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ASSEGNAZIONE AL FALLIMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX ART. 107

  • Laura Meloni

    Nuoro
    10/12/2018 17:12

    ASSEGNAZIONE AL FALLIMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX ART. 107

    E' pendente procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei soci di snc iniziata precedentemente al fallimento. Gli immobili sono stati aggiudicati definitivamente, dai rispettivi delegati alla vendita, salvo il pagamento del saldo prezzo (non è decorso il termine previsto). Non esistono creditori fondiari. Come Curatore fallimentare ho interesse a sostituirmi al creditore procedente ex art. 107 L.F.
    Ammesso il regolare pagamento del saldo prezzo, posso aspettare l'udienza per il riparto e in quell'occasione chiedere l'assegnazione di tutte le somme al Fallimento, senza dover nominare un legale che assista la procedura? il compenso liquidato dal G.E. al delegato alla vendita dovrà essere trattenuto dallo stesso delegato oppure sarà corrisposto in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare?
    Ringrazio in anticipo per il vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/12/2018 19:22

      RE: ASSEGNAZIONE AL FALLIMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX ART. 107

      il curatore, quando interviene nell'esecuzione, realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sicchè il subentro determina l'applicazione delle regole procedurali dell'esecuzione fino alla vendita e pagamento del prezzo, dopo di che il ricavato che va attribuito all'unico creditore/curatore trasmigra nell'attivo fallimentare per essere qui ripartito, secondo le regole fallimentari.
      Questo principio comporta che se lei interviene all'udienza per il riparto non effettua un vero e proprio intervento in quanto chiede l'assegnazione della somma che comuqnue dovrebbe essere trasferita al fallimento, per cui riteniamo che, in tal caso, non sia necessaria l'assistenza di un legale.
      Dallo stesso principio noi abbiamo tratto, in altre occasioni anche la conseguenza che al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare (cfr. Trib. Monza 13.4.2015; Trib. Napoli Nord 16.11.2016), per cui anche le spese dell'esecuzione individuale, comprese quelle del delegato, dovevano essere fatte valere nel fallimento. Tanto sia alla lice dell'interpretazione testuale del sesto comma dell'art. 107 l.f. (il fatto che non dà alcuna particolare rilevanza alla fase di distribuzione del prezzo in sede esecutiva, per la quale, invece, il previgente terzo comma dell'art. 107 chiamava il curatore ad un intervento necessario è significativo che la distribuzione del ricavato va comunque effettuata in sede di riparto fallimentare) sia per la considerazione che se si seguisse la tesi della distribuzione in sede esecutiva, si correrebbe il rischio di violare il principio della par condicio perché, nel caso di un ricavato irrisorio potrebbe essere pagato il delegato in sede esecutiva e non trovare capienza altri creditori prededucibili egualmente privilegiati (ad esempio lo stesso curatore pe il suo compenso), in violazione dell'ult. comma dell'art. 11bis l. fall..
      Di recente la questione è stata ripresa dal Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 05/07/2018) che ha cercato di contemperare le varie esigenze, ossia consentire il pagamento delle spese senza pregiudicare il principio della par condicio. Invero il Tribunale, dopo aver affermato il principio che quando il curatore sceglie, a mente dell'art. 107, sesto comma, l.f., di subentrare nell'esecuzione immobiliare individuale pendente nei confronti del fallito, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. per poi assegnare il ricavato al fallimento, ha poi aggiunto che comunque il giudice dell'esecuzione può "assegnare provvisoriamente le spese di natura prededucibile e di rango privilegiato ex art. 2770 c.c., strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell'esperto stimatore, del custode e del delegato, sia perchè ciascun giudice liquida il compenso degli ausiliari che nomina (art. 52 disp.att.c.p.c.), sia in quanto lo stesso art. 42, secondo comma, L.F. prevede che sono compresi nel fallimento i beni che pervengono al fallito durante al fallimento, dedotte però le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei medesimi, che costituiscono debiti di massa prededucibili, ma ex lege sottratti alla regola dell'art. 52 L.F."
      Assegnazione provvisoria è da intendere come quella che compete al creditore fondiario, ossia assegnazione salvo il diritto a dover trattenere in via definitiva quanto ricevuto in base alla disciplina fallimentare, dovendosi comunque quel creditore insinuarsi.
      Le argomentazioni apportate in quest'ultimo intervento, per la verità, non ci convincono molto, e, in ogni caso la soluzione proposta crea non poche difficoltà, oltre che per il creditore che dovrebbe intervenire necessariamente nel fallimento, anche eventualmente di recupero in caso di incapienza, per cui preferiamo quella in precedenza indicata. Al più, applicando in sano senso pratico, si può accedere ad un pagamento in via provvisoria quando è abbastanza sicuro che il ricavo fallimentare è sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni.
      Zucchetti SG srl
      • Laura Meloni

        Nuoro
        15/12/2018 10:37

        RE: RE: ASSEGNAZIONE AL FALLIMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX ART. 107

        Grazie per la esaustiva risposta ma ho delle ulteriori perplessità:
        - posto che sono nella fase di inventario come dovrei procedere in assenza di trascrizione della sentenza?
        - per quanto riguarda l'"intervento" del curatore è sufficiente una istanza al delegato e al GE con la quale comunico il fallimento del socio e l'assegnazione delle somme?
        Grazie ancora.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/12/2018 20:10

          RE: RE: RE: ASSEGNAZIONE AL FALLIMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX ART. 107

          Si, ritenuto che non si tratta di un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale e che non è necessaria l'assistenza di un legale, è sufficiente che lei comunichi al giudice dell'esecuzione l'intervenuto fallimento dell'esecutato allegando i documenti dimostrativi (la sentenza di fallimento con la sua nomina a curatore) e chieda l'assegnazione della somma che sarà incassata oppure, se è fissata una udienza che si presenti alla stessa facendo la stessa dichiarazione.
          Il denaro incassato verrà registrato nella contabilità come ricavo da esecuzione immobiliare e versato sul conto corrente intestato al fallimento.
          Zucchetti SG srl