Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Eredita' del genitore del fallito in proprio deceduto dopo la morte del fallito ma prima della chiusura del fallimento

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    04/04/2019 22:55

    Eredita' del genitore del fallito in proprio deceduto dopo la morte del fallito ma prima della chiusura del fallimento

    Gent.mi,

    in un fallimento, ancora attualmente aperto, di una SNC e dei suoi due soci illimitatamente responsabili X e Y è successo che il socio fallito in proprio X sia morto nel 2018. Nel 2019 è morto un genitore di X senza lasciare testamento ed i fratelli di X chiedono al fallimento se possa avanzare delle pretese su quella che sarebbe stata la quota di eredita' spettante ad X.

    Vi ringrazio per una Vs gentile opinione in merito.

    I miei migliori saluti.

    Dott. Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/04/2019 19:36

      RE: Eredita' del genitore del fallito in proprio deceduto dopo la morte del fallito ma prima della chiusura del fallimento

      L'eredità del padre di X sarebbe passata pro quota al figlio X, secondo le ordinarie disposizioni sulla successione legittima, ove questi fosse stato vivo al momento della morte del padre; poiché X è premorto al padre l'eredità di quest'ultimo non può passare a X né, quindi, può essere accettata dal curatore del suo fallimento perché tale diritto non rientra tra quelli spettanti al fallito. In questo caso di premorienza trovano infatti applicazioni le disposizioni sulla rappresentazione di cui agli artt. 467 e segg. per i quali la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (in quanto premorto) o non vuole (per rinuncia all'eredità) accettare l'eredità o il legato, e, come ribadito anche di recente dalla S. Corte (Cass. 02/02/2016, n.1987) "In tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato, che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al "de cuius", con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato"..
      Di conseguenza la quota di eredità che sarebbe spettata a X, va ai suoi figli e, in mancanza di figli, entra nella massa ereditaria da dividere tra gli aventi diritto (la moglie e altri figli del defunto, madre e fratelli di X).
      Zucchetti SG srl