Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

OBBLIGO DI CUSTODIA DEL CURATORE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

  • Marco Carbone

    Roma
    12/10/2019 09:36

    OBBLIGO DI CUSTODIA DEL CURATORE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

    Al fine di evitare che alcuni amministratori e liquidatori "bontemponi" svuotino i loro appartamenti/box/cantine inondandoci lo Studio di migliaia di documenti non richiesti e non utili alla Procedura, volevo chiederVi se esiste un obbligo/dovere del curatore di richiedere ai rappresentanti legali delle società fallite, o al fallito persona fisica, la consegna di tutta la documentazione sociale degli ultimi 10 anni con relativo obbligo di conservazione e custodia sino alla chiusura del fallimento.
    Dopo la chiusura della Procedura, mi risulta pacifico che i documenti debbano essere riconsegnati al fallito, anche se come altrettanta pacifica esperienza ci dice che lo stesso fallito si rende latitante/irraggiungibile con conseguente occupazione degli spazi dei nostri studi di documentazione assolutamente inutile.
    Nel ringraziarVi, porgo cordiali saluti
    Marco Carbone
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2019 18:56

      RE: OBBLIGO DI CUSTODIA DEL CURATORE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

      Più che il curatore a dover chiedere, è la legge che indica la documentazione che il fallito deve depositare. Invero l'art. 14 stabilisce che "L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto". Inoltre l'art. 16 stabilisce che con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale, tra l'altro "ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14".
      Questi sono gli obblighi che la legge pone a carico del fallito; poi se il curatore ha bisogno di consultare altra documentazione, specie ai fini della formazione del progetto di stato passivo, può chiedere al fallito la documentazione ulteriore che ritiene necessaria. Questa documentazione, alla chiusura del fallimento, come abbiamo detto altre volte, va restituita al fallito, ove possibile, altrimenti deve pensarci il curatore a custodirla per il tempo minimo necessario, eventualmente facendo un accordo con qualche società che fa depositi e custodia e pagando anticipatamente il prezzo.
      Zucchetti Sg srl