Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione e consecuzione di procedure

  • Bruno Capodaglio

    Pesaro (PU)
    17/12/2018 12:45

    Compensazione e consecuzione di procedure

    Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
    Tizio agisce in giudizio per ottenere una sentenza ex art.2932 c.c. al fine di ottenere il trasferimento di un immobile che lo vedeva quale promissario acquirente. al momento della domanda la società era in bonis.
    La sentenza favorevole a Tizio viene pronunciata nelle more del Concordato Preventivo ed il giudice subordina il trasferimento al pagamento del saldo prezzo e condanna la società al pagamento delle spese legali.
    Nel frattempo la società fallisce. la sentenza non viene appellata.
    Tizio chiede l'ammissione nello stato passivo delle spese legali liquidate in sentenza in prededuzione oltre alla compensazione tra il credito vantato a titolo di onorari ed il saldo prezzo stabilito dal giudice in sentenza.
    A vostro parere è ammissibile tale compensazione, visto l'art.56 l.f.?
    Grazie per la risposata
    Bruno Capodaglio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2018 20:16

      RE: Compensazione e consecuzione di procedure

      Il debito del promissario acquirente per il saldo prezzo ha natura concorsuale in quanto trova la sua fonte nel preliminare, di cui ha chiesto l'esecuzione ex art. 29632 c.c. e non nella sentenza che ha accolto la sua domanda; del resto, anche se si volesse trovare in tale sentenza la fonte del diritto di credito, la stessa avendo natura costitutivas retroagirebbe al momento della domanda presentata prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore.
      Il credito del promissario acquirente per spese legali trova, invece, fonte esclusivamente nella sentenza, che per questa parte è di condanna e non costitutiva, e tale sentenza è stata emessa mentre il promittente venditore era in concordato preventivo. Tizio, però valorizza la consecuzione tra il concordato e il successivo fallimento e chiede il pagamento di questo credito in prededuzione, come se si trattasse di debito del fallimento.
      Alla luce di tanto escluderemmo la possibilità della compensazione proposta mancando la reciprocità tra debito e credito.
      Questo, come detto, alla luce delle pretese avanzate dal creditore Tizio, ma c'è da chiedersi se effettivamente il credito per spese legali sia prededucibile nel successivo fallimento. E su questo punto i dubbi non sono pochi perché le condanna alle spese non può ritenersi funzionale né alla procedura di concordato né a quella fallimentare e solo indirettamente può ritenersi collegata occasionalmente alle stesse.
      Potevamo fermarci alla esclusione della compensazione, ma abbiamo preferito introdurre anche questa ulteriore problematica per dire che se si riconosce la predeuzione, come richiesto, al credito per spese legali, la compensazione non è fattibile, ma se si nega al credito indicato la prededuzione ritenendolo di natura concorsuale, allora diventa fattibile la compensazione.
      Zucchetti SG srl