Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

pro rata iva operazioni esenti

  • Nazzareno Tassotti

    ACQUAVIVA PICENA (AP)
    30/05/2019 11:53

    pro rata iva operazioni esenti

    Sono curatore di un fallimento di una società holding ce svolgeva anche operazioni di costruoine e vendita di fabbricati. Il fallimento grazie ad una azione revocatoria si trova ora in possesso di parte del patrimonio immobiliare costruito o acquistato dalla fallita negli anni 90 e successivamente alienato prima del fallimento che risale al 1999. Dovendo gestire la cessione del patrimonio, a bando non è stata valutata l'opzione per la cessione con applicazione dell'iva, pertanto le operazioni avverranno ad iva esente. Il problema che si pone se è possibile ritenersi applicabile il pro-rata, in considerazione del fatto che sugli immobili acquisiti in revocatoria nell'esercizio della loro cessione non è avvenuta alcuna detrazione iva e che di fatto il fallimento aperto da così lungo tempo non ha operazioni attive e pur dovendo applicare la normativa iva non esercita attività di impresa, per cui di fatto applicando il pro-rata, si troverebbe a non poter detrarre iva su spese inerenti la gestione del fallimento e non specificatamente gli immobili. Se al contrario è da ritenere possibile esercitare l'opzione per l'iva nell'atto di trasferimento malgrado non menzionata nel bando di asta. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/06/2019 09:50

      RE: pro rata iva operazioni esenti

      La questione deve essere posta in modo diverso, perché, per i motivi dettagliatamente esposti in altri interventi su questo Forum, la revocatoria non genera la restituzione dell'immobile alla società fallita ma solo l'annullamento degli effetti della cessione revocata nei confronti della procedura.
       
      Ciò significa che l'immobile rimane di proprietà del cessionario, e anche se la vendita viene gestita dal Curatore, il trasferimento del bene avviene fra il cessionario e il nuovo acquirente.
       
      Ne consegue che ai fini fiscali la fattura dovrà essere emessa dal Curatore come se fosse il delegato alla vendita in una esecuzione immobiliare: emetterà la fattura in nome e per conto del proprietario del bene (il "primo cessionario" che ha subito la revocatoria), verserà l'IVA relativa e trasmetterà copia della fattura e l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA a tale soggetto, per gli adempimenti di registrazione e dichiarazione annuale.
       
      Ciò premesso, dato che l'esercizio o meno dell'opzione ha effetto diretto su tale "primo cessionario", esattamente come viene ritenuto il comportamento più corretto da parte del delegato alla vendita nel caso di esecuzione individuale, il Curatore dovrà chiedere a lui a che regime assoggettare la cessione, e seguire tale indicazione.
       
      Ciò non è avvenuto, e riteniamo quindi che se la cessione in esenzione IVA creerà un danno al soggetto che avrebbe dovuto essere interpellato, egli potrà agire nei confronti della procedura, o più probabilmente del Curatore, per il risarcimento di tale danno.
       
      Una possibile soluzione, che risponde anche alla seconda parte del quesito, potrebbe essere interpellare ora il soggetto in questione e comportarsi di conseguenza nel decreto di trasferimento, come se (e in effetti questo è ciò che è avvenuto) la mancata menzione dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA nel bando fosse stata una mera dimenticanza.
       
      Dato che l'opzione deve essere esercitata dal venditore, la parte acquirente non potrà che "subire" quanto scritto nel decreto di trasferimento.
       
      Non essendo stato ciò precisato nel bando, non possiamo escludere che essa sollevi questioni e/o richieda il risarcimento del danno che ritenesse di aver subito. In tal caso non siamo certi dell'esito di tali questioni, tenuto conto anche del fatto che probabilmente avrebbe dovuto farsi parte diligente fin da prima della partecipazione all'asta, informandosi.