Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

  • Maurizio Leonardi

    Ancona
    26/06/2010 14:38

    RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

    BUONGIORNO, IL FALLIMENTO DI CUI SONO CURATORE VANTA ALCUNI CREDITI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' CHE SONO FALLITE POCO DOPO L'APERTURA DELLA "MIA" PROCEDURA.

    VORREI UN VOSTRO PARERE IN MERITO ALLA NECESSITA', AL FINE DI DEPOSITARE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA ALLO STATO PASSIVO DI QUESTI FALLIMENTI, DI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL G.D. E/O DEL COMITATO DEI CREDITORI.

    GRAZIE
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/06/2010 19:14

      RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

      Dal combinato disposto degli artt. 25 n. 6 e 31 si capisce che il curatore per agire in giudizio ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato, ritenendo, evidentemente, il legislatore che indipendentemente dal contenuto, agire o resistere in giudizio sia un atto di straordinaria amministrazione, la cui autorizzazione, normalmente attribuita al comitato dei creditori (art. 35), spetti per la materia in questione al giudice delegato per motivi non del tutto chiari.
      Qualche autore ritiene che per l'insinuazione al passivo in altro fallimento non sia necessaria l'autorizzazione, ma a nostro parare questa opinione non è condivisibile in quanto anche l'insinuazione al passivo costituisce esercizio di azione giudiziaria nelle forme disciplinate dalla legge fallimentare per la partecipane al concorso.
      Né ci sembra che alla fattispecie in esame sia applicabile l'esenzione di cui all'art. 31, perché riteniamo che la non necessità dell'autorizzazioni riguardi le ipotesi in cui viene messo in discussione un provvedimento del giudice delegato per evitare che il giudice si trovi a dover autorizzare atti contro propri provvedimenti ovvero si tratti di insinuazioni tardive di terzi nel fallimento, che, essendo ora regolamentate come le domande tempestive, possono essere liberamente esaminate dal curatore e su cui il g.d. dovrà prendere una decisione. Quando, invece, si tratta di azione che il curatore deve svolgere contro terzi, (e se il terzo è fallito deve proporre domanda di insinuazione sia essa tempestiva o tradiva a seconda del momento) ci sembra che trovi applicazione il principio generale che richiede l'autorizzazione del g.d..
      Zucchetti Sg srl
      • Maurizio Leonardi

        Ancona
        28/06/2010 18:07

        RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

        CONDIVIDO LA VOSTRA INTERPRETAZIONE

        PERTANTO DOVREI PRIMA CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL G.D. PER FARE L'INSINUAZIONE E SUCCESSIVAMENTE CHIEDERE CONFERMA AL COMITATO DEI CREDITORI PER QUANTO CONCERNE LA NOMINA DEL LEGALE CHE ASSISTERA' LA PROCEDURA FALLIMENTARE.

        CHIEDO VOSTRA GENTILE CONFERMA

        GRAZIE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/06/2010 16:37

          RE: RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

          Non proprio. Basta l'autorizzazione del g.d. all'esercizio dell'azione e poi il curatore nomina il legale (alcuni giudici richiedono che il nominativo del legale sia previamente indicato nell'istanza per l'autorizzazione, ma si tratta di prassi) senza alcun bisogno di ulteriori autorizzazioni o parari da parte del comitato dei creditori. La nomina del lelagle per agire o resistere in giudizio è atto del curatore in forza della previsione dell'art. 25 n. 6, e l'avvocato nominato a tale scopo non rientra in alcune delle figure previste dall'art. 32.
          Zucchetti SG Srl
          • Monica Casagrande

            BELLUNO
            26/02/2019 11:47

            RE: RE: RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

            Salve, Vi chiedo solo una precisazione.
            Il Curatore della procedura X, riceve dal Curatore della procedura Y, la comunicazione ex art. 92 lf con l'invito a presentare istanza di ammissione al passivo. Il credito è indiscusso per entrambe le procedure.
            Il Curatore della procedura X intende presentare istanza di ammissione al passivo di Y e dovrà qiundi chiedere l'autorizzazione del GD a stare in giudizio, ma può - in quanto avvocato - chiedere di farlo personalmente in qualità di Curatore/Avvocato ovvero senza la nomina di un altro legale, così da contenere i costi della procedura?
            D'altro canto, l'istanza di ammissione al passivo può essere presentante personalmente dalla parte, senza la necessità di ricorre ad un legale.
            Vi ringrazio.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/02/2019 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

