Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA IMMOBILI

  • Corrado Capozzi

    VELLETRI (RM)
    14/10/2019 13:26

    VENDITA IMMOBILI

    Sto vendendo immobili (civile abitazione) secondo il programma di liquidazione approvato. La relazione del tecnico incaricato dalla procedura ha rilevato leggere difformità urbanistiche rispetto al progetto presentato al Comune ed al relativo permesso di costruire, sanabili mediante la presentazione di una C.I.L.A. ed il versamento della prevista sanzione a carico dell'aggiudicatario. Di tali difformità il perito ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima. Il notaio incaricato della stipula chiede la previa regolarizzazione della difformità considerandola ostativa al trasferimento del bene (il curatore dovrebbe quindi dare incarico ad un tecnico anche se con oneri a carico dell'aggiudicatario).
    Si chiede se non sia possibile, trattandosi di vendita coattiva e non convenzionale, procedere alla vendita gravando l'aggiudicatario della regolarizzazione.
    Attendo un Vs. parere grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2019 20:47

      RE: VENDITA IMMOBILI

      Il Testo Unico in materia edilizia vieta gli atti di compravendita senza permesso di costruire, stabilendo che gli atti "sono nulli e non possono essere stipulati ove dagli stessi non risultino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria" (art. 46, comma 1 del DPR 380/2001). Questo però vale per le vendite tra privati, nel mentre per le vendite coattive non vale lo stesso principio in quanto, a norma dell'art. 46, comma 5 del citato DPR, in questi casi la vendita può essere regolarmente effettuata ma l'aggiudicatario deve presentare domanda di sanatoria degli abusi sanabili entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento, così come disposto dal DL 23 aprile 1985 n.146 e successivi interventi legislativi.
      La norma fa ovviamente riferimento alla vendita all'incanto o senza incanto avanti al giudice perché, all'epoca questa era l'unica forma di vendita fallimentare dei beni immobili, ma dopo la riforma del 2006, che ha degiurisdizionalizzato l'intera liquidazione concorsuale, le vendite fallimentari possono essere eseguite direttamente dal curatore, con l'unico limite del rispetto di procedure competitive. pertanto ora le vendite fallimentari possono anche concludersi non con un decreto di trasferimento, ma con un atto avanti al notaio, ma anche questa è da considerare una vendita coattiva, in quanto comunque avvenuta contro o senza la volontà del titolare del diritto di proprietà, tant'è che anche in tal caso il giudice può disporre la purgazione con l'ordine di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni preesistenti. Si può quindi dire che è consentito al fallimento di vendere e all'aggiudicatario di acquistare in sede esecutiva concorsuale un immobile che presenti in tutto o in parte abusi, in deroga a quanto previsto in ordine al divieto di trasferire immobili abusivi realizzati senza concessione edilizia, con obbligo, per il fallimento di indicare nel bando di vendita gli abusi esistenti, e per l'aggiudicatario di presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni data della notificazione ovvero della comunicazione del decreto di trasferimento o dell'atto notarile con cui è avvenuto il trasferimento.
      Ovviamente i notai fanno una certa resistenza perché temono erroneamente di compiere un atto nullo incorrendo nelle sanzioni previste dalla legge notarile.
      Zucchetti Sg srl
    • Roberto Cherchi

      Gallarate (VA)
      16/10/2019 16:27

      RE: VENDITA IMMOBILI

      Gentile Collega ti segnalo lo Studio n. 31-2018/E - Vendita fallimentare e atto notarile - ove lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato riporta quando giù puntualmente evidenziato nella precedente risposta anche in tema di regolarizzazione di eventuali difformità degli immobili oggetto di vendita fallimentare. Buon lavoro Roberto Cherchi