Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    22/09/2019 18:52

    CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

    MI CAPITA CHE CONSERVATORE DI CHIOGGIA PUR ALLEGATO IL TITOLO - PROVVEDIMENTO DEL G.D CHE ORDINA LA CANCELLAZIONE, DOPO IL ROGITO, RIFIUTI LA CANCELLAZIONE PRETENDENDO UN CERTIFICATO DI MANCATA OPPOSIZIONE.

    RITENGO NON OCCORRA TALE CERTIFICAZIONE DI UN FATTO
    PRESUPPOSTO NEL PROCEDIMENTO ENDO FALLIMENTARE
    CHE HA DATO LUOGO APPUNTO ALL'ORDINE DEL G,D DI CANCELLAZIONE EX ART. 108 L.F.

    NELLA FATTISPECIE COME CURATORE HO PROVVEDUTO :
    AD EFFETTUARE IL DEPOSITO PREVISTO DALL'ART. 107 N. 5 L.F
    DELL' AGGIUDICAZIONE DELL' ASTA TELEMATICA SIVAG
    RICHIEDENDO LA C.D. "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" E L'AUTORIZZAZIONE AL ROGITO.

    IL G. D. DOPO 10 GIORNI HA PROVVEDUTO IN CONFORMITA'

    INDI HO STIPULATO IL ROGITO

    INDI HO RICHIESTO ED OTENUTO DAL G.D. L'ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE.

    INVIO COPIA AUTENTICA DI TALE DECRETO AL CONSERVATORE
    DI CHIOGGIA IL QUALE PRETENDE UN CERTIFICATO DI MANCATA OPPOSIZIONE.

    COME SE POTESSE SINDACARE L'OPERATO DEL G.D. IL QUALE APPUNTO HA PROVVEDUTO ALLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROPRIO SULLA BASE DELLA MANCANZA DI OPPOSIZIONI
    ALLA VENDITA, INDI DOPO IL ROGITO HA ORDINATO LE CANCELLAZIONI.

    COME COMPORTARMI ? RITORNARE ALLA CARICA E INSISTERE COME MI PARE GIUSTO COL CONSERVATORE AVENDO IL TITOLO RAPPRESENTATO DALL'ORDINE DI CANCELLAZIONE ?

    AVREI PENSATO PER PRATICITA' DI FARE IO UNA CERTIFICAZIONE
    DEL TIPO :

    " SI CERTIFICA LA MANCANZA DI OPPOSIZIONI
    ALLA VENDITA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
    DEGLI ARTT. 108 E 107 N. 5 L. F. "
    firmato : il Curatore

    Ma temo voglia certificato della Cancelleria, inusuale, e che ho problemi a far fare.


    grazie dei lumi

    Avv. F. Angeli Milano
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 12:06

      RE: CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

      Il comportamento del conservatore è certamente improntato ad un rigore formalistico eccessivo, ma non è illegale in quanto egli non attua alcun sindacato nel merito del provvedimento giudiziario, ma chiede soltanto la prova che quel provvedimento sia definitivo, ossia non sia stato impugnato né sia ancora impugnabile, come è nei suoi poteri. Poiché il provvedimento ex art. 108 co. 2 l.f. del giudice delegato è impugnabile ai sensi dell'art.26 l.f., a fronte dell'atteggiamento del conservatore, lei deve munirsi di una certificazione della cancelleria che attesti che avverso quel provvedimento non sono state proposte impugnazioni ed è scaduto il termine per proporle; e, visto il tipo di provvedimento di cui si discute, probabilmente dovrà attendere che decorrano 90 giorni dal deposito dello stesso in applicazione del quarto comma dell'art. 26. Decorso questo termine senza che siano state proposte impugnazioni, il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare una certificazione di definitività.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        23/09/2019 13:58

        RE: RE: CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

        Forse c'e' un equivoco.

        l'opposizione cui sembra far riferimento il Conservatore sarebbe la opposizione alla vendita.

