Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Registrazione fatture ante fallimento / Modello 74bis e Dichiarazione IVA Annulae

  • Matteo Siciliano

    Genova
    28/09/2019 16:53

    Registrazione fatture ante fallimento / Modello 74bis e Dichiarazione IVA Annulae

    Buongiorno,

    la società fallita non ha tenuto la contabilità (almeno) per tutto il 2019. Ho provveduto a scaricare le fatture ante fallimento dal sito dell'Agenzia delle Entrate e a registrarle, indicando per l'Iva a credito/debito che si tratta di "Iva Ante Fallimento".

    In sede di compilazione del Modello 74bis come mi dovrei comportare? Le istruzioni del Modello riportano che "i dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento". Mi parrebbe, dunque, che debba indicare nel modello tutte le operazioni di cui sono a conoscenza, indipendentemente dal fatto che siano state o meno registrate dalla società in bonis prima del fallimento. E' corretto? Preciso che l'Iva a credito ante fallimento è maggiore dell'Iva a debito.

    In sede di dichiarazione IVA, invece, le istruzioni parlano di "operazioni registrate" ante fallimento (e post fallimento, ovviamente). Pertanto, in questo caso, non dovrei indicare alcuna operazione ante fallimento, visto che la Società in bonis non le aveva registrate? Si verrebbe così a creare una sorta di discrepanza tra il modello 74bis e il modello della Dichiarazione Iva relativo al periodo ante fallimento?

    Grazie in anticipo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2019 11:28

      RE: Registrazione fatture ante fallimento / Modello 74bis e Dichiarazione IVA Annulae

      Dal testo del quesito ci pare di capire che si tratti sia di fatture emesse che di fatture di acquisto; la questione va analizzata separatamente.


      A) Per quanto riguarda le fatture di vendita l'art. 23 del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro". Si tratta quindi di un adempimento il cui termine è con ogni probabilità, nel caso in esame, abbondantemente scaduto: nessun adempimento di registrazione sussiste quindi in capo al Curatore.

      Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, nella dichiarazione annuale debbono essere indicati "gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno XX, annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse".

      Analoga esplicita disposizione non è contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 74-bis (molto più sintetiche) ma riteniamo che si tratti di un principio di portata generale e quindi valido anche per tale particolare dichiarazione.

      Da ciò desumiamo quindi che in assenza di contabilità, qualora il Curatore sia a conoscenza di fatture emesse, come nel caso in esame, e che quindi avrebbero dovuto essere annotate nel relativo registro, il loro importo debba essere inserito nella dichiarazione IVA relativa al periodo nel quale è avvenuta tale emissione, nonché nella dichiarazione ex art. 74-bis.


      B) Per quanto riguarda le fatture di acquisto, l'art. 25, I comma, del D.P.R. 633/72, stabilisce che debbano essere registrate "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione", mentre a norma dell'art. 19, I comma, del medesimo D.P.R. 633/72, tale diritto "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto"

      Di conseguenza le fatture di acquisto possono essere registrate fino a tale termine, mentre per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, esse non dovranno essere indicate nel modello 74-bis e dovranno essere indicate in dichiarazione annuale nel modulo relativo al periodo post fallimento.

      Ricordiamo che per il ben noto principio della "causa genetica", la relativa IVA a credito, ancorché evidenziatasi in corso di procedura, ai fini fallimentari sarà comunque da considerare credito ante procedura.
      • Federico Clemente

        Bergamo
        16/12/2019 15:16

        RE: RE: Registrazione fatture ante fallimento / Modello 74bis e Dichiarazione IVA Annulae

        Buongiorno,
        mi trovo nel medesimo caso del collega dott. Siciliano.
        Non dispongo della contabilità societaria ma solamente delle fatture elettroniche reperite tramite il portale fatture e corrispettivi.
        Ai fini della presentazione del Modello Unico per il periodo 01/01/2019 - data del fallimento come mi devo comportare?
        Ringraziandovi per la cortese collaborazione, porgo cordiali saluti.
        Per il Curatore
        Federica
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/12/2019 20:22

          RE: RE: RE: Registrazione fatture ante fallimento / Modello 74bis e Dichiarazione IVA Annulae

          Al di là del fatto che non è chiaro dal quesito se siano state reperite solo fatture di acquisto o anche fatture di vendita, nella predisposizione della dichiarazione dei redditi del periodo fra l'inizio dell'esercizio e il fallimento il Curatore riteniamo non possa che basarsi sulla documentazione in suo possesso; ma ciò a condizione, a nostro parere, che essa sia sufficiente a fornire un quadro ragionevolmente verosimile dell'andamento di tale periodo (non ci risultano, purtroppo, istruzioni sul punto, quindi stiamo formulando solo una nostra ipotesi)
          Se le fatture di acquisto e vendita soddisfano tale requisito (si pensi a un'impresa senza grandi beni strumentali, senza rilevanti rimanenze, senza lavori in corso, e così via) allora anche sulla base delle sole fatture di acquisto e vendita la dichiarazione in questione potrebbe essere predisposta.
          Se invece le informazioni raccolte dal Curatore fossero tali da far ricostruire una situazione più complessa, riteniamo che una dichiarazione dei redditi basata solo su tali documenti rischierebbe di essere non solo incompleta ma addirittura descrivere una situazione assai lontana dalla realtà, e allora riteniamo che il comportamento pèù corretto e prudente sia presentare una dichiarazione in bianco.