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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
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Marco Oliviero
Salerno26/04/2019 12:09giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
Salve avrei bisogno di Vs. parere in merito a tale vicenda:
La Curatela fallimentare stipula un contratto di locazione in qualità di locatrice nei confronti di una persona fisica che svolge all'interno dei locali del fallimento, l'esercizio di attività farmaceutica; nelle more, sul presupposto che la conduttrice non corrisponda regolarmente i canoni promuove uno sfratto per morosità;
costituitasi la conduttrice la stessa spiega domanda riconvenzionale per danni da infiltrazioni e conseguenti danni;
mutato il rito, nelle more del giudizio, i locali di proprietà del fallimento vengono venduti dalla Curatela mediante asta fallimentare regolarmente conclusasi con il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente.
Ciò posto la conduttrice, per vedere riconosciuto il proprio diritto, dovrà proporre un'insinuazione al passivo dando atto della pendenza del giudizio?
Oppure dovrà attendere l'esito del giudizio di merito per insinuarsi?
Od ancora dovrà "trasferire" la propria domanda in sede fallimentare ex art. 72 l. fall.re?-
Zucchetti SG
Vicenza26/04/2019 18:53RE: giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
La ex conduttrice potrà continuare ad opporre nel giudizio ordinario la compensazione del suo credito fino all'importo del credito vantato dalla curatela, trattandosi di crediti e debiti entrambi sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento; per far valere ulteriori pretese deve insinuarsi al passivo fallimentare in quanto anche i crediti prededucibili, ove contestati, devono essere accertati con le modalità del rito dell'accertamento del passivo, giusto il disposto del comma primo dell'art. 111bis l.fall.. In sede di verifica il credito sarà escluso e il creditore farà opposizione e quel processo potrà essere sospeso in attesa della decisione sul credito della curatela, ove sarà anche valutat, seppur ai fini della compensazione, la pretesa del ricorrente.
Zucchetti Sg srl-
Marco Oliviero
Salerno27/04/2019 12:11RE: RE: giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
grazie per la pronta risposta.
I canoni sono stati pagati ed il giudizio ordinario sta continuando per la sola riconvenzionale.
A questo punto come da Voi indicato il presente giudizio non ha ragione di proseguire ed il credito vantato in riconvenzionale dovrà essere accertato esclusivamente in sede di opposizione allo stato passivo a seguito di rigetto (certo) della domanda di insinuazione?
è corretto?
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Zucchetti SG
Vicenza29/04/2019 19:55RE: RE: RE: giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
Esatto. Per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo contenuto nell'art. 52 l.f., qualsiasi pretesa si voglia far valere sul patrimonio del fallito deve essere azionata avanti al giudice delegato con il rito della verifica del passivo e i giudizi già pendenti aventi ad occetto la condanna del fallito, sia in via diretta che in via riconvenzionale, vanno dichiarati improcedibili, a meno che il creditore non intenda rinunciare a partecipare al fallimento e chieda un provvedimento nei confronti del fallito (e non della curatela9 da azionare quando questi sarà tornato in bonis.
A partire, infatti, almeno dal 2003, quando la Cassazione ha mutato il suo precedente indirizzo in tema di riconvenzionale e giudizio fallimentare, è pacifico che "qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 c.p.c., ma il giudice del giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie deve limitarsi a dichiarare la improcedibilità della riconvenzionale, perchè soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare, e, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, deve dichiarare la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice per essa competente, ritualmente adito dal curatore; deve, poi, rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del simultaneus processus posta dall'identità del titolo, "atteso che l'esigenza del simultaneus processus nè può derogare al rito speciale fallimentare, nè può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare" (Cass.10 gennaio 2003, n. 148). Principi avallati dalle Sezioni unite (Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n. 21499) e mai più rimessi in discussione.
Zucchetti Sg srl-
Marco Oliviero
Salerno30/04/2019 18:57RE: RE: RE: RE: giudizio promosso dalla Curatela - domanda riconvenzionale - insinuazione al passivo
grazie mille per la risposta.
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