Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento società di fatto

  • Lorenzo Guarducci

    Prato
    16/01/2018 09:16

    Fallimento società di fatto

    Buon giorno,
    sono stato a suo tempo nominato curatore del fallimento di una S.n.c. (società A) i cui due soci possedevano anche l'intero capitale di una ulteriore S.n.c. (società B)
    Fra le due società erano vi erano stati rapporti economici che avevano generato un credito della società B verso la società A.
    Successivamente, a seguito di ricorso da me presentato, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di una società di fatto fra A e B, dichiarando conseguentemente il fallimento anche di B (in sostanza si tratta di un estensione del primo fallimento alla seconda società, infatti il Tribunale ha attribuito a quest'ultimo fallimento il medesimo numero del primo).
    Fatte queste premesse, con riferimento al sopra citato credito vantato da B nei confronti di A, riterrei che questo sia da considerarsi estinto per "confusione" ex 1303 c.c. e petanto sarei giunto alla conclusione di non doverne tenerne conto né nel passivo della società A né nell'attivo della società B.
    Concordate con le mie considerazioni?

    Grazie per la risposta che vorrete darmi.

    Cordiali saluti,

    Lorenzo Guarducci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/01/2018 20:21

      RE: Fallimento società di fatto

      Non esattamente.
      Invero nel suo caso si è verificata la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 147 l.f. che, letteralmente, riguarda l'ipotesi per la quale "qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile". In realtà il soggetto già dichiarato fallito può essere un imprenditore individuale o, come nel suo caso, una società (la snc A); quando si scopre che questa società A non svolgeva l'attività da sola ma operava in società di fatto con altra società (la snc B), il tribunale, come correttamente ha fatto nel suo caso, dichiara il fallimento della società di fatto tra le due società A e B,- che potremmo chiamare C- e dei soci illimitatamente responsabili di questa occulta società di fatto.
      Ovviamente essendo stato già dichiarato il fallimento di A, il tribunale si è limitato a dichiarare il fallimento della società di fatto C e il fallimento della socia B. Poiché, a loro volta, i soci della società di fatto sono due società con soci a responsabilità illimitata, si sarebbe dovuto dichiarare il fallimento anche dei soci, persone fisiche soci di A e di B, ma essendo le due compagini sociali costituite dagli stessi soci, già dichiarati falliti a seguito del fallimento di A, il tribunale non ha provveduto ad una inammissibile nuova dichiarazione di fallimento.
      Questa breve ricostruzione della fattispecie fa capire come non sia avvenuta una "estensione del primo fallimento alla seconda società", ma che è stato dichiarato il fallimento di una nuova entità, la società di fatto C, e dei suoi due soci A e B, che rimangono tra loro distinti, ciascuno con la sua autonomia patrimoniale, come sarebbe se i due soci fossero persone fisiche. Non riteniamo, pertanto, che si sia verificata una ipotesi di confusione che, a norma dell'art. 1253 c.c. (l'art. 1303 c.c. regola la confusione nell'ambito delle obbligazioni solidali), presuppone che la qualità di creditore e debitore si riuniscano nella stessa persona o comunque nello stesso soggetto. Di conseguenza, lei- che deve formare lo stato passivo della soc. di fatto C, lo stato passivo della snc A, lo stato passivo della snc B e lo stato passivo di ciascuno dei sue soci persone fisiche soci di A e di B- quale curatore del fallimento della snc B deve, previa nomina di un curatore speciale, insinuare il credito di B al passivo del fallimento della snc A.
      Tutto ciò dal punto di vista giuridico. Nella pratica, considerato che i soci della società di fatto C sono due snc, A e B, che hanno gli stessi soci persone fisiche, l'interesse alla predetta insinuazione sorge ove, per un verso, la snc A abbia un patrimonio capiente da consentire il pagamento del debito e, per altro verso, ove la snc B abbia debiti personali da soddisfare; ossia debiti non facenti capo alla soc. di fatto C, dei quali comunque rispondono i due soci A e B.
      E' probabile, quindi, che anche se non si è verificata la confusione, risulti superflua l'iniziativa della riscossione del credito di B verso A.
      Zucchetti SG srl
      • Valerio Orsini

        FERMO
        23/10/2019 12:03

        RE: RE: Fallimento società di fatto

        Ho un caso similare. Società di capitali che chiameremo "A" fallita , la quale , quando era in bonis, ha concesso in affitto l'intera azienda alla società di capitali "B" apparentemente indipendente dalla A e appositamente costituita successivamente alla prima per gestire l'azienda in affitto. La società B nel seguito viene anch'essa dichiarata fallita in estensione , con riconoscimento della supersocietà di fatto "C" costitutita dalle due società di capitali. Entrambe le società avevano il medesimo oggetto sociale. Quale trattamento per i debiti delle fallite in merito alla loro suddivisione tra debiti particolari di ciascuna società e debiti della supersocietà? Si può sostenere che tutti i debiti per i salari dei dipendenti , fornitori ecc. di ciascuna, siano debiti della società di fatto e non debiti particolari di ciascuna società , almeno per la parte maturata dopo la costituzione della società B , considerando che esse esercitavano la medesima attività che si ritiene sia stata svolta in comune almeno dopo la costituzione della società B ? Quale ratio occorrerebbe utilizzare per distinguere i debiti particolari delle singole società da quelli della supersocietà nel caso di specie , anche ai fini di un eventuale riparto futuro effettuato con attivo ricavabile da beni di una sola delle due società, essendo quello dell'altra quasi nullo?
        Grazie e cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/10/2019 17:48

          RE: RE: RE: Fallimento società di fatto

          Trattandosi di una supersocietà di fatto tra due società di capitali ritenuta esistente sulla base dello svolgimento della medesima attività, è chiaro che è molto difficile separare le attività comuni risalenti alla sdf e quelle personali, tanto più che la società B, a quanto si capisce, è stata creata proprio per svolgere occultamente l'attività che svolgeva A. Dopo la costituzione della soc. B quindi l'intera attività è da considerare comune e quindi anche i debiti sono attribuibili alla sdf, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di sdf tra persone fisiche, che, al di fuori dell'attività svolta in comune, hanno una propria vita e quindi eventuali debiuti personali. L'elemento di demarcazione può essere dato proprio dalla costituzione della soc. B, posto che prima di tale evento quell'attività poi svolta in sdf veniva esercitata dalla sola soc. A, che, quindi degli eventuali debiti risalenti a tale periodo ne risponde in proprio.
          Zucchetti Sg srl