Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONTRATTO DI AFFITTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Cristina Gaffurro

    Bologna
    05/06/2019 13:24

    CONTRATTO DI AFFITTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

    Buongiorno
    fallimento in marzo 2019 esercizio provvisorio è stato richiesto e accordato dopo la sentenza di fallimento.
    Ad oggi abbiamo un contratto di affitto per un magazzino che non si ritiene necessario per il protrarsi dell'esercizio provvisorio
    Possiamo a distanza di tempo esercitare l'opzione di sospensione del contratto, la risoluzione del contratto stesso... non mi pare di vedere che vi siano termini per procedere ad una risoluzione in caso che si ritenga che questo sia economicamente sconveniente per l'esercizio provvisorio.
    Come si esercita tale opzione. non mi è chiaro?
    facendo richiesta al giudice di svincolarsi dal contratto stesso?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2019 20:21

      RE: CONTRATTO DI AFFITTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

      Il comma settimo dell'art. 104 l.f. prevede che "Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli". Tale norma deroga al principio generale dettato dall'art. 72, che concede al curatore la facoltà di sciogliersi o di continuare i contratti pendenti, che nel frattempo, in attesa della decisione del curatore, rimangono in una fase di quiescenza, e deroga a tutte le altre disposizioni che prevedono lo scioglimento automatico dei contratti (ad. es. art. 78 contrati do conto corrente, ecc.), in modo da consentire al curatore di continuare l'attività provvisoria autorizzata, la cui prosecuzione sarebbe pregiudicata dallo scioglimento dei contratti. In sostanza, la regola è che nel corso dell'esercizio provvisorio tutti i contratti pendenti proseguono, ma per evitare al curatore di dover subire gli effetti anche di contratti non interessanti l'attività o addirittura dannosi, la norma dà al curatore la possibilità di chiedere la sospensione- riportando così il contratto alla posizione naturale prevista in via generale dall'art. 72 in attesa della scelta del curatore- o di sciogliersi. Tuttavia, a nostro avviso, la sospensione è limitata ai contratti che normalmente- ossia ove non vi fosse stato l'esercizio provvisorio- sarebbero passati in quella fase di quiescenza che equivale ad una sospensione, e tra questi non rientra la locazione, che, a norma dell'art. 80 l. f. continua di diritto dopo la dichiarazione di fallimento.
      Lo scioglimento deve avvenire nei limiti e in conformità di quanto previsto dalla normativa sui contratti pendenti di cui agli artt. 72 e segg. Orbene, l'art. 80, che regola le conseguenze del fallimento di una delle parti di un contratto di locazione, stabilisce al comma 3, che "In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati" ed aggiunge al coma 4. che "Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile". Di conseguenza, noi riteniamo che non possa chiedere la sospensione del contratto di locazione e se vuole "sciogliersi" dal contratto in corso (che è continuato anche dopo la dichiarazione di fallimento), deve sottostare alla disciplina di cui all'art. 80 richiamata; peraltro, se così non fosse, l'esercizio provvisorio potrebbe esesre strumentalizzato al fine ad esempio di sciogliersi liberamente dai contratti che secondo la ordinaria disciplina non possono essere liberamente sciolti.
      La norma sull'esercizio provvisorio nulla dice in ordine alle modalità da seguire per pervenire allo scioglimento, creando non poca confusione perché nella specie vi è una autorizzazione del giudice all'esercizio provvisorio; da qui il dubbio se sia sufficiente questa autorizzazione iniziale o debba essere data una autorizzazione specifica di volta in volta in relazione al singolo contratto preso in esame. Noi optiamo per questa seconda soluzione e, nel silenzio della legge, pensiamo che detta autorizza competa al comitato dei creditori, come in linea generale previsto dall'art. 72.
      Zucchetti Sg srl