Forum ESECUZIONI - ALTRO

Procedura esecutiva e fallimento

  • Simona Viola

    Pescara
    29/05/2018 15:29

    Procedura esecutiva e fallimento

    Buonasera, sono il curatore fallimentare di una srl, proprietaria di un immobile.
    Al momento della dichiarazione di fallimento, risultavano pendenti due procedure esecutive immobiliari: la prima, promossa da un creditore non fondiario, è stata dichiarata improcedibile su istanza del curatore.
    La seconda è stata promossa da un creditore fondiario (che non intende rinunciare) e per la quale sono stati nominati il custode e il perito estimatore.
    Le domande sono due:
    1) chi paga il compenso dell'architetto che ha redatto la perizia relativa alla prima procedura?
    2) come si relazionano la seconda procedura esecutiva e il fallimento: chi vende l'immobile?

    Vi ringrazio fin da ora per la vostra disponibilità.
    Dott.ssa Simona Viola
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/05/2018 19:53

      RE: Procedura esecutiva e fallimento

      Lei dice che la Srl fallita è proprietaria di un solo immobile, per cui bisogna ritenere che le due procedure esecutive gravassero su quest'unico immobile.
      Se è così le spese della procedura esecutiva, quale il compenso dell'architetto che ha redatto la stima nell'ambito della procedura improseguibile o viene pagata nell'ambito della procedura esecutiva che prosegue in quanto promossa dal creditore fondiario, ove questi si sia avvalso di quella stima, oppure, qualora nella procedura promossa da quest'ultima sia stata effettuata altra stima (cosa abbastanza improbabile), la spesa della prima è a carico del creditore esecutante, che può chiederne il rimborso nel fallimento con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., che viene prima di tutti gli altri privilegi e della stessa ipoteca. Il risultato non cambia perché comunque quella spesa dovrà essere pagata, direttamente o indirettamente con il ricavato della vendita, posto che il curatore potrebbe intervenire nell'esecuzione fondiaria facendo valere le prededuzione e i privilegi anteposti all'ipoteca.
      Sui rapporti tra esecuzione fondiaria, che continua, e fallimento siamo intervenuti molte volte. In sintesi si può dire che , posto che il creditore fondiario può iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore, in forza della previsione dell'art. 41 TUB, la stessa norma ha previsto che il curatore possa intervenire in quella esecuzione per far valere i crediti prededucibili o concorsuali insinuati al passivo che ritiene siano preferibili all'ipoteca; tale intervento non è tuttavia indispensabile perché, comunque, il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo e in sede fallimentare si fanno i conteggi di quanto nel fallimento quel creditore avrebbe ricevuto e quanto ha effettivamente avuto in sede esecutiva.
      Tutto ciò nel caso la vendita avvenga nell'ambito della esecuzione individuale (che è comunque una vendita di un bene del fallimento, che costituisce attivo realizzato su cui parametrare il compenso del curatore); ove, infatti, ricorrono ragioni di convenienza per la massa, il curatore potrebbe vendere lui il bene in sede fallimentare se riesce ad indire l'asta o la gara per primo, dato che il provvedimento che dispone la vendita segna l'atto che necessariamente blocca l'altra liquidazione non potendosi correre il rischio che lo stesso bene sia venduto in due sedi. Si tratta di una scelta condizionata dalla situazione concreta, tra cui anche lo stato dell'esecuzione individuale, le eventuali offerte pervenute, ecc.
      Zucchetti SG Srl