sorti dell'esecuzione a carico della società, per cui potrebbe essere considerato alla stregua del debitore, soggetto fisico, e incorrere nel divieto di cui all'art. 579 c.p..
      Zucchetti Sg Srl
    • Pardini Mirko

      Lucca
      04/03/2019 12:27

      RE: vendita immobili - partecipazione all'asta

      Buongiorno,

      Fattispecie:
      1. SNC Fallita. Il liquidatore è Tizio.
      2. SOCIO della SNC è SEMPRONIO (FALLITO in estensione). Proprietario di un immobile che il curatore vende all'asta.
      3. ALFA Srl legalmente rappresentata da TIZIO presenta un'offerta per l'immobile del socio SEMPRONIO.

      Quesito: può Tizio, in nome e per conto di Alfa Srl, presentare l'offerta per l'immobile di SEMPRONIO?

      In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi ringrazio e Vi saluto.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/03/2019 21:07

        RE: RE: vendita immobili - partecipazione all'asta

        Dalle disposizioni di cui agli artt. 571, co. 1 e 579, co. 1 cpc si deduce che chiunque è legittimato a partecipare alle vendite all'incanto e senza incanto (e a maggior ragione a vendite meno formalistiche) e fare offerte, ad eccezione del debiore esecutato direttamente o per interposta persona. La legge poi pone altri limiti riferiti a soggetti specifici, come al concessionario imposte (art, 55 DPR n. 602/73) o ai genitori esercenti la patria potestà, ai tutori per la vendita di beni dei minori o assoggettati a tutela, ai magistrati che fanno parte dell'ufficio che procede all'ese cuzione, ecc.
        Nel suo caso, quindi, riteniamo che non esistano incompatibilità in quanto l'offerta è fatta da Alfa srl, che è società che lei non dice essere partecipata da Sempronio, che è il fallito, il cui bene è posto in vendita, per cui non è possibile dire che Sempronio intenda acquistare il proprio bene per interposta società. Irrilevante poi è che Tizio, legale rappresentante di Alfa srl, sia anche liquidatore della fallita snc, da cui è derivato il fallimento per ripercussione di Sempronio, appunto perché si tratta di ruoli di rappresentanza di enti, che sono i veri interessati.
        Zucchetti SG srl
    • Mauro Angeli

      Trento
      16/12/2020 18:15

      RE: vendita immobili - partecipazione all'asta di socio di maggioranza di SRL fallita con altra SRL controllata

      Buongiorno,
      socio al 51% di SRL fallita (di cui era consigliere nel CdA e poi ne è diventato il liquidatore), può partecipare all'asta di un immobile della stessa SRL fallita, con una società in cui lui stesso è socio di maggioranza ed amministratore unico?
      Ho letto che la ragione del divieto di partecipazione del debitore all'asta (se è questa la fattispecie da me indicata) deve essere individuata nel pericolo di turbativa della vendita, che verrebbe pregiudicata dalla presenza del debitore, che potrebbe disincentivare la partecipazione di terzi.
      Nell'ottica di cercare di ottenere il massimo ricavato dalla vendita dell'asta, e quindi cercando di far partecipare quanti più soggetti interessati possibile, potrei eventualmente pensare di fare un passaggio con il Comitato dei Creditori e fare autorizzare la partecipazione all'asta del socio della SRL fallita?
      Grazie,
      Mauro Angeli
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/12/2020 19:25

        RE: RE: vendita immobili - partecipazione all'asta di socio di maggioranza di SRL fallita con altra SRL controllata

        Alla luce delle risposte che precedono, il soggetto in questione, socio al 51% della srl fallita può partecipare all'incanto per la vendita di un bene della società, anche se indubbiamente si tratta di una situazione al limite.
        Non ci sembra fattibile l'idea di chiedere un parere al comitato dei creditori circa la partecipazione all'asta del predetto soggetto, sia perché non rientra tra i compiti dello stesso una valutazione del genere, sia perché, quand'anche il comitato si esprimesse favorevolmente, il suo parere non avrebbe alcun valore in caso di contestazioni.
        Zucchetti SG srl