Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

stima

  • Cecilia Satolli

    FABRIANO (AN)
    26/02/2019 15:32

    stima

    Buongiorno,
    nella stima dei beni mobili e merci di una ditta che si occupa di produzioni grafiche, e che quindi è principalmente formata da toner e inchiostri scaduti, come ci si comporta?
    Si detrae il costo dello smaltimento del rifiuto speciale?
    E' a carico del fallimento lo smaltimento?
    Chi dovesse acquistare l'immobile dove all'interno ci sono queste merci, si può rifare sul curatore per le spese di questo tipo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2019 20:15

      RE: stima

      La Corte Costituzionale, 30/01/2014, n.14, nel dichiarare manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati per procedere alla bonifica di un sito, ha precisato che la fattispecie è già disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), sia dall'art. 192 – laddove il soggetto obbligato non provveda alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, queste sono eseguite dal Comune, con imputazione dei costi al soggetto obbligato – sia dagli artt. 250 e 252, con l'unica variante secondo la quale, ove si tratti di siti di interesse nazionale (SIN), la bonifica, sempre a spese dell'obbligato, è eseguita a cura del Ministero dell'ambiente.
      Orbene, nell'interpretazione dell'art. 192 cit., prevalente dottrina e giurisprudenza amministrativa, hanno ritenuto che il curatore fallimentare non può essere destinatario di alcun obbligo di bonifica di siti inquinati o di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti riconducibili all'attività posta in essere prima della dichiarazione di fallimento.
      Le argomentazioni a sostegno dell'orientamento maggioritario sono diverse e si trovano esposte in modo convincente in Consiglio di Stato, Sez. V, n.3274 del 30.06.2014. Concetto ripreso più di recente da TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 427 del 20 febbraio 2017, per il quale "Fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. Deve quindi escludersi una responsabilità del curatore del fallimento ai sensi del terzo comma dell'art. 192 dlgs 152/2006 secondo il quale l'autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Infatti egli non è l'autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti nè titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area".
      Tanto però non esonera il curatore dall'obbligo, quale pubblico ufficiale, di segnalare immediatamente alle autorità competenti (Comune, ARPA Asl P.M., all'atto della individuazione del deposito di rifiuti o il pericolo, anche solo presunto, di contaminazione. Il Comune, non può imporre lo smaltimento alla curatela, ma è tenuto a provvedere lui allo smaltimento, addossando la spesa alla curatela, spesa da ritenere di natura concorsuale e non prededucibile, anche se l'intervento di ripristino ambientale avviene dopo il fallimento, in quanto riconducibile ad eventi verificatisi durante l'esercizio dell'impresa o comunque prima del fallimento.
      Zucchetti SG Srl