Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

procedura di vendita

  • Riccardo Fossati

    Chiavari (GE)
    02/05/2019 12:00

    procedura di vendita

    sto procedendo al 4° esperimento di vendita di beni immobili rientranti nell'attivo di un fallimento, la presente per chiedere se in un programma di liquidazione di un fallimento del 2014 è previsto che la vendita dei beni immobili venga eseguita senza incanto dinanzi al G.D., con la nuova normativa, dove tali incombenze sono tutte devolute al curatore, deve essere modificato il programma di liquidazione oppure l'udienza può essere sempre eseguita davanti al G.D. con o senza l'assistenza del cancelliere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2019 18:24

      RE: procedura di vendita

      Crediamo sia necessaria la modifica del programma di liquidazione, anche qualora per vendita senza incanto lei abbia inteso far riferimento non alla vendita di cui agli artt. 570 e segg. cpc, ma ad una vendita informale avanti al giudice delegato, perché comunque si tratta di una modalità di vendita diversa.
      Zucchetti SG srl


    • Riccardo Fossati

      Chiavari (GE)
      09/05/2019 11:38

      procedura di vendita

      Ad integrazione di quanto indicato nella mia domanda faccio presente che nel programma di liquidazione depositato nel 2014 è stato indicato la seguente dicitura: "la vendita degli immobili avverrà in conformità a quanto disposto dall'art.107 L.F. ed in particolare dovrà avvenire senza incanto dinanzi al Giudice Delegato".
      Pertanto penso che debba essere applicato l'art.107, 2° comma L.F. e l'avviso di vendita debba essere predisposto dalla cancelleria fallimentare per conto del G.D. secondo le disposizione del codice civile e non dal curatore.
      Se ciò non fosse applicabile allora dovrei sicuramente procedere con la modifica del programma di liquidazione indicando il sottoscritto quale professionista delegato alla vendita.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/05/2019 13:04

        RE: procedura di vendita

        Nel programma di liquidazione la vendita è stata demandata al giudice delegato senza incanto, in attuazione evidentemente del secondo comma dell'art. 107 l.f.. Nella precedente risposta avevamo detto che anche qualora questa "delega" non vincolasse il giudice delegato alla vendita i sensi deli artt. 570 e segg. cpc (in realtà il curatore può dire che le vendite vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, ma poi è il giudice che sceglie che tipo di vendita attuare, con o senza incanto), comunque sarebbe stato necessario modificare il programma di liquidazione ove la nuova vendita fosse eseguita dal curatore.
        Se, invece, come pare di capire dalla sua ultima, la nuova vendita continuerà ad essere effettuata dal giudice delegato, non sarà necessaria la modifica del programma, e sarà il giudice- e per lui la cancelleria- a predisporre l'avviso di vendita, salvo che il giudice stesso non disponga diversamente.
        Zucchetti SG srl