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Opponibilità titolo esecutivo al cessionario ramo d'azienda ( art. 2560 comma 2 c.c.)

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    28/02/2018 17:00

    Opponibilità titolo esecutivo al cessionario ramo d'azienda ( art. 2560 comma 2 c.c.)

    Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione tale questione.
    Dovrei azionare un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo, reso esecutivo a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione che confermava così il decreto opposto, in danno di una impresa individuale.
    Appena pochi giorni dopo l'emissione della sentenza, la stessa cedeva il proprio ramo d'azienda in favore di una Srl i cui soci, che rivestono anche la qualifica di amministratori, sono legati da un rapporto di parentela con il cedente.
    Attesa l'impossibilità di recuperare il credito , dal momento che l'unica garanzia era costituita da detto ramo d'azienda, avrei ipotizzato l'applicabilità dell'art. 2560, II comma.
    Tuttavia figurando il cedente quale piccolo commerciante ex art. 2083 cc ( e quindi esonerato dalla tenuta delle scritture contabili) e considerando che il secondo comma dell'art. 2560 richiede necessariamente, quale elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, la risultanza del debito aziendale nelle scritture contabili, potrebbe ancora valere l'opponibilità del titolo al cessionario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2018 19:18

      RE: Opponibilità titolo esecutivo al cessionario ramo d'azienda ( art. 2560 comma 2 c.c.)

      L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è ritenuta dalla Corte di cassazione un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata (Cass. 26/09/2017, n. 22418l;Cass. 20/06/1998, n. 6173; Cass. 15/11/2000, n. 14823).
      Zucchetti SG srl