              Come lei correttamente ricorda, il ricorso che contiene 0la domanda di insinuazione al passivo può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte (art. 93, co. 2 l.f.) per cui il curatore del fallimento che deve far valere un credito in altro fallimento può sottoscrivere la domanda di insinuazione, indipendentemente dal fatto che sia un avvocato, per il fatto di avere la legittimazione processuale del fallimento.
              Nella risposta che precede si parlato del legale per si rispondeva a domanda in cui si chiedeva la successione dell'autorizzazione e nomina del legale e non se questo fosse necessario per la presentazione della domanda.
              Zucchetti SG srl
    • Andrea Amuleti

      Milano
      06/07/2022 09:33

      RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

      Buongiorno,
      quale curatore di un fallimento aperto nel 2018, ho terminato la liquidazione del patrimonio della società mentre rimane solo il recupero di un credito per il quale la società era già stata ammessa al passivo del proprio debitore anteriormente al proprio fallimento.
      Dall'ultima relazione depositata dai Commissari ho vagliato la remota ed improbabile possibilità di recupero di detto credito (seppure ammesso con privilegio artigiano) senza considerare i tempi di cui non si può neppure fare una previsione attendibile. Il credito ammonta a circa € 34.000.
      Ora, io procederei con la chiusura del fallimento rinunciando al suddetto credito.
      Della possibile rinuncia si è data menzione nelle relazioni semestrali ma non nel PdL in quanto allora prematuro.
      Chiedo quali autorizzazioni siano necessarie, considerato che non è stato costituito il CdC.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/07/2022 18:14

        RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

        Dovrebbe essere il comitato dei creditori ad autorizzare la rinuncia ai sensi dell'art. 35 l. fall. e in mancanza del comitato, provvede il giudice delegato in via sostitutiva, giusto il disposto dell'art. 41.
        Data l'entità del credito, valuti anche la possibilità, invece di rinunciare allo stesso, di chiudere il fallimento in via anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118, se ne ricorrono i presupposti, tanto non ha spese legali e potrebbe intervenire qualche sopravvenienza nella procedura in cui è insinuato che permetta il recupero.
        Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      16/06/2023 11:46

      RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

      Buongiorno, mi inserisco nel discorso per chiederVi un consiglio.

      La società "A" sottoposta a liquidazione giudiziale (nella quale sono curatore), avrebbe diritto alla restituzione di alcune somme dalla società "B", alla quale dette somme erano state corrisposte quando la società "B" era socia della società "A".

      La società "B" è fallita, quindi come curatore della società "A" vorrei proporre domanda di insinuazione al passivo nella società "B" per ottenere la restituzione della somma da questa indebitamente percepita.

      A mente dell'art. 31, comma 2 l.f., ultima parte, ritengo che il curatore può proporre la domanda di insinuazione al passivo nell'interesse della società "A", senza dover preventivamente richiedere l'autorizzazione al G.D. (trattandosi di attività che il curatore può fare senza che occorra il ministero di un difensore).

      Voi cosa ne pensate?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/06/2023 18:54

        RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

        Lei dice di essere stato nominato curatore di una liquidazione giudiziale (e non di un fallimento) ma poi richiama l'art. 31 l. fall.; la questione la rileviamo solo per ragioni di chiarezza, in quanto è priva di rilievo pratico dal momento che il secondo comma dell'art. 31 l. fall. è stato riprodotto nel pari comma dell'art. 128 CCII e la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 93 , l. fall., per la quale il ricorso di insinuazione al passivo può esesre sottoscritto personalmente dalla parte trova riscontro nel secondo comma dell'art. 201 CCII.
        Tanto premesso, conveniamo che il ricorso del curatore di un fallimento o di una liquidazione giudiziale di insinuazione al passivo di altra procedura non richiede l'autorizzazione del giudice delegato per il combinato disposto degli articoli richiamati.
        Zucchetti SG srl
        • Angela Sapio

          Roma
          16/06/2023 19:03

          RE: RE: RE: RECUPERO CREDITI - INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

          È chiaramente un refuso, sono curatore di un fallimento (non liquidazione giudiziale), per questo avevo richiamato la l.f. avete comunque fatto bene a precisare per evitare confusione nei lettori.

          Grazie come sempre.

          Angela Sapio