Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Art. 2917 cc

  • Andrea Morganti

    Prato
    03/09/2019 16:45

    Art. 2917 cc

    La fallita concede in affitto ad una società X la propria azienda per il biennio 2017-2018.
    I canoni sono pagati dalla società X - affittuaria - tutti in via anticipata (gennaio 2017).
    La fallita - affittante - incassa così le due annualità oggetto di contratto.
    Il contratto di affitto prevedeva rinnovo automatico di un'ulteriore annualità salvo disdetta da farsi 6 mesi prima della scadenza (30/06/2018) mediante comunicazione PEC o raccomandata AR.

    Alcuni creditori della fallita, avevano avviato singole azioni esecutive (2017), poi in virtù del contratto di affitto avevano tentato il pignoramento c/o terzi vs la società X la quale a questo punto eccepiva una risoluzione consensuale del contratto di affitto. Il contratto è stato poi risolto con atto notarile datato dicembre 2018. La risoluzione si basa su una lettera brevi manu fra le parti del contratto di affitto - in contrasto con termini e forme previste dal contratto (pec o raccomandata AR e sei mesi di preavviso).

    Giugno 2019 viene dichiarato il fallimento.
    A luglio 2019 al fallimento viene notificato un ricorso 447bis cpc da parte dei creditori sopra citati (depositato dopo la sentenza di fallimento) con cui viene chiesto:
    a) l'annullamento della risuoluzione del contratto di affitto fra fallita e società X,
    b) dichiarata la debenza di un'ulteriore annualità,
    c) liquidata l'eventuale somma a favore dei singoli creditori
    d) formulato l'invito alla Curatela a costituirsi parte al giudizio.

    Provato a descrivere il contesto, chiedo Vs opinione sulla legittimità del ricorso privatistico successivo al fallimento (con effetti patrimoniali sulla procedura) e Vs parere su chi sia il corretto destinatario di una eventuale spettanza del corrispettivo pagato dalla società X a favore della fallita nel caso in cui il giudizio riconosca dovuta un'ulteriore annualità di canoni per irritualità della risoluzione.

    Ringrazio per Vs sempre gradita attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 21:05

      RE: Art. 2917 cc

      A nostro avviso i creditori attorei sono privi di qualsiasi legittimazione ad agire per ottenere quanto richiesto. Essi, peraltro muovono dalla premessa che risoluzione consensuale sia annullabile, ma non si capisce la ragione (l'annullamento di un contratto è legato a determinate fattispecie) per cui il contratto di affitto di azienda sarebbe continuato per un altro anno in mancanza di disdetta nel termine contrattuale; inconcepibile è che l'eventuale canone per l'ulteriore anno possa essere destinato ad essi creditori.
      prima del fallimento è intervenuta la risoluzione consensuale e l'azienda è stata acquisita all'attivo fallimentare, per cui eventuali azioni riguardanti tale risoluzione sono di esclusiva competenza della curatela.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Morganti

        Prato
        03/09/2019 22:14

        RE: RE: Art. 2917 cc

        In pratica, se non ho intepretato male gli atti che mi sono stati notificati (per mia comodità provo a riepilogare gli eventi):
        alcuni creditori nel corso del 2017 ottenevano decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti della (adesso) società fallita. Di seguito, agosto 2017 veniva sottoposto a pignoramento il credito della fallita per canoni da incassare dalla società X - affittuaria. A fine 2018 il GE accertava un credito della (non ancora) fallita a discapito della società X poichè ritenuta "non corretta" la risoluzione consensuale del contratto di affitto fatta a brevi manu (e solo successivamente formalizzata con atto notarile) per l'anno 2019 - in quanto lesiva degli interessi dei creditori della (ora) fallita. Poi viste le 3 procedure esecutive pendenti ad inizio 2019 il Giudice per l'Esecuzione riuniva le istanze e su opposizione del terzo pignorato (società X) con ordinanza del 30.05.2019 disponeva la sospensione della procedura esecutiva assegnando alle parti il termine del 30.06.2019 per l'introduzione del giudizio.
        Il 14.06.2019 è stata pubblicata la sentenza di fallimento.
        Il 24.06.2019 i tre istanti hanno depoistato il ricorso 447bis cpc (comunicandolo solo a fine luglio a Curatore quale leg. rappresentante della fallita) con cui chiedono l'assegnazione del canone 2019 dovuto dalla società X.

        Allo stato dei fatti mi trovo gli stessi creditori insinuati al passivo fallimentare ed al tempo stesso attori di un giudizio (successivo alla sentenza di fallimento) che a parer loro dovrebbe inoltrare l'eventuale canone 2019, di compentenza della fallita, direttamente agli istanti.
        Fra l'altro l'udienza di SP è anteriore a quella fissata per il giudizio promosso dai singoli creditori.

        Preciso inoltre che, purtroppo, non dispongo della contabilità della fallita e che il fallimento è privo di attivo per cui un'eventuale partecipazione all'udienza promossa dai singoli creditori dovrà avvenire con nomina di un legale in gratuito patrocinio se non sbaglio.
        • Andrea Morganti

          Prato
          04/09/2019 11:24

          RE: RE: RE: Art. 2917 cc

          Per meglio chiarire l'accaduto in estrama sintesi, il GE con ordinanza del 30/05/2019 assegnava agli istanti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, sino al 30/06/2019.
          La sentenza di fallimento è stata pubblicata il 14/06/2019 ed il deposito del ricorso da parte dei creditori è avvento il 24/06/2019.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            04/09/2019 19:47

            RE: RE: RE: RE: Art. 2917 cc

            Confermiamo quanto detto nella precedente risposta, anche alla luce degli odierni chiarimenti.
            I terzi chiedono l'assegnazione del credito della società fallita verso l'affittuaria dell'azienda che avevano pignorato presso il debitore. In primo luogo l'assegnazione di tale credito presuppone che sia stata dichiarata la nullità o l'inefficacia della risoluzione consensuale perchè esso sussiste solo ove si ritenga che il contratto di affitto dovesse continuare anche nel 2019 e manca una pronuncia del giudice in tale senso né i creditori sono legittimati a chiederla ora , dopo la dichiarazione di fallimento.
            Inoltre, anche ammesso che sia intervenuta, prima del fallimento, una dichiarazione di nullità o inefficacia della risoluzione consensuale, i creditori pignoranti non potrebbero vantare alcun credito, se non attraverso l'insinuazione, perché nel procedimento esecutivo presso terzi il giudice dell'esecuzione, da quanto lei riferisce non aveva assegnato il credito ai pignoranti. Non solo, ma quand'anche il giudice, dichiarata la nullità o inefficacia della risoluzione consensuale, avesse accertato l'esistenza del credito dell'affittante per il canone del 2019 e avesse assegnato tale credito ai pignoranti, ciò nonostante costoro non potrebbero ora pretenderne il pagamento. E', infatti, indirizzo costante della S.C. (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ) che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia".
            Per questi motivi avevamo detto nella precedente risposta che è inconcepibile che l'eventuale canone per l'ulteriore anno possa essere destinato ai creditori.
            Zucchetti Sg srl
            • Andrea Morganti

              Prato
              04/09/2019 21:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Art. 2917 cc

              Ringrazio per nuova conferma.