Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Curatore delegato alla vendita in procedura esecutiva non interrotta

  • Lorenzo Guarducci

    Prato
    09/12/2018 15:39

    Curatore delegato alla vendita in procedura esecutiva non interrotta

    Buon giorno,
    Quale curatore sono inervenuto in una procedura esecutiva promossa da un istituto di credito per un mutuo fondiario concesso al fallito.
    Il GE mi ha nominato custode e delegato alla vendita dell'immobile.
    Mi chiedo quale sia il comportamento da adottare per quanto riguarda il compenso che, una volta venduto il bene, mi spetterebbe quale custode e delegato alla vendita, visto anche il mio ruolo di curatore.
    Ritengo che tale compenso debba gravare sulla procedura esecutiva, anche in considerazione del fatto che l'immobile è di proprietà anche di un soggetto terzo estraneo al fallimento.
    Tale somma dovrà essere però considerata quale acconto sul compenso di curatore?
    Vi ringrazio per la risposta.
    Cordiali saluti

    Lorenzo Guarducci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/12/2018 09:52

      RE: Curatore delegato alla vendita in procedura esecutiva non interrotta

      E' una situazione abbastanza anomala perché il curatore è già di per sé custode dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, come lo sono anche i beni oggetto di ipoteca fondiaria, anche se vengono staggiti in una esecuzione individuale. Di conseguenza il curatore non dovrebbe avere diritto ad un nuovo compenso quale custode.
      Per quanto riguarda l'attività di delegato si potrebbe dire che sono i due "uffici" (quello di curatore e quello di delegato) sono distinti sotto ogni profilo, retti da regole proprie, inseriti in procedure distinte, dirette da giudici diversi cui ciascuno di essi è chiamato a rispondere, per cui il curatore dovrebbe aver diritto sia al compenso quale curatore che quale delegato; è anche vero però che anche il curatore avrebbe potuto vendere il bene in sede fallimentare precedendo la vendita nella esecuzione individuale. Sta di fatto comunque che il curatore ora è stato incaricato anche di un compito (quello di delegato) che allo stato, non avrebbe svolto nella sua veste di curatore dal momento che la liquidazione procede nella sede individuale, per cui propendiamo per riconoscere un compenso autonomo per questa attività, liquidabile dal giudice dell'esecuzione, cui si aggiungerà il compenso quale curatore, per la determinazione del quale, probabilmente il tribunale terrà presente che la liquidazione del bene è avvenuta fuori del fallimento e per la quale lo stesso curatore ha percepito un compenso;, e, pertanto si terrà sui minimi. Non ci stupiremmo tuttavia se, data l'incertezza della situazione, il tribunale fallimentare ritenesse la liquidazione fatta dal giudice dell'esecuzione quale anticipo sul compenso.
      Zucchetti SG srl