Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

fallimento ditta individuale ed effetti su s.a.s. ed SRL partecipate

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    16/09/2019 18:04

    fallimento ditta individuale ed effetti su s.a.s. ed SRL partecipate

    Buongiorno
    avrei bisogno del seguente chiarimento.
    Fallimento di ditta individuale il cui titolare è anche l'unico socio accomandatario di una sas. Da quanto ho letto bisogna attendere i 6 mesi successivi al fallimento per verificare se viene ricostituita la pluralità dei soci della sas; in caso ciò non avvenisse (come presumo accadrà nel mio caso) opera l'esclusione di diritto del socio fallito, con conseguente scioglimento della società. Il mio dubbio però è che, in capo alla sas, sono in corso procedure esecutive su immobili che costituivano beni merce della società (operante appunto nel settore edile). Come può la società sciogliersi con procedure esecutive in corso? La sottoscritta, in qualità di curatore dell'unico socio accomandatario, può/deve fare qualcosa relativamente a tali procedure esecutive?
    Inoltre il soggetto fallito è anche socio unico ed amministratore unico di una SRL che, di fatto, non ha attivo. E' sufficiente che il curatore non apprenda la quota della SRL all'attivo (chiedendo parere al C.d.C) o sono necessari altri adempimenti?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2019 20:04

      RE: fallimento ditta individuale ed effetti su s.a.s. ed SRL partecipate

      La dichiarazione di fallimento di soggetto che sia anche socio accomandatario di una sas comporta, per il combinato disposto degli artt. 2288, 2293 e 2318 c.c. l'esclusione di diritto immediata del socio predetto. Se questi era unico l'unico socio accomandatario, i soci accomandanti hanno, a norma dell'art. 2323 c.c., termine sei mesi per ricostruire la pluralità dei soci indicando il o i nuovi soci accomandatari e nel frattempo possono nominare un amministratore in via provvisoria per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; se nel termine indicato la pluralità dei soci non viene ricomposta, la società si scioglie, il che non significa l'automatica cancellazione della società dal Registro delle imprese, con il noto effetto estintivo ex art. 2495, comma 2.c.c., applicabile anche alle società di persone, ma significa che si apre la fase liquidatoria delle attività e passività della società stessa; in sostanza, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione, con possibile applicazione dell'art. 2275 c.c. in caso di mancato accordo tra i soci accomandanti.
      Quanto alla quota di srl, lei può rinunciare all'acquisizione della stessa se non conveniente per la massa, seguendo la procedura di cui all'art. 104ter, co.8 l.f.. Se non è stata fatta ancora l'annotazione dell'acquisizione nel libro soci e nel Registro delle imprese, non deve fare altro, oltre quello previsto dalla citata norma fallimentare; in caso contrario deve essere fatta una comunicazione alla società di dismissione della quota.
      Zucchetti Sg srl