        non intende riferirsi alla impugnazione ( innominata ) di alcun provvedimento del G.D. ex art. 26 l.f. ( reclamo - rimedio generale )
        TANTO MENO DEL PROVVEDIMENTO ORDINE DI CANCELLAZIONE

        ma fa riferimento alla (tipica) specifica opposizione BEN PRECEDENTE ( opposizione sostanziale : rectius istanza )
        quella nominata, ossia INTENDE RIFERIRSI ALLA OPPOSIZIONE ALLA VENDITA DI CUI ALL'ART 108 L.F.

        IL TERMINE "OPPOSIZIONE" NON E' MENZIONATO DAL LEGISLATORE

        IL CONSERVATORE FAREBBE RIFERIMENTO ALLA ISTANZA PER LA SOSPENSIONE QUELLA ENTRO 10 GIORNI di cui al combinato disposto degli art. 108 primo comma art. 107 n.5 l.f.

        Ecco perche' parlavo di sindacare il provvedimento del G.D. INGERENDOSI del suo presupposto legittimante…. richiedendone la certificazione ! :

        ossia la mancanza di opposizioni alla vendita
        quelle tipiche entro 10 giorni.

        ED ECCO PERCHE' HO SCRITTO LA CERTIFICAZIONE CHE SOTTOSCRIVEREI IO DEL SEGUENTE TENORE CHE RIPETO :


        " SI CERTIFICA LA MANCANZA DI OPPOSIZIONI
        ALLA VENDITA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
        DEGLI ARTT. 108 E 107 N. 5 L. F. "

        firmato : il Curatore


        questa e' la certificazione che il Conservatore pare volere

        e..."dal Tribunale " ha chiesto ...ed io per evitare problemi di rilascio alla Cancelleria…. provvederei a dichiarare come Curatore

        CIO' SOLO PER PRATICITA' NON RITENEDOLA DOVUTA.

        Pero' non mi pare che il Conservatore possa richiedere tale certificazione….e intanto passa il tempo e non si cancella nulla…

        Lavorare così diventa molto difficile.....nessun Conservatore mai mi aveva fatto storie e sempre ho cancellato con l'ordine del Giudice Delegato.

        Tra l'altro..ben dopo la vendita avvenuta con rogito…

        sicche' qualunque irregolarita' precedente ( per altro inesistente )
        sarebbe da intendersi superata….

        sicche'

        il Conservatore deve comunque cancellare
        per l'effetto della vendita purgativa gia' da sei mesi rogitata...

        che ne pensate ?



        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/09/2019 19:37

          RE: RE: RE: CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

          L'unica obiezione che nella specie potrebbe muovere il Conservatore, tale da giustificare il rifiuto della cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli disposte dal giudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l.fall., riguarda la mancanza di definitività del provvedimento del giudice, intesa come inoppugnabilità del provvedimento in quanto presupposto imprescindibile per dar corso all'esecuzione dell'ordine, ai sensi di quanto recita l'art. 2884 c.c.; se il Conservatore muove osservazioni alla vendita entra nel merito del comportamento del curatore, che non gli compete e non lo riguarda essendo intervenuto l'atto di vendita e il provvedimento di cancellazione emesso dal giudice, al quale deve dare esecuzione, se e quando diventa definitivo.
          Assunta questa via ci sembra evidente che il Conservatore non accetterà una sua dichiarazione sulla regolarità della vendita; ci vorrebbe una dichiarazione del la cancelleria. In mancanza può agire contro il Conservatore ai sensi dell'art. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c..
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Costa Angeli

            milano
            25/09/2019 20:19

            RE: RE: RE: RE: CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

            RINGRAZIO PER I LUMI VERAMENTE PREZIOSI.

            IN EFFETTI HO PROSEGUITO LE RICERCHE GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO E MI RISULTA CONFORME A QUANTO ILLUSTRATE
            IL DECISUM DEL TRIBUNALE DI PRATO ( DECRETO N. 2311/2018 DEL 03/09/2018 RG N. 350/2018 ) CHE HA ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL RIFIUTO DEL CONSERVATORE DI PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE, ANCHE SE TRATTASI DI FATTISPECIE DI ORDINE DI CANCELLAZIONE CONTENUTO NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.

            IN TALE DECRETO INFATTI CI SONO VARI SPUNTI INTERESSANTI CON RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE E CHE QUI COMUNICO.

            SI LEGGE PER ESEMPIO CHE :

            "L'ART.108 COMMA 2 L.F. SUBORDINA LA CANCELLAZIONE AL SOLO VERSAMENTO DEL PREZZO E NON AL DECORSO DEL TEMPO PER L'IMPUGNAZIONE "

            E CHE IL RECLAMO NON E' UN PROCESSO IMPUGNATORIO.

            E CHE LA CANCELLAZIONE ANCHE IN PENDENZA DI RECLAMO NON AVREBBE MAI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI PER IL CREDITORE IPOTECARIO STANTE GLI EFFETTI PROTETTIVI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DATO CHE I CREDITORI IPOTECARI MANTENGONO INALTERATI I LORO DIRITT IDA SODDISFARE SECONDO L'ORDINE DI PRELAZIONE E DI CUI ALLA STATO PASSIVO.


            alla luce di tali principi puo' sostenersi che l'ordine di cancellazione da parte del G.D. sia comunque esecutivo e il Conserbvatore debba cancellare senz'altro ?

            In caso di omissione perdurante del Conservatore , non potendo io patrocinare il Fallimento, devo far nominare un Legale alla Procedura che proceda al reclamo al Tribunale competente
            di Chioggia Venezia ? dove è sito l'immobile e la Conservatoria relativa ( il Fallimento e' di Milano ).

            Con richiesta di condanna alle spese ed ai danni anche da ritardo alla chiusura della Procedura Fallimentare e salvo i danni subendi dall'aggiudicatario o di rivalsa, che non puo' rivendere od ipotecare l'immobile ?

            Tenuto conto poi che la fattispecie in questione e' ancor piu' peculiare e infatti NON CI SONO IPOTECARI ISCRITTI DA CANCELLARE.

            MA SOLO LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

            E MI CHIEDO E VI CHIEDO PERCHE' DEBBA ATTENDERE 90 GIORNI PER FAR DICHIARARE DEFINITIVO UN TALE ORDINE DI CANCELLAZIONE CHE NON AVREBBE CONTROINTERESSATI.. !!

            GRAZIE

            AVV. F. ANGELI




            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/09/2019 17:29

              RE: RE: RE: RE: RE: CONSERVATORE RIFIUTA CANCELLAZIONE NONOSTANTE TITOLO

              L'attesa dei 90 giorni discende dalla necessità di far decorrere il tempo previsto dal quarto comma dell'art. 26 l.f. per l'impugnazione del provvedimento in modo che possa considerarsi definitivo. Visto che si tratta di un termine non lungo, probabilmente sarebbe il caso di attenderne la scadenza, farsi rilasciare certificazione della cancelleria che attesti la definitività e ripresentare domanda al Conservatore, piuttosto che fare spese, considerato che un provvedimento sul punto difficilmente si ottiene prima che decorrano i 90 giorni dal deposito del provvedimento del giudice.
              Ad ogni modo, se intende procedere con il reclamo ex art. 2888 c.c., deve munirsi dell'autorizzazione del giudice e di un difensore. Quanto alla competenza si potrebbe anche prospettare che si tratti di azione derivante dal fallimento, tale da spostare, a norma dell'art. 24 l.f., la competenza avanti al tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento, ma temiamo che sia difficile; pertanto dovrà rivolgersi al tribunale del luogo del conservatore, con aggravio di spese,
              Zucchetti SG srl