Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita attrezzatura

  • Stefano Viscogliosi

    Roma
    09/04/2019 12:56

    vendita attrezzatura

    buongiorno, pongo questo quesito di natura sostanzialmente fiscale, ma con possibili implicazioni procedurali. In corso una vendita di attrezzatura da cantiere (non certo nuova), eseguo più tentativi senza esito ed infine chiedo ed ottendo l'affidamento della vendita all'IVG locale. Nelle inserzioni si stabiliva il prezzo di aggiudicazione oltre l'iva. Mi scrive l'IVG che ha venduto i beni ad una ditta di smaltimento e recupero, la quale ritiene che si debba applicare l'art 74 dpr 633 trattandosi di rottami. La cosa non mi convince.
    che ne pensate?
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/04/2019 12:07

      RE: vendita attrezzatura

      L'unico precedente che siamo riusciti a reperire in giurisprudenza è la sentenza della Corte di Cassazione n. 19886 del 19/7/2016, che enuncia il seguente principio di diritto: "ai fini della qualificazione delle attività inerenti i rifiuti/rottami in esame, per la individuazione del regime e dell'aliquota IVA applicabile ai sensi del DPR n.633/1972, risulta dirimente non già la natura o la origine del bene commerciato, ma il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale viene ad essere inserito", ciò, "alla luce della definizione di rifiuto ricavabile dall'art.14 del DL n.138/2002, come conv. in L n.178/2002 (Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in ragione del quale i materiali destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo non sono classificabili come 'rifiuti' (comma 2)".

      E se dirimente non è la natura dei beni ma "il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale viene ad essere inserito", allora se l'acquirente è una ditta di smaltimento e recupero, che dichiara di destinare i beni non per l'utilizzo in un ciclo produttivo ma per destinarli allo smaltimento, allora l'applicazione del reverse charge ex art. 74, VII comma, del D.P.R. 633/72 parrebbe corretta.


      E' però doveroso segnalare che detta sentenza si poneva lo scopo di decidere se si trattasse di cessione di rifiuti (imponibile IVA 10%) o di rottami (soggetta a reverse charge), quindi presupponeva che si trattasse "a monte" di beni senza alcuna funzionalità residua.

      Nel caso qui in esame, invece, oggetto della cessione è "attrezzatura da cantiere", ancorché probabilmente in cattivo stato o comunque difficilmente appetibile come tale, tale è la descrizione che riteniamo sia stata inserita nel bando, nel quale fra l'altro è stabilito che il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato "oltre IVA", e di conseguenza riteniamo che sia più corretto, oltre che più prudente, assoggettare al cessione all'imposta.

      Anche perché, ci sia permessa una considerazione pratica, oltre al fatto che si tratta con ogni probabilità di un importo modesto, l'IVA addebitata in fattura sarà detraibile per l'acquirente, quindi l'ipotizzabile "danno" per l'acquirente è veramente minimo.