Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

REVOCATORIA FALLIMENTARE

  • Antonio Fabio

    Vietri di Potenza (PZ)
    21/02/2019 15:39

    REVOCATORIA FALLIMENTARE

    Spett. Zucchetti,
    vi sottopongo il seguente caso:
    fallimento di una srl in liquidazione con due soci al 50% che chiameremo A e B, con B amministratore della società prima dell'inizio della liquidazione.
    il socio A chiede il fallimento della società. Nelle more del procedimento prefallimentare il socio B si dichiara disponibile ad effettuare un finanziamento postergato alla società per far fronte al credito vantato da A.
    il socio B dunque effettua dei versamenti sul conto corrente della società ed il liquidatore in carica a quel tempo effettua il pagamento in favore del socio A, il quale accetta.
    Dopo 2 mesi, a causa dell'intervento di altri creditori, viene dichiarato il fallimento della società.
    a questo punto mi chiedo se è possibile o meno procedere ad effettuare la revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dalla società fallita in favore del socio/creditore A.
    Il dubbio degli organi fallimentari deriva dal fatto che la fallita ha effettuato il pagamento in favore del socio A con risorse prestate ad hoc dal socio B. Ciò potrebbe far presumere che la transazione in parola non abbia inciso in alcun modo sul patrimonio proprio della società fallita.
    cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2019 20:12

      RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE

      Dalla descrizione che lei fa si deduce che è si intervenuta una transazione tra i soci A e B ma anche che questa si è svolta con versamento della somma da parte di B nelle case della srl, che poi ha provveduto al pagamento di A per estinguere un debito della società verso costui, per cui, indipendentemente dalla provenienza della provvista, sta di fatto che la società poi fallita ha estinto, due mesi prima della dichiarazione di fallimento, un proprio debito verso A con liquidità che erano entrate nella sua disponibilità patrimoniale.
      A nostro avviso, pertanto il pagamento in questione può essere oggetto di revocatoria ; se poi si è trattato del rimborso di un finanziamento trova applicazione l'art. 2467 c.c., che prevede per i rimborsi effettuati nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento in determinate condizioni una ipotesi recuperatoria "agevolata" (il termine è di un anno e non è richiesta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ma solo che il finanzia-mento è avvenuto in presenza delle situazioni anomale descritte dall'art. 2467 comma 2 c.c.), che rappresenta una possibilità in più concessa al curatore fallimentare di procedere al recupero di somme pagate in violazione della "par condicio".
      Zucchetti SG srl