Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    26/02/2019 12:22

    FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Una società è stata oggetto di una esecuzione immobiliare promossa da un creditore fondiario.

    Il notaio delegato alla vendita ha proceduto all'aggiudicazione dell'immobile, alla riscossione del saldo prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento.

    Nelle more della predisposizione del piano di riparto è stato dichiarato il fallimento della società.

    Si richiede quale sia il comportamento più corretto e opportuno sia da parte della curatela che da parte del creditore procedente.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2019 20:14

      RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

      L'esecuzione è ormai sostanzialmente terminata per cui il curatore non può intervenire nella stessa, anche perché il suo intervento sarebbe finalizzato a far valere nella sede esecutiva i crediti prioritari sull'ipoteca (prededuzioni e eventuali privilegi da preferire all'ipoteca), che evidentemente, appena aperto il fallimento, non esistono o non sono quantificabili.
      Il creditore ipotecario, poichè il riparto avviene comunque dopo la dichiarazione di fallimento, riceverà il pagamento in via provvisoria e dovrà, quindi insinuarsi al passivo, come disposto dall'art. 52 l.f., ove poi saranno fatti i conti finali.
      Zucchetti SG srl
      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        27/02/2019 09:00

        RE: RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Ci si chiede come il fallimento - se non interviene- possa essere edotto tempestivamente dei tempi e modalità del riparto.
        Si chiede inoltre conferma che l'importo della vendita costituisce attivo fallimentare anche ai fini del calcolo del compenso al curatore.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2019 19:52

          RE: RE: RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

          L'intervento nell'esecuzione fondiaria è, come detto nella precedente risposta, finalizzato a far valere in quella esecuzione eventuali crediti del fallimento prioritari sull'ipoteca sicchè essendo stato appena dichiarato il fallimento è difficile trovare dei crediti da azionare in quella procedura tramite il suo intervento.
          Il collegamento con il fallimento sarà dato dalla insinuazione dl creditore fondiario, che dovrà necessariamente insinuarsi al passivo se vuole trattenere in via definitiva quanto ricevuto in sede esecutiva, posto che comunque quel creditore non potrà mai ricevere più di quanto riceverebbe nel fallimento, ove si deve tener conto delle spese prededucibili e degli eventuali privilegi preferiti all'ipoteca.
          L'intervento del fallimento potrebbe essere finalizzato anche ad ottenere il rimborso del surplus che rimane dopo la soddisfazione del creditore ipotecario fondiario, ma quand'anche il ricavato dalla vendita fosse tale da permettere il pagamento integrale del fondiario con una ulteriore rimanenza, perché questa sia consegnata al fallimento e non al fallito, non è necessario un vero e proprio intervento , ma basta la comunixcazione dell'intervenuto fallimento.
          In conclusione, il fallimento può anche intervenire nell'esecuzione perché non è stato ancora predisposto il progetto di distribuzione, pur tuttavia un intervento formale, con assistenza del legale, diventa superfluo in quanto, per un verso, sono stati già venduti i beni e anche pagato il prezzo, e per altro verso non ha ancora crediti da far valere in quella esecuzione che siano preferibili all'ipoteca, essendo stato appena aperto il fallimento; lo scopo di tale intervento sarebbe quindi solo quello di ottenere l'eventuale residuo che rimane dopo il pagamento integrale del creditore, e per raggiungere tale scopo, ammesso che esista un surplus, non è necessario un intervento formale.
          Zucchetti SG srl
          • Ivan Perin

            Conegliano (TV)
            01/03/2019 08:54

            RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

            Mi rimangono da parte vostra solo due conferme forse banali:
            1. che l'importo della vendita costituisce attivo fallimentare anche ai fini del calcolo del compenso al curatore;

            2. che il creditore fondiario sarà ammesso in via ipotecaria ( anche se alla data del fallimento il bene è già stato trasferito) solo nel limite di quanto incassato in via provvisoria dal riparto della e.i. e in via chirografaria per il residuo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/03/2019 10:55

              RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

              La Cassazione, di recente, (Cass. 06/06/2018, n.14631) ha statuito che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall. non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita". In passato, non recente la Corte si era espressa in modo diverso e anche alcuni giudici di merito sono di contrario avviso all'attuale ultima pronuncia (Trib. Udine 30/08/2018).
              Se il suo tribunale segue questo nuovo indirizzo della S. Corte, l'importo realizzato dalla vendita del bene nell'esecuzione fondiaria non entra a far parte dell'attivo su cui parametrare il suo compenso, posto che la vendita del bene precede addirittura la dichiarazione di fallimento; anche a questo fine quindi l'intervento sarebbe superfluo perché, come dice la Corte, essendo stato già liquidato il prezzo e incassato il prezzo, non potrebbe svolgere alcuna attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori.
              Il creditore fondiario soddisfatto, in tutto o in parte nell'esecuzione individuale, deve comunque partecipare al passivo facendo qui valere il suo intero credito in via ipotecaria alla data del fallimento, indipendentemente da quanto ricevuto in sede esecutiva successivamente a tale evento continuando l'esecuzione, importo che ovviamente deve indicare. Ammesso ad esempio che alla data indicata il credito complessivo fosse di 1000, e avesse ricevuto, dopo il fallimento, 800, egli dovrà insinuarsi per 1000 e si vedrà in sede fallimentare quanto gli compete considerando le prededuzioni ed eventuali crediti privilegiati prioritari sull'ipoteca. Se questi importi, che sono preferiti all'ipoteca, ammontano ad esempio a 300, al creditore fondiario competerebbero 700, per cui questi, avendone ricevuti 800, dovrà restituire 100. Viceversa se, ad esempio le spese prioritarie ammontano a 150, il creditore fondiario avrebbe diritto ad ottenere dal fallimento 850, ed avendone ottenute 800, avrà diritto ad averne altre 50; tuttavia, poichè le risorse del bene gravato sono ormai esaurite in quanto l'intero ricavato è stato attribuito al fondiario, questi per l'importo residuo di 50 degrada in chirografo, come se il bene fosse stato venduto in sede fallimentare con il medesimo ricavato.
              Zucchetti SG